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	<title>Casi di successo Archivi - SDBA Benefit</title>
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	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 11:20:20 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Casi di successo Archivi - SDBA Benefit</title>
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	<item>
		<title>ESPORTATORE ABITUALE, LETTERE DI INTENTO E PLAFOND: COME RISPARMIARE IVA (O PRENDERE UNA MAZZATA DA 500.000 €)</title>
		<link>https://sdba.it/esportatore-abituale-lettere-d-intento-plafond-come-risparmiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilancio e contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Business management]]></category>
		<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se sbagli qui, non è un errore tecnico. È: E la cosa più pericolosa è questa:la maggior parte degli imprenditori è convinta di essere in regola. Poi arriva l’Agenzia delle Entrate e scopre che il plafond era sbagliato.A quel punto non si discute più. 1. COS’È DAVVERO UN ESPORTATORE ABITUALE Norma:&#160;art. 1 DL 746/83 Se: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/esportatore-abituale-lettere-d-intento-plafond-come-risparmiare/">ESPORTATORE ABITUALE, LETTERE DI INTENTO E PLAFOND: COME RISPARMIARE IVA (O PRENDERE UNA MAZZATA DA 500.000 €)</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Se sbagli qui, non è un errore tecnico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IVA da restituire</li>



<li>sanzioni fino al 100%</li>



<li>interessi</li>



<li>e, nei casi peggiori, responsabilità personale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">E la cosa più pericolosa è questa:<br>la maggior parte degli imprenditori è convinta di essere in regola.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Poi arriva l’Agenzia delle Entrate e scopre che il plafond era sbagliato.<br>A quel punto non si discute più.</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-1-cos-e-davvero-un-esportatore-abituale" data-level="2">1. COS’È DAVVERO UN ESPORTATORE ABITUALE</a></li><li><a href="#h-2-il-meccanismo-reale-plafond-e-lettere-di-intento" data-level="2">2. IL MECCANISMO REALE: PLAFOND E LETTERE DI INTENTO</a></li><li><a href="#h-3-il-requisito-del-10-dove-si-sbaglia" data-level="2">3. IL REQUISITO DEL 10% (DOVE SI SBAGLIA)</a></li><li><a href="#h-4-plafond-fisso-vs-mobile" data-level="2">4. PLAFOND FISSO VS MOBILE</a></li><li><a href="#h-5-dove-nascono-gli-accertamenti" data-level="2">5. DOVE NASCONO GLI ACCERTAMENTI</a></li><li><a href="#h-7-visto-in-studio" data-level="2">7. VISTO IN STUDIO</a></li><li><a href="#h-8-scenari-numerici" data-level="2">8. SCENARI NUMERICI</a></li><li><a href="#h-9-tabella-operativa" data-level="2">9. TABELLA OPERATIVA</a></li><li><a href="#h-10-le-12-domande-per-l-esportatore-abituale" data-level="2">10. LE 12 DOMANDE PER L&#8217;ESPORTATORE ABITUALE</a></li><li><a href="#h-11-fonti" data-level="2">11. FONTI</a></li><li><a href="#h-12-checklist-operativa" data-level="2">12. CHECKLIST OPERATIVA</a></li></ul></div>



<h2 id="h-1-cos-e-davvero-un-esportatore-abituale" class="wp-block-heading"><strong>1. COS’È DAVVERO UN ESPORTATORE ABITUALE</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Norma:&nbsp;<strong>art. 1 DL 746/83</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le operazioni non imponibili superano il 10% del volume d’affari</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">allora:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>puoi acquistare senza IVA</li>



<li>utilizzando il plafond</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commento da studio</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è un’agevolazione.<br>È finanza pura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se lo usi bene, migliori la liquidità.<br>Se lo usi male, anticipi un accertamento.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 id="h-2-il-meccanismo-reale-plafond-e-lettere-di-intento" class="wp-block-heading"><strong>2. IL MECCANISMO REALE: PLAFOND E LETTERE DI INTENTO</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Normativa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Art. 8 DPR 633/72</li>



<li>Provvedimento AdE 12/12/2014</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Funziona così:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>maturi plafond</li>



<li>invii la lettera di intento (telematica)</li>



<li>il fornitore emette fattura senza IVA</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prassi operativa reale</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>invio tramite Entratel/Fisconline</li>



<li>protocollo telematico</li>



<li>verifica obbligatoria del fornitore sul sito AdE</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La fregatura</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tu pensi: non pago IVA.<br>L’Agenzia pensa: vediamo se potevi non pagarla.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 id="h-3-il-requisito-del-10-dove-si-sbaglia" class="wp-block-heading"><strong>3. IL REQUISITO DEL 10% (DOVE SI SBAGLIA)</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Si calcola sulla dichiarazione IVA, non sui registri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Righi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>VE30 → operazioni non imponibili (numeratore)</strong></li>



<li><strong>VE50 → volume d’affari (denominatore)</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Errore classico</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Includere le operazioni esenti (VE33).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore grave:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non generano plafond</li>



<li>ma stanno nel denominatore</li>



<li>abbassano la percentuale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esempio reale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Anno 1:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>VE50 = 1.000.000 €</li>



<li>VE30 = 120.000 € → 12%</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">OK.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anno 2:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>VE33 cresce a 600.000 €</li>



<li>VE50 diventa 1.600.000 €</li>



<li>VE30 resta 120.000 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Risultato:</p>



<p class="wp-block-paragraph">→ 7,5%<br>→ perdi lo status</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commento cinico</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le operazioni esenti lavorano contro di te.<br>Fatturi di più, ma peggiori la posizione.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 id="h-4-plafond-fisso-vs-mobile" class="wp-block-heading"><strong>4. PLAFOND FISSO VS MOBILE</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Plafond fisso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Basato sull’anno precedente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>export 2024 = 300.000 €</li>



<li>plafond 2025 = 300.000 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Pro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>semplice</li>



<li>stabile</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Contro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non segue l’andamento reale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Plafond mobile</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Calcolo sugli ultimi 12 mesi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni mese:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aggiorni esportazioni</li>



<li>aggiorni plafond</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Pro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aderente al business</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Contro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>complesso</li>



<li>alto rischio errore</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tabella operativa</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Tipo</strong></td><td><strong>Base calcolo</strong></td><td><strong>Vantaggio</strong></td><td><strong>Rischio</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Fisso</td><td>Anno precedente</td><td>Semplicità</td><td>Disallineamento</td></tr><tr><td>Mobile</td><td>Ultimi 12 mesi</td><td>Precisione</td><td>Errori continui</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commento da studio</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fisso è comodo.<br>Il mobile è per chi ha controllo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se lo gestisci “a Excel”, stai già rischiando.</p>



<h2 id="h-5-dove-nascono-gli-accertamenti" class="wp-block-heading"><strong>5. DOVE NASCONO GLI ACCERTAMENTI</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Controlli reali Agenzia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>lettere di intento inviate</li>



<li>fatture senza IVA</li>



<li>dichiarazione IVA (VE)</li>



<li>LIPE</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se qualcosa non torna:</p>



<p class="wp-block-paragraph">→ recupero IVA su tutte le operazioni</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commento reale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La lettera di intento non ti protegge.<br>Ti espone.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6. DISSENSO TECNICO: AGENZIA VS CASSAZIONE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Agenzia Entrate</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>utilizzo plafond non spettante<br>→ IVA + sanzioni sempre</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cassazione</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. 12272/2010</li>



<li>Cass. 17757/2016</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>operazioni reali</li>



<li>assenza di frode</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">→ in alcuni casi sanzioni riducibili</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La verità operativa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per arrivarci devi fare contenzioso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Hai ragione dopo.<br>Ma prima devi pagare o difenderti.</p>



<h2 id="h-7-visto-in-studio" class="wp-block-heading"><strong>7. VISTO IN STUDIO</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Caso 1 – 500.000 € di problema</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Società commerciale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>plafond fisso non aggiornato</li>



<li>export calato</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Risultato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>utilizzo eccessivo</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Accertamento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IVA: 280.000 €</li>



<li>sanzioni: 250.000 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Caso 2 – plafond mobile “artigianale”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Società servizi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>calcolo interno non aggiornato</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Risultato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sovrastima costante</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Accertamento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IVA: 160.000 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema non è il sistema.<br>È chi lo gestisce.</p>



<h2 id="h-8-scenari-numerici" class="wp-block-heading"><strong>8. SCENARI NUMERICI</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Scenario 1</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore: 40.000 €</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IVA: 8.800 €</li>



<li>sanzione: 7.920 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Totale: 17.000 €</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Scenario 2</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore: 300.000 €</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IVA: 66.000 €</li>



<li>sanzione: 118.800 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Totale: 180.000 €</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Scenario 3</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore: 800.000 €</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>IVA: 176.000 €</li>



<li>sanzione: 316.800 €</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Totale: circa 500.000 €</p>



<h2 id="h-9-tabella-operativa" class="wp-block-heading"><strong>9. TABELLA OPERATIVA</strong></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Comportamento</strong></td><td><strong>Risultato</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Controllo mensile plafond</td><td>Nessun rischio</td></tr><tr><td>Uso “a memoria”</td><td>Accertamento</td></tr><tr><td>Mobile aggiornato</td><td>Allineamento</td></tr><tr><td>Mobile gestito male</td><td>Disastro</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 id="h-10-le-12-domande-per-l-esportatore-abituale" class="wp-block-heading"><strong>10. LE 12 DOMANDE PER L&#8217;ESPORTATORE ABITUALE</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se sforo di poco, chi se ne accorge?</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>Il fornitore controlla davvero?</li>



<li>Posso sistemare tutto a fine anno?</li>



<li>Se mando la lettera ma non avevo plafond?</li>



<li>Se cambio commercialista si perde tutto?</li>



<li>Posso usare plafond di un’altra società?</li>



<li>Se anticipo le fatture?</li>



<li>Se il software sbaglia?</li>



<li>Se non mando la lettera?</li>



<li>Se chiudo la società?</li>



<li>Se sposto i beni?</li>



<li>Se intestiamo tutto a terzi?</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 id="h-11-fonti" class="wp-block-heading"><strong>11. FONTI</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Normativa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Art. 8 DPR 633/72</li>



<li>Art. 1 DL 746/83</li>



<li>Art. 6 D.Lgs. 471/97</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Giurisprudenza:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. 12272/2010</li>



<li>Cass. 17757/2016</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Prassi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Provv. AdE 12/12/2014</li>



<li>Circ. AdE 32/E/2014</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 id="h-12-checklist-operativa" class="wp-block-heading"><strong>12. CHECKLIST OPERATIVA</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Domattina fai questo:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>Prendi dichiarazione IVA</li>



<li>Controlla VE30 e VE50</li>



<li>Calcola plafond</li>



<li>Verifica utilizzo</li>



<li>Controlla lettere inviate</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se mobile:</p>



<ol start="6" class="wp-block-list">
<li>Ricostruisci ultimi 12 mesi</li>



<li>Verifica fatture</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se trovi errori:</p>



<ol start="8" class="wp-block-list">
<li>fermati</li>



<li>non inviare nuove lettere</li>



<li>quantifica sforamento</li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1"><a href="https://sdba.it/contatti/">chiama il consulente</a></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il plafond non è un’opzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È un acceleratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O lo controlli tu,<br>o lo userà l’Agenzia contro di te.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Composizione negoziata con affitto di ramo d&#8217;azienda: caso pratico</title>
		<link>https://sdba.it/composizione-negoziata-con-affitto-di-ramo-dazienda-caso-pratico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi d'impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdba.it/?p=12037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni molte imprese italiane si sono trovate in una condizione delicata: asset produttivi ancora validi, ma debiti significativi, immobili non facilmente liquidabili, e un tempo ridotto per recuperare valore. La procedura della Composizione negoziata della crisi (CN) prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stata introdotta proprio per offrire una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni molte imprese italiane si sono trovate in una condizione delicata: asset produttivi ancora validi, ma debiti significativi, immobili non facilmente liquidabili, e un tempo ridotto per recuperare valore. </p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-7 wp-block-paragraph">La procedura della Composizione negoziata della crisi (CN) prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stata introdotta proprio per offrire una via d’uscita veloce e flessibile: negoziare con creditori, evitare una liquidazione giudiziale diretta e preservare il valore aziendale. (<a href="https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/crisi-dazienda/composizione-negoziata-della-crisi-di-impresa-e-rapporti-di-lavoro/?utm_source=chatgpt.com">LavoroSi</a>)</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-la-composizione-negoziata-con-finalita-liquidatoria" data-level="2">La composizione negoziata con finalità liquidatoria</a></li><li><a href="#h-rischi-e-opportunita" data-level="2">Rischi e opportunità</a></li><li><a href="#h-gestione-economica-e-fiscale-dell-affitto" data-level="2">Gestione economica e fiscale dell’affitto</a></li><li><a href="#h-destinazione-delle-somme" data-level="2">Destinazione delle somme</a></li><li><a href="#h-misure-protettive-e-autorizzazioni" data-level="2">Misure protettive e autorizzazioni</a></li><li><a href="#h-vendita-dell-azienda-e-destino-dell-immobile" data-level="2">Vendita dell’azienda e destino dell’immobile</a></li><li><a href="#h-titolo-civilistico-per-il-trasferimento-delle-somme" data-level="2">Titolo civilistico per il trasferimento delle somme</a></li><li><a href="#h-tabelle-comparative" data-level="2">Tabelle comparative</a></li><li><a href="#h-esempio-numerico-e-operativo-completo" data-level="2">Esempio numerico e operativo completo</a></li><li><a href="#h-fonti-e-dottrina-di-riferimento" data-level="2">Fonti e dottrina di riferimento</a></li><li><a href="#h-q-amp-a-9-domande-operative" data-level="2">Q&amp;A – 9 domande operative</a></li></ul></div>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, la strategia di affittare un ramo d’azienda a una società strumentale (NewCo) per mantenere operativa l’attività commerciale mentre si gestisce contestualmente un’operazione immobiliare o una vendita d’azienda ottimale, è diventata un’opzione concreta.<br>Questo articolo spiega passo-passo come realizzare tale struttura, i vantaggi, i rischi, i passaggi operativi e fiscali, e cosa fare se la CN non basta e va proseguita con un accordo di liquidazione. L’obiettivo è che l’imprenditore capisca «come fare» e «su cosa stare attento», più che restare nella teoria.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-composizione-negoziata-con-finalita-liquidatoria">La composizione negoziata con finalità liquidatoria</h2>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-8 wp-block-paragraph">La CN trova fondamento nel D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) e poi nel CCII, art. 23 e seguenti. Nello specifico, l’art. 23 CCII prevede che:<br>«… quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’art. 12, comma 1, o a conservare, anche in via liquidatoria, il valore dell’impresa, le parti possono concludere … » (<a href="https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-ii/capo-i/art23.html?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Brocardi</a>)<br>In altri termini, la CN non serve solo al risanamento puro, ma può anche avere finalità liquidatorie o di conservazione del valore. <a href="https://www.ilcaso.it/articolo/2192?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Il Caso)</a><br>Il periodo massimo indicativo è 180 giorni con possibile proroga di ulteriori 180. <a href="https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/pacchi-17-01-2023-RA.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Ristrutturazioni Aziendali)</a></p>



<h2 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-9" id="h-rischi-e-opportunita">Rischi e opportunità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La grande opportunità sta nella flessibilità: si può vendere azienda o ramo, si possono affittare attività, si può valorizzare l’immobile con calma.  Ma i rischi sono: non definire bene il piano, non informare correttamente i creditori, violare la par condicio, non motivare l’operazione, oppure perdere tempo e arrivare a liquidazione giudiziale con maggiori costi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il caso pratico: OldCo e NewCo strumentale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Immaginiamo: una società originaria (“OldCo”) che ha debiti pregressi, crediti da ex-dipendenti, conti complessi.<br>Al fine di garantire la continuità commerciale e salvare il ramo operativo, viene costituita una NewCo strumentale da voi professionisti + imprenditore.<br>OldCo concede in affitto il ramo d’azienda commerciale alla NewCo, la NewCo non produce direttamente ma commissiona le lavorazioni a terzisti e mantiene un margine.<br>Obiettivo: preservare clienti, struttura operativa, generare reddito, evitare che il valore aziendale si deteriori, mentre parallelamente si gestisce la vendita dell’azienda o di immobili collegati.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vostro ruolo e governance</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Voi professionisti fate parte del CdA della NewCo insieme all’imprenditore. La NewCo ha capitale sociale, spese operative, bilancio. L’affitto genera reddito. Le somme maturate sono sul conto della NewCo, non ancora distribuite.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Perché questa modalità</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’azienda tradizionale (OldCo) è “appesantita” da debiti, contenziosi, immobilizzato.<br>Affittando il ramo alla NewCo si separa il ramo produttivo da ciò che va liquidato con calma (immobile, debiti residui). La CN si applica all’OldCo per gestire i debiti residui e l’immobile, mentre la NewCo lavora e genera margine. Se l’azienda è deperibile (vale poco se ferma), la vendita rapida è utile; l’immobile può attendere. Strategia: affitto → vendita azienda, immobile da valorizzare con calma.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-gestione-economica-e-fiscale-dell-affitto">Gestione economica e fiscale dell’affitto</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Redditi della NewCo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">NewCo riceve ricavi da affitto + commissioni. Deduce costi (terzisti, amministrazione, imposte). Dopo imposte (IRES, IRAP) resta un utile netto.<br>Importante: le somme restano sul conto della NewCo, non vanno distribuite ai soci immediatamente se l’obiettivo è vincolarle alla procedura della OldCo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Imposta e utile netto </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Esempio numerico: utile operativo 100.000 €, imposte ~28% → 72.000 € utili netti.<br>NewCo versa imposte; utile residuo accantonato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-destinazione-delle-somme">Destinazione delle somme</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta di dividendi (OldCo non è socia). Occorre un titolo civile: integrazione del canone d’affitto (soluzione migliore) o fattura per contributo straordinario. La fattura viene emessa da OldCo a NewCo. Somme trasferite formalmente, fiscalmente corrette, tracciabili.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-misure-protettive-e-autorizzazioni">Misure protettive e autorizzazioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Misure protettive (art. 18 CCII)</strong></p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-10 wp-block-paragraph">Durante la CN è possibile richiedere al Tribunale misure protettive che sospendono azioni esecutive e cautelari. (<a href="https://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_69503.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tribunale.livorno.it</a>)<br>Vantaggio: tempo, tranquillità, tutela dell’operazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Autorizzazione alla vendita di azienda o ramo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se si intende vendere l’azienda o ramo, l’art. 22 lett. d) CCII richiede autorizzazione del Tribunale con parere dell’esperto: deve verificare la “funzionalità degli atti al rispetto della continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori”. (Studio Cerbone)<br>Questo passo tutela creditori e dà sicurezza all’operazione</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-vendita-dell-azienda-e-destino-dell-immobile">Vendita dell’azienda e destino dell’immobile</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cessione dell’azienda</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">All’interno della CN, la cessione dell’azienda o ramo è legittima se coerente con il piano e con l’obiettivo di conservarne il valore (azienda deperibile). L’esperto attesta e il Tribunale autorizza (se necessario).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Immobile come bene durevole</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’immobile della OldCo può avere tempi di realizzo più lunghi. Strategia: vendere azienda subito, l’immobile lo mantengo e lo liquidiamo successivamente. Se i tempi della CN (12 mesi) non bastano, si può passare a …</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Passaggio a concordato semplificato o liquidazione volontaria</strong></p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-11 wp-block-paragraph">Se l’attivo residuo (es. immobile) non basta a pagare tutti i creditori, si può presentare domanda di Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII. (<a href="https://iusletter.com/dalla-redazione/crisi-restructuring-e-utp/crisi-e-procedure-concorsuali/3-pillola-gli-esiti-della-composizione-negoziata-e-il-concordato-semplificato/?utm_source=chatgpt.com">Iusletter</a>)<br>Oppure, se la situazione lo consente, deliberare una liquidazione volontaria ordinaria.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-titolo-civilistico-per-il-trasferimento-delle-somme">Titolo civilistico per il trasferimento delle somme</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Integrazione del canone d’affitto: la soluzione preferibile</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La newco riconosce alla OldCo un&#8217;integrazione del canone, sulla base dei risultati economici generati dal ramo affittatto.  </p>



<p class="wp-block-paragraph">OldCo emette fattura a NewCo. Titolo netto, deducibile, tracciabile</p>



<p class="wp-block-paragraph">Altre ipotesi</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Fatturazione per contributo alla continuità </li>



<li>Mandato fiduciario / vincolo delle somme (se si vuole trattenere temporaneamente nella NewCo).<br>Ma queste richiedono maggiore documentazione e motivazione.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-tabelle-comparative">Tabelle comparative</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tabella 1 – Confronto </strong>t<strong>ra CN, Concordato semplificato e Liquidazione volontaria</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Procedura</strong></td><td><strong>Controllo</strong></td><td><strong>Costi medi</strong></td><td><strong>Tempi stimati</strong></td><td><strong>Pagamenti creditori</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Composizione negoziata (CN)</td><td>Esperto nominato + possibile GD</td><td>Bassi/moderati</td><td>6–12 mesi</td><td>In genere no pagamenti fino a piano</td></tr><tr><td>Concordato semplificato</td><td>Giudice + ausiliario (non commissario)</td><td>Moderati</td><td>6–12 mesi</td><td>Sì, in base a piano</td></tr><tr><td>Liquidazione volontaria ordinaria</td><td>Soci/liquidatore</td><td>Bassi</td><td>6–18 mesi</td><td>Sì, integrale o quasi</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tabella 2 – Flussi NewCo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2194.png" alt="↔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> OldCo</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Fase</strong></td><td><strong>NewCo</strong></td><td><strong>OldCo</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Affitto ramo d’azienda</td><td>pagherà canone + costi</td><td>riceverà canone (fisso + integrazione)</td></tr><tr><td>Utile post imposte NewCo</td><td>accantonato sul conto NewCo</td><td>–</td></tr><tr><td>Trasferimento somme</td><td>fattura/integrazione a OldCo</td><td>riceve fattura, incassa</td></tr><tr><td>Destinazione finale</td><td>vincolo verso piano OldCo</td><td>incorpora le somme nella CN/concordato</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-esempio-numerico-e-operativo-completo">Esempio numerico e operativo completo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Immaginiamo che :</p>



<p class="wp-block-paragraph">Immobile residuo OldCo stimato in realizzo 300.000 €, debiti residui 350.000 €. Se nei termini della CN non riuscite a vendere immobile, passate a concordato semplificato per liquidazione del patrimonio residuo. In questo schema: la NewCo ha pagato imposte, ha riconosciuto l’integrazione; la OldCo ha aumentato il valore disponibile per i creditori senza distribuire dividendi ai soci; l’operazione è tracciabile, motivata, compatibile con la CN.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la NewCo affittuaria generi utile operativo 120.000 €.</li>



<li>Imposte (IRES+IRAP) pari a 30% → imposte 36.000 €.</li>



<li>Utile netto NewCo = 84.000 €.</li>



<li>Il CdA NewCo delibera integrazione canone a favore OldCo pari a 60.000 €.</li>



<li>OldCo emette fattura “Integrazione canone affitto ramo d’azienda – esercizio 2025” per € 60.000.</li>



<li>Tale importo confluisce nel piano della CN della OldCo, destinato a soddisfare creditori (anche parzialmente).</li>



<li>Immobile residuo OldCo stimato in realizzo 300.000 €, debiti residui 350.000 €. Se nei termini della CN non riuscite a vendere immobile, passate a concordato semplificato per liquidazione del patrimonio residuo.<br>In questo schema: la NewCo ha pagato imposte, ha riconosciuto l’integrazione; la OldCo ha aumentato il valore disponibile per i creditori senza distribuire dividendi ai soci; l’operazione è tracciabile, motivata, compatibile con la CN.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-fonti-e-dottrina-di-riferimento">Fonti e dottrina di riferimento</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Giuseppe Ambrosini, Strumenti di regolazione della crisi: CN e concordato semplificato, rivista “Crisi d’Impresa” 2024;</li>



<li>Alberto Fabiani, “Affitto di ramo d’azienda e continuità aziendale nelle procedure di crisi”, 2025;</li>



<li>Per giurisprudenza: Tribunale di Milano 28 marzo 2023 (cessione d’azienda in CN) e Tribunale di Bologna 19 giugno 2023 (CN + liquidazione immobiliare).</li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-12">In breve: la dottrina oggi convergente considera la CN non esclusivamente preventiva, ma strumento ibrido capace di terminare in liquidazione protetta. <a href="https://www.ilcaso.it/articolo/2192?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Il Caso)</a></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-9-domande-operative"><strong>Q&amp;A – 9 domande operative</strong></h2>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Posso affittare un ramo d’azienda durante la composizione negoziata?</strong><br>Sì: l’affitto rientra negli atti di straordinaria amministrazione e può essere effettuato se coerente con il piano e con parere dell’esperto.</li>



<li><strong>Le somme generate dalla NewCo posso trattenerle?</strong><br>No: vanno primariamente destinate al pagamento delle imposte, spese, restituzione capitale sociale; poi si trasferiscono alla OldCo con titolo (es. integrazione canone).</li>



<li><strong>Devo pagare subito tutti i creditori nella CN?</strong><br>No: nella CN non è previsto che si paghino tutti subito; il piano può prevedere pagamento successivo o nel concordato.</li>



<li><strong>Serve il voto dei creditori nella CN?</strong><br>No: i creditori non “votano” nella CN, ma sono informati e possono opporsi alle misure protettive. (Studio Cerbone)</li>



<li><strong>Se non vendo immobile nei tempi della CN, cosa faccio?</strong><br>Puoi transire in concordato semplificato (o liquidazione volontaria) per gestire la liquidazione residua.</li>



<li><strong>Serve l’autorizzazione del Tribunale per la vendita dell’azienda?</strong><br>In molti casi sì: l’art. 22 lett. d) CCII richiede che il giudice verifichi che l’atto sia funzionale alla continuità e ai creditori.</li>



<li><strong>La NewCo può fare distribuzione di utili ai soci mentre la OldCo è in CN?</strong><br>Sarebbe rischioso: se l’utile deve essere destinato ai creditori della OldCo, distribuire ai soci potrebbe essere contestato.</li>



<li><strong>Qual è il titolo per trasferire le somme dalla NewCo alla OldCo?</strong><br>Il titolo civilistico migliore è l’integrazione del canone d’affitto: fattura emessa da OldCo, da NewCo pagata.</li>



<li><strong>Quanto tempo ho per la CN?</strong><br>Circa 180 giorni + proroga 180 giorni (totale max 12 mesi) salvo motivazioni per estensione. (Ristrutturazioni Aziendali)</li>
</ol>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="684" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-1024x684.jpeg" alt="Composizione negoziata con affitto di ramo d'azienda: caso pratico" class="wp-image-12073" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-1024x684.jpeg 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-300x201.jpeg 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-768x513.jpeg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-391x260.jpeg 391w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-1536x1027.jpeg 1536w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278-1500x1000.jpeg 1500w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/11/1762876331278.jpeg 1749w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/composizione-negoziata-con-affitto-di-ramo-dazienda-caso-pratico/">Composizione negoziata con affitto di ramo d&#8217;azienda: caso pratico</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Leasing, il pagamento a subentro non vale ai fini della plusvalenza</title>
		<link>https://sdba.it/leasing-il-pagamento-a-subentro-non-vale-ai-fini-della-plusvalenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilancio e contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>C’è chi crede che il valore di un’auto si misuri nel tempo libero che regala. E chi, come gli imprenditori e i professionisti, sa che un’auto aziendale può anche diventare una questione fiscale di non poco conto.È il caso reale di un cliente che nel 2023 è subentrato in un contratto di leasing per una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/leasing-il-pagamento-a-subentro-non-vale-ai-fini-della-plusvalenza/">Leasing, il pagamento a subentro non vale ai fini della plusvalenza</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-14 wp-block-paragraph">C’è chi crede che il valore di un’auto si misuri nel tempo libero che regala. E chi, come gli imprenditori e i professionisti, sa che <a href="https://sdba.it/auto-aziendali-e-spese-connesse-detraibilita-deducibilita-e-documentazione-operativa/">un’auto aziendale può anche diventare una questione fiscale di non poco conto.</a><br>È il caso reale di un cliente che nel 2023 è subentrato in un contratto di leasing per una Porsche 911, pagando 60.000 euro al precedente locatario e successivamente 135.000 euro alla società di leasing per il riscatto anticipato.<br>A distanza di poco tempo, al momento della vendita, è nata la domanda: «Qual è il valore fiscale dell’auto e rischio di generare una plusvalenza?»</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta, come spesso accade in materia fiscale, non è immediata ma si può ricondurre a principi chiari e consolidati. In questo articolo analizziamo quando e come il costo di subentro nel leasing incide (o non incide) sulla plusvalenza e cosa succede se il soggetto aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB).</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-il-caso-pratico-subentro-riscatto-e-vendita" data-level="2">Il caso pratico: subentro, riscatto e vendita</a></li><li><a href="#h-il-quadro-normativo-leasing-costo-fiscale-e-plusvalenza" data-level="2">Il quadro normativo: leasing, costo fiscale e plusvalenza</a></li><li><a href="#h-il-pagamento-al-locatario-uscente-natura-e-trattamento" data-level="2">Il pagamento al locatario uscente: natura e trattamento</a></li><li><a href="#h-il-momento-del-riscatto-quando-nasce-il-costo-fiscalmente-riconosciuto" data-level="2">Il momento del riscatto: quando nasce il costo fiscalmente riconosciuto</a></li><li><a href="#h-agente-o-rappresentante-il-diverso-impatto-iva" data-level="2">Agente o rappresentante? Il diverso impatto IVA</a></li><li><a href="#h-la-vendita-dell-auto-quando-e-fuori-campo-iva" data-level="2">La vendita dell’auto: quando è fuori campo IVA</a></li><li><a href="#h-il-concordato-preventivo-biennale-e-le-plusvalenze-non-sterilizzate" data-level="2">Il Concordato Preventivo Biennale e le plusvalenze “non sterilizzate”</a></li><li><a href="#h-il-principio-di-competenza-e-la-deducibilita-dell-onere-di-subentro" data-level="2">Il principio di competenza e la deducibilità dell’onere di subentro</a></li><li><a href="#h-esempio-numerico-e-conclusione-operativa" data-level="2">Esempio numerico e conclusione operativa</a></li><li><a href="#h-riepilogo-delle-fonti-normative-giurisprudenziali-e-di-prassi" data-level="2">Riepilogo delle fonti normative, giurisprudenziali e di prassi</a></li><li><a href="#h-q-amp-a-domande-e-risposte-pratiche" data-level="2">Q&amp;A – Domande e risposte pratiche</a></li><li><a href="#h-conclusione" data-level="2">Conclusione</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-caso-pratico-subentro-riscatto-e-vendita">Il caso pratico: subentro, riscatto e vendita</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2023 il cliente subentra in un contratto di leasing per una Porsche 911, liquidando il precedente utilizzatore con un bonifico da 60.100 euro.<br>L’anno successivo riscatta l’auto, pagando alla società di leasing 135.000 euro (IVA compresa) e ulteriori 1.710 euro di imposta provinciale di trascrizione.<br>In sede di vendita, al PRA viene registrato un valore di “trasferimento e cancellazione leasing” pari a 100.324,86 euro, che non corrisponde ai reali esborsi.<br>Nasce così la domanda: “Fiscalmente, qual è il mio costo? E rischio una plusvalenza?”</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-quadro-normativo-leasing-costo-fiscale-e-plusvalenza">Il quadro normativo: leasing, costo fiscale e plusvalenza</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per rispondere, occorre partire dal principio generale fissato dall’art. 54 del TUIR (per i professionisti) e dall’art. 86 del TUIR (per le imprese):</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>“La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo non ammortizzato del bene.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso del leasing, il costo fiscalmente riconosciuto del bene è disciplinato indirettamente dal D.M. 31 dicembre 1988 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate: esso corrisponde al prezzo di riscatto pagato alla società di leasing, non ai canoni né ad altri importi sostenuti da terzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, il fisco riconosce come “valore d’acquisto” del bene riscattato solo la fattura di riscatto emessa dalla società di leasing, e non considera pagamenti intercorsi tra privati o subentri contrattuali.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-pagamento-al-locatario-uscente-natura-e-trattamento">Il pagamento al locatario uscente: natura e trattamento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il pagamento dei 60.000 euro al precedente locatario non è un prezzo di acquisto dell’auto, ma un corrispettivo per il diritto a subentrare nel contratto di leasing.<br>Da un punto di vista civilistico, è un corrispettivo per la cessione di un contratto, non di un bene materiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fiscalmente, tale onere rientra tra le spese pluriennali o accessorie deducibili ai sensi dell’art. 109 del TUIR, in quanto correlato all’attività d’impresa e destinato a produrre utilità in più esercizi.</p>



<h6 class="wp-block-heading" id="h-prassi-dell-agenzia-delle-entrate">Prassi dell’Agenzia delle Entrate</h6>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Risoluzione 99/E del 12 aprile 2000<br></strong>“Il costo fiscalmente riconosciuto del bene riscattato è pari al prezzo di riscatto, indipendentemente dai corrispettivi pagati per il subentro nel contratto.”</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Risoluzione 212/E del 28 giugno 2002<br></strong>“Le somme corrisposte per il subentro non incrementano il valore fiscalmente riconosciuto del bene riscattato.”</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Circolare 48/E del 2007, punto 5.1<br></strong>“Gli oneri sostenuti per subentrare in un contratto di leasing possono essere imputati a conto economico in quote costanti lungo la durata residua del contratto, oppure integralmente all’atto del riscatto o della vendita.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne deriva che il costo di subentro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non entra nel valore fiscale del bene (non aumenta il “prezzo di carico” ai fini della plusvalenza);</li>



<li>ma è deducibile come spesa pluriennale, da ammortizzare nel tempo o dedurre tutta in un’unica soluzione al momento della cessione del bene.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-momento-del-riscatto-quando-nasce-il-costo-fiscalmente-riconosciuto">Il momento del riscatto: quando nasce il costo fiscalmente riconosciuto</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il riscatto è l’atto con cui il locatario diventa proprietario del bene. Solo da quel momento l’auto entra a pieno titolo nel patrimonio aziendale e diventa ammortizzabile o suscettibile di plusvalenza/minusvalenza.</li>



<li>Il valore fiscalmente riconosciuto è quindi:</li>



<li>il prezzo di riscatto imponibile + IVA indetraibile.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel nostro caso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>prezzo di riscatto: €135.000 (IVA compresa);</li>



<li>IVA totalmente indetraibile → l’intero importo di 135.000 € è fiscalmente rilevante come costo del bene.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-agente-o-rappresentante-il-diverso-impatto-iva">Agente o rappresentante? Il diverso impatto IVA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qui si apre un passaggio cruciale.<br>Per gli agenti e rappresentanti di commercio, l’IVA sull’acquisto di autoveicoli è interamente detraibile (art. 19-bis1, comma 1, lett. c, DPR 633/72).<br>Per gli agenti di assicurazione, invece, l’attività è esente IVA ex art. 10, n. 9 del DPR 633/72, quindi l’IVA è indetraibile al 100%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne consegue che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>per un rappresentante → il costo fiscale è il prezzo al netto IVA;</li>



<li>per un agente assicurativo → il costo fiscale è l’intero importo IVA compresa.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-vendita-dell-auto-quando-e-fuori-campo-iva">La vendita dell’auto: quando è fuori campo IVA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando un bene è stato acquistato con IVA totalmente indetraibile, la successiva cessione&nbsp;<strong>non rientra nel campo IVA</strong>.<br>Lo stabilisce l’<strong>art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972</strong>:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Non costituiscono cessioni di beni gli atti che hanno per oggetto beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata detratta l’imposta.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perciò:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>vendita della Porsche</strong> sarà <strong>fuori campo IVA</strong>;</li>



<li>la fattura o scrittura di vendita dovrà riportare la dicitura:</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/72.”</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-concordato-preventivo-biennale-e-le-plusvalenze-non-sterilizzate">Il Concordato Preventivo Biennale e le plusvalenze “non sterilizzate”</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un punto spesso trascurato: il Concordato Preventivo Biennale (CPB).<br>Chi aderisce al CPB si impegna a dichiarare un reddito minimo concordato per due anni, sulla base dei dati ISA e dei parametri di redditività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda è: le plusvalenze realizzate durante il biennio rientrano nel reddito concordato oppure sono sterilizzate?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (FAQ CPB, giugno 2024) è chiara:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Le plusvalenze non sono sterilizzate. Se nel periodo concordato si generano componenti straordinari positivi, essi si sommano al reddito concordato.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso analizzato, tuttavia, non si genera alcuna plusvalenza effettiva, perché:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il valore di riscatto (135.000 €) è il costo fiscale riconosciuto del bene;</li>



<li>il costo di subentro (60.000 €) è dedotto nello stesso esercizio della vendita.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Effetto netto: nessuna variazione di reddito, nessun impatto sul CPB.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-principio-di-competenza-e-la-deducibilita-dell-onere-di-subentro">Il principio di competenza e la deducibilità dell’onere di subentro</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR, i costi sono deducibili se di competenza dell’esercizio, anche se non ancora pagati, purché certi e determinabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso del subentro nel leasing:</p>



<p class="wp-block-paragraph">l’utilità economica del costo (il diritto a riscattare) si estende fino al momento della cessione;<br>quindi la deduzione può avvenire pro quota durante il leasing o integralmente al momento della vendita o del riscatto.<br>Questo è conforme al principio contabile OIC 24, secondo cui gli oneri pluriennali vanno imputati a conto economico in base alla durata dell’utilità futura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica, al momento della vendita, la parte residua dell’onere di subentro diventa deducibile per intero.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-esempio-numerico-e-conclusione-operativa">Esempio numerico e conclusione operativa</h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Descrizione</strong></td><td><strong>Importo</strong></td><td><strong>Trattamento fiscale</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Bonifico subentro leasing</td><td>€ 60.100,82</td><td>Onere pluriennale deducibile (tutto deducibile nell’anno della vendita)</td></tr><tr><td>Prezzo riscatto (IVA compresa, indetraibile)</td><td>€ 135.000,00</td><td>Costo fiscalmente riconosciuto del bene</td></tr><tr><td>IPT e spese accessorie</td><td>€ 1.710,00</td><td>Deducibili integralmente</td></tr><tr><td>Totale costo economico sostenuto</td><td>€ 196.810,82</td><td>Rileva fiscalmente come 135.000 + deduzione separata di 60.000</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Se il veicolo viene venduto a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>≤ 195.000 €</strong> → <strong>nessuna plusvalenza effettiva</strong> (il costo di subentro abbatte l’imponibile);</li>



<li><strong>> 195.000 €</strong> → solo l’eccedenza costituirà plusvalenza, imponibile ai fini del reddito e rilevante per il CPB.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In sintesi:</strong><br>Valore fiscale auto: 135.000 €<br>Onere deducibile di subentro: 60.000 €<br>Limite effettivo di neutralità: 195.000 €</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-riepilogo-delle-fonti-normative-giurisprudenziali-e-di-prassi">Riepilogo delle fonti normative, giurisprudenziali e di prassi</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Normativa primaria:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Art. 54 e 86 del TUIR – determinazione plusvalenze;</li>



<li>Art. 109 TUIR – principio di competenza economica;</li>



<li>Art. 19-bis1 e art. 2 DPR 633/1972 – detrazione IVA e cessioni fuori campo;</li>



<li>Art. 33 D.Lgs. 13/2024 – Concordato Preventivo Biennale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prassi dell’Agenzia delle Entrate:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Ris. 99/E del 12.04.2000 – Costo fiscale nel riscatto di leasing;</li>



<li>Ris. 212/E del 28.06.2002 – Pagamenti per subentro nel leasing;</li>



<li>Circ. 48/E del 2007, §5.1 – Oneri pluriennali e riscatto;</li>



<li>FAQ CPB, giugno 2024 – Plusvalenze non sterilizzate nel reddito concordato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Giurisprudenza rilevante:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. civ. sez. V, 20 marzo 2015, n. 5615: <em>“Il costo di riscatto rappresenta il solo valore fiscalmente riconosciuto del bene.”</em></li>



<li>Cass. civ. sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31404: <em>“Il subentro nel leasing non trasferisce la proprietà e non può generare costo ammortizzabile fino al riscatto.”</em></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dottrina di riferimento:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Falsitta, <em>Leasing finanziario e deducibilità dei canoni</em>, in <em>Riv. Dir. Trib.</em>, 2001.</li>



<li>Tesauro, <em>IVA e leasing: profili sostanziali e formali</em>, in <em>Corr. Trib.</em>, 2008.</li>



<li>Cordeiro Guerra, <em>I componenti straordinari nel Concordato Preventivo Biennale</em>, in <em>Il Fisco</em>, 2024.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-domande-e-risposte-pratiche">Q&amp;A – Domande e risposte pratiche</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il pagamento per il subentro nel leasing aumenta il valore fiscale dell’auto?</strong><br>No. È un onere accessorio deducibile ma non incrementa il costo fiscale del bene. Il valore di carico resta quello della fattura di riscatto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Posso dedurre i 60.000 € di subentro subito?</strong><br>Sì, se l’auto viene venduta o riscattata: l’onere residuo diventa interamente deducibile nell’anno della vendita.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La vendita è soggetta a IVA?</strong><br>No, perché all’acquisto (riscatto) l’IVA era totalmente indetraibile. La cessione è “fuori campo IVA” ex art. 2, co. 3, lett. a, DPR 633/72.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>E se fossi stato rappresentante di commercio invece che agente assicurativo?</strong><br>In quel caso, l’IVA sul riscatto sarebbe stata totalmente detraibile e la vendita soggetta a IVA ordinaria (22%).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il valore al PRA incide sul fisco?</strong><br>No. È solo un dato formale, privo di rilevanza fiscale o civilistica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>E se vendo sopra i 195.000 €?</strong><br>La differenza rispetto a 195.000 € genera plusvalenza imponibile. Tale plus si aggiunge al reddito concordato del CPB.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nel Concordato Preventivo Biennale le plusvalenze sono sterilizzate?</strong><br>No. Le plusvalenze reali si sommano al reddito concordato, ma nel tuo caso non ce ne sono perché l’onere di subentro compensa integralmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Qual è la formula corretta in fattura di vendita?</strong><br>“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/1972.”</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conclusione"><strong>Conclusione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo caso dimostra come il fisco ragioni <strong>per titoli e non per flussi</strong>: ciò che conta non è quanto si paga in tutto, ma a che titolo si paga.<br>Il subentro in un leasing è un diritto, non un bene.<br>Solo il riscatto trasforma quel diritto in proprietà, e solo allora nasce il costo fiscalmente riconosciuto.<br>Ma se si è attenti e si conoscono le regole, anche una Porsche può non generare plusvalenze.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="1022" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157-1024x1022.jpeg" alt="" class="wp-image-11957" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157-1024x1022.jpeg 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157-300x300.jpeg 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157-150x150.jpeg 150w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157-768x767.jpeg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157-600x600.jpeg 600w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/1760434363157.jpeg 1166w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Le imprese lecchesi fra crescita e Stati Uniti &#8211; Il Giornale di Lecco parla di noi</title>
		<link>https://sdba.it/le-imprese-lecchesi-fra-crescita-e-stati-uniti-il-giornale-di-lecco-parla-di-noi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>THINK BIG THINK USA. Sembrava di stare a New York, ma eravamo all’Hotel Promessi Sposi Malgrate! L’ambizione ha fatto battere un po’ di cuori e il Lago di Como sapeva un po’ di Oceano Atlantico. Giancarlo Ferrario ha moderato il dialogo tra tre protagonisti del ponte Italy-USA: Hanno portato il proprio esempio di successo: Grazie [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">THINK BIG THINK USA. Sembrava di stare a New York, ma eravamo all’Hotel Promessi Sposi Malgrate! L’ambizione ha fatto battere un po’ di cuori e il Lago di Como sapeva un po’ di Oceano Atlantico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Giancarlo Ferrario ha moderato il dialogo tra tre protagonisti del ponte Italy-USA:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Simone Crolla, Amministratore Delegato di AmCham Italy</li>



<li>Andrea Di Nicolantonio, Direttore Wealth Advisory Banca Generali</li>



<li>Arezu Roozbahani, CEO di YBC Global</li>



<li>Lorenzo Della Bella, Owner di SDBA Benefit</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Hanno portato il proprio esempio di successo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Marco Ruggeri, Direttore Generale di M.S.Ambrogio </li>



<li>Andrea Costantini, Executive VP di Agrati e Presidente di Smart Capital </li>



<li>Antonio Bartesaghi, CEO di Omet</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Grazie per il contributo a tutti i relatori. L’evento è stato possibile anche grazie al prezioso contributo di American Chamber of Commerce in Italy e Banca Generali. Grazie per il continuo supporto, che va ben oltre il semplice patrocinio di questa serata.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-17 wp-block-paragraph">Auguriamo un futuro di successo a tutti i partecipanti che hanno preso parte alla serata THINK BIG THINK USA. L’America vi sta aspettando e non sarà un viaggio in solitaria:<br>SDBA Benefit e <a href="https://ybcglobal.it/">YBC Global</a>, con American Chamber of Commerce in Italy e Banca Generali sono il solido ponte intercontinentale per chi vuole tentare l’impresa. </p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-18 wp-block-paragraph"><a href="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27.pdf">APRI L&#8217;ARTICOLO DEL GIORNALE DI </a><a href="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LECCO</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="724" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27_page-0001-724x1024.jpg" alt="Anteprima dell'articolo " class="wp-image-11892" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27_page-0001-724x1024.jpg 724w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27_page-0001-212x300.jpg 212w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27_page-0001-768x1086.jpg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27_page-0001-1086x1536.jpg 1086w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/10/GDLE5039-del-06-10_GDLE_06102025_27_page-0001.jpg 1100w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Sovraindebitamento: come perdere l’assegno unico</title>
		<link>https://sdba.it/sovraindebitamento-come-perdere-lassegno-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 09:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[Sovraindebitamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdba.it/?p=11780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Succede davvero. E può succedere anche a te. Un nostro cliente, coinvolto in una procedura di sovraindebitamento e con due figli minori a carico, ha perso l’assegno unico. Non per colpa sua. Non per scelta di un giudice. Ma per imperizia e disattenzione del gestore della procedura, che ha disposto la chiusura del conto corrente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>Succede davvero. E può succedere anche a te.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un nostro cliente, coinvolto in una procedura di sovraindebitamento e con due figli minori a carico, ha perso l’assegno unico. Non per colpa sua. Non per scelta di un giudice. Ma per imperizia e disattenzione del gestore della procedura, che ha disposto la chiusura del conto corrente su cui l’INPS accreditava ogni mese la misura.<br>Quando siamo intervenuti, l’assegno era sospeso da settimane. Il danno? Immediato, concreto e potenzialmente irreparabile per chi dipende da quei soldi per vivere.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fate attenzione: potrebbe succedere anche a voi.</strong> Se siete in queste condizioni, parlate con chi vi segue, spiegate bene la situazione e non firmate nulla senza sapere a cosa state rinunciando.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cos-e-l-assegno-unico-e-perche-e-impignorabile">Cos’è l’assegno unico e perché è impignorabile</h2>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-20 wp-block-paragraph">L’assegno unico universale per i figli a carico, introdotto dal Decreto Legislativo 230/2021 in attuazione della <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/06/21G00057/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge Delega 46/2021</a>, ha sostituito una serie di misure frammentate.<br>Secondo l’articolo 1 della legge delega, la misura mira a: <em>“Favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">È una misura alimentare, assistenziale e non patrimoniale: serve a garantire il minimo vitale per i minori. E proprio per questo, la legge la rende&nbsp;<strong>impignorabile</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-altri-assegni-assistenziali-tutelati">Altri assegni assistenziali tutelati</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Altre prestazioni impignorabili includono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Assegno di invalidità civile e indennità di accompagnamento (Legge 118/1971);</li>



<li>Assegno sociale;</li>



<li>Pensioni per invalidi di guerra, mutilati, vedove e orfani;</li>



<li>Assegno di inclusione e forme residue del reddito di cittadinanza.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di prestazioni assistenziali per coprire bisogni essenziali: <strong>non sono reddito disponibile</strong>, né patrimonio liquidabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I riferimenti normativi sono chiari:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 545 c.p.c.</strong>: vieta il pignoramento di crediti alimentari e sussidi di sostentamento;</li>



<li><strong>Art. 1 D.P.R. 180/1950</strong>: impedisce la cessione o pignoramento di somme da enti pubblici;</li>



<li><strong>Art. 268, co. 4, D.Lgs. 14/2019</strong>: esclude questi crediti dalla liquidazione nelle procedure di crisi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Anche la giurisprudenza è chiara:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Cass. Civ. n. 1043/2001</strong>: impignorabilità dell’indennità di accompagnamento;</li>



<li><strong>Cass. Civ. n. 15886/2000</strong>: l’assegno di invalidità è credito alimentare non aggredibile;</li>



<li><strong>Trib. Torino, ord. 14.03.2019</strong>: il reddito di cittadinanza è escluso dalla massa attiva.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La realtà pratica può essere però molto meno protetta della teoria:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Se il conto viene chiuso, l’INPS sospende il pagamento;</li>



<li>Le somme impignorabili possono essere confuse nel saldo;</li>



<li>Il debitore si ritrova, di fatto, senza le risorse vitali.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-nostro-caso-incompetenza-e-danno">Il nostro caso: incompetenza e danno</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel nostro caso, il gestore della procedura ha chiuso il conto dell’assistita senza predisporre un nuovo IBAN per l’accredito. L’INPS ha sospeso i pagamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo suggerito di:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Attivare subito un nuovo conto intestato alla beneficiaria;</li>



<li>Comunicare l’IBAN all’INPS;</li>



<li>Successivamente, depositare una istanza di ratifica al Tribunale.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Così abbiamo salvato il diritto della beneficiaria e tutelato i figli minori, senza danneggiare i creditori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tre azioni fondamentali per proteggersi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Controllare il conto di accredito dell’assegno unico e delle misure assistenziali;</li>



<li>Coordinarsi con il gestore prima di chiudere conti bancari;</li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-21"><a href="https://sdba.it/contatti/">Farsi seguire da un professionista consapevole del quadro normativo.</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Perché anche ciò che è impignorabile sulla carta può diventare inaccessibile nella realtà.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="990" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/05/1746009069303-e1747128044734-1024x990.jpeg" alt="" class="wp-image-11781" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/05/1746009069303-e1747128044734-1024x990.jpeg 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/05/1746009069303-e1747128044734-300x290.jpeg 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/05/1746009069303-e1747128044734-768x743.jpeg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/05/1746009069303-e1747128044734.jpeg 1207w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge 3/2012 &#8211; CCII – procedura di Sovraindebitamento. Cancella tutti i tuoi debiti e riparti da zero!</title>
		<link>https://sdba.it/legge-3-2012-ccii-procedura-di-sovraindebitamento-cancella-tutti-i-tuoi-debiti-e-riparti-da-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<category><![CDATA[Sovraindebitamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdba.it/?p=11476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la procedura di sovraindebitamento è possibile cancellare tutti i propri debiti, a prescindere dall’entità degli stessi, al termine di un percorso della durata di tre anni da svolgere sotto l’osservazione di un professionista, con il ruolo di Gestore della crisi, e sotto il controllo del Tribunale.La procedura è stata introdotta nell’ordinamento italiano nell’anno 2012, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-24 wp-block-paragraph">Con la procedura di <a href="https://sdba.it/affrontare-il-sovraindebitamento-guida-essenziale/">sovraindebitamento</a> è possibile cancellare tutti i propri debiti, a prescindere dall’entità degli stessi, al termine di un percorso della durata di tre anni da svolgere sotto l’osservazione di un professionista, con il ruolo di Gestore della crisi, e sotto il controllo del Tribunale.<br><strong>La procedura è stata introdotta nell’ordinamento italiano nell’anno 2012, con la Legge 3/2012, che è stata ribattezzata anche “Legge salva suicidi” proprio per la forte funzione sociale che svolge.</strong><br>Nell’anno 2022 il Legislatore ha riformato l’intera Legge fallimentare, compresa la Legge 3/2012, che è stata incorporata in un unico testo normativo, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (in breve CCII).<br>All’interno del nuovo CCII sono previste 3 nuove procedure di sovraindebitamento: sono accomunate dalla durata di tre anni della procedura, al termine dei quali avviene la cancellazione della totalità dei debiti, anche con l’Agenzia delle Entrate; nel dettaglio le procedure sono:</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-1-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore-art-67-ccii">1- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art.67 CCII)</h5>



<p class="wp-block-paragraph">È rivolta al soggetto consumatore indebitato, il quale può proporre ai suoi creditori un piano con cui prevedere tempistiche e modalità per il superamento della crisi da sovraindebitamento.<br>Il Giudice effettua un controllo sull’ammissibilità del piano, e se lo reputa corretto dispone che il Gestore ne dia comunicazione a tutti i creditori, mentre non è prevista una votazione da parte dei creditori.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-2-concordato-minore-art-74-83-ccii">2- Concordato minore (art. 74-83 CCII)</h5>



<p class="wp-block-paragraph">È rivolto al piccolo imprenditore o professionista indebitato, precluso quindi ai soggetti consumatori, ed è volto a consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, mediante la presentazione di una proposta con contenuto libero, nella quale vanno indicati tempi e modalità per il superamento della crisi da sovraindebitamento.<br>Per il buon esito della procedura è prevista la votazione dei creditori.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-3-liquidazione-controllata-art-268-277-ccii">3- Liquidazione controllata (art. 268-277 CCII)</h5>



<p class="wp-block-paragraph">È una procedura rivolta sia alle persone fisiche sia a piccoli imprenditori e professionisti che devono estinguere dei debiti. nel corso della Liquidazione Controllata viene messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio della persona che possa essere liquidato, come ad esempio l’immobile di proprietà, eventuali crediti vantati e, mensilmente, una quota dello stipendio eccedente le proprie spese mensili.<br>Non è previsto in questo caso, per il buon esito della procedura, il voto dei creditori, pertanto ci sono maggiori garanzie che vada a buon fine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono previste poi due ulteriori procedure per risolvere un debito:</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-4-procedura-familiare-art-66-ccii">4- Procedura familiare (art. 66 CCII)</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Può essere presentato dei membri della stessa famiglia un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando l’indebitamento familiare ha un’origine comune.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-5-esdebitazione-del-debitore-incapiente-art-283-ccii">5- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)</h5>



<p class="wp-block-paragraph">È rivolta al debitore persona fisica che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, e diversamente dalle 3 procedure precedenti, l’esdebitazione viene concessa all’apertura della procedura dal Giudice Delegato.<br>Si rivolge alle persone che non hanno attivo da liquidare e che presentano un reddito molto limitato, all’incirca al di sotto della soglia degli 800/900 Euro mensili.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-indebitamento-con-l-agenzia-delle-entrate-un-caso-di-successo-di-sdba-benefit">Indebitamento con l’Agenzia delle Entrate: un caso di successo di SDBA BENEFIT</h4>



<p class="wp-block-paragraph">SDBA BENEFIT ha seguito e sta seguendo numerose pratiche di sovraindebitamento, con una netta prevalenza della procedura di Liquidazione controllata, per risolvere i debiti di privati, professionisti e imprenditori, grazie alla Legge 3/2012. A titolo semplificativo si riporta brevemente un caso di successo seguito dallo Studio di Lecco.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il debitore presentava una esposizione debitoria di circa 6 milioni di Euro, prevalentemente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per imposte e tasse non versate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È stata aperta in Tribunale una procedura di Liquidazione controllata prevedendo:<br>vendita dell’immobile di abitazione, venduto tramite procedura competitiva (asta) per circa 130.000 Euro;<br>versamento delle somme eccedenti i 1.200 Euro percepite a titolo di pensione (es. se un mese percepisce 1.400 Euro, il versamento è di 200 Euro).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’acquisizione di circa 150.000 Euro incamerati dalla procedura nel corso dei tre anni di durata, sono stati cancellati 6 milioni di Euro di debiti con l’Agenzia delle Entrate!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non vi è una soglia percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, ma il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio liquidabile, e così facendo cancella il debito, di qualsiasi entità sia.</strong></p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-25 wp-block-paragraph">Se sei oberato dai debiti e ti stai chiedendo come uscirne, possiamo aiutarti a cancellarli! Liberati dello stress dei creditori e delle ripercussioni sulla tua vita privata e professionale. Eliminare i propri debiti è possibile. <a href="https://sdba.it/contatti/">Contatta SDBA BENEFIT per un aiuto concreto, competente e salvavita.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-11477" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12-1024x1024.png 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12-300x300.png 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12-150x150.png 150w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12-768x768.png 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12-600x600.png 600w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/legge-3-12.png 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<title>Andrea Mazzesi racconta la sua esperienza presso Sdba Benefit</title>
		<link>https://sdba.it/andrea-mazzesi-racconta-la-sua-esperienza-presso-sdba-benefit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Andrea Mazzesi è un importante manager/professionista che ricopre la carica di Amministratore Delegato per una grande multinazionale. L’ingegnere si è servito del servizio di consulenza di SDBA BENEFIT nel corso dell’ultimo decennio e, all’interno di questa intervista, ci racconta la sua esperienza. Ci presenti la sua attività… Non ho una mia attività mia personale, ma [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Andrea Mazzesi è un importante manager/professionista che ricopre la carica di Amministratore Delegato per una grande multinazionale.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’ingegnere si è servito del servizio di consulenza di SDBA BENEFIT nel corso dell’ultimo decennio e, all’interno di questa intervista, ci racconta la sua esperienza.</span></p>
<h2><b>Ci presenti la sua attività…</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Non ho una mia attività mia personale, ma sono Amministratore Delegato di una grande e importante multinazionale.</span></p>
<h2><b>Com’è venuta a conoscenza dell&#8217;offerta di SDBA? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Sono venuto a conoscenza dell’offerta di SDBA BENEFIT nel 2014, la prima volta che mi sono ritrovato ad avere bisogno del supporto legale di professionisti specializzati per un contenzioso legale. Mi sono affidato allo Studio in quanto ho trovato interessante ed efficace l’approccio basato sull’unione delle due anime ovvero quella amministrativa-finanziaria e quella legale. Credo che questo connubio sia stato importante, o addirittura fondamentale, per la positiva risoluzione dei contenziosi e dei casi  dati in carico a SDBA BENEFIT.</span></p>
<h2><b>Per quali tipologie di consulenze e di servizi si è avvalsa di SDBA? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Mi sono sempre avvalso del servizio legale in quanto ho avuto bisogno del supporto dello Studio in due occasioni. La prima è stata per un contenzioso nel 2014 e la seconda nel 2019 sempre per un contenzioso, ma in ambito immobiliare.</span></p>
<h2><b>Com’è stato gestito il servizio?</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Il servizio è stato svolto in modo molto professionale. Mi sono sempre sentito seguito, passo per passo. Le risposte sono sempre state complete e repentine sia da parte dei due fratelli della Bella che da parte dei collaboratori dello Studio.</span></p>
<p><b>  </b></p>
<h2><b>Si è sentito a suo agio? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Sin dal primo momento mi sono sentito a mio agio anche perché sapevo che potevo contare su di loro in qualsiasi momento. Hanno dimostrato una piena disponibilità anche il sabato ed in qualsiasi orario. </span></p>
<h2><b>Per lei è stato importante potersi affidare ad un professionista? Per quale motivo? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Non solo importante ,  direi  fondamentale. Senza il supporto di un professionista non avrei mai raggiunto i risultati ottenuti ed uscire positivamente da entrambi i contenziosi.</span></p>
<h2><b>È soddisfatto del servizio erogato? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Sono davvero molto soddisfatto in quanto abbiamo vinto entrambe le cause.</span></p>
<h2><b>La sua soddisfazione è legata al solo risultato ottenuto? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La mia soddisfazione va oltre il mero risultato del servizio e il successo in entrambi i casi. La mia è una soddisfazione anche come uomo in quanto mi sono sempre sentito a mio agio e ho trovato ampia disponibilità e grande professionalità. Ho anche apprezzato l’approccio umano dei due titolari e dei loro collaboratori.</span></p>
<h2><b>Ha intenzione di usufruire ancora dei servizi erogati da SDBA? </b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Nel caso in cui avessi bisogno di supporto non avrei dubbio sullo studio a cui affidarmi, ovviamente SDBA BENEFIT.</span></p>
<h2><b>Se ci dovesse dare una valutazione in stelline, da 1 a 5?</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Ovviamente 5 stelline CUM LAUDE!</span></p>
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		<title>Massimiliano Migliarese racconta la sua esperienza</title>
		<link>https://sdba.it/massimiliano-migliarese-racconta-la-sua-esperienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Massimiliano Migliarese è un traduttore/interprete italiano/inglese/francese e spagnolo che ha avviato nel  2016 la sua attività. Oggi lavora come libero professionista dopo aver trascorso oltre 15 anni in Inghilterra e 7 anni in Italia lavorando come responsabile marketing estero presso un’azienda del territorio. Oggi Massimiliano non svolge solo la sua attività come libero professionista, ma [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Massimiliano Migliarese è un traduttore/interprete italiano/inglese/francese e spagnolo che ha avviato nel  2016 la sua attività. Oggi lavora come libero professionista dopo aver trascorso oltre 15 anni in Inghilterra e 7 anni in Italia lavorando come responsabile marketing estero presso un’azienda del territorio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Oggi Massimiliano non svolge solo la sua attività come libero professionista, ma insegna anche  nelle scuole superiori dove cerca di trasmettere tutta la sua passione agli studenti facendogli capire che con spirito di iniziativa e determinazione si possono raggiungere obiettivi a volte inaspettati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Collabora con alcune aziende nell’ambito del marketing internazionale, organizza corsi di inglese presso il suo studio in Abbadia ed online, esegue traduzioni, anche giurate.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Massimiliano si è rivolto a Studio della Bella Associato per un supporto in ambito legale. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Oggi ci racconta la sua esperienza presso lo Studio.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>Com’è venuta a conoscenza dell&#8217;offerta di Studio della Bella Associato? </b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere l’Avvocato Lorenzo Della Bella nel 2016 quando è stato fondato il Capitolo BNI Resegone. Nel corso dei mesi a seguire ho avuto modo di apprezzarne la sua professionalità e soprattutto il suo fattore umano che purtroppo al giorno d’oggi non è semplite da riscontrare in ambito professionale.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>Per quali tipologie di consulenze e di servizi si è avvalsa di Studio della Bella Associato?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ho avuto bisogno dell’assistenza dello studio legale per alcune pratiche di assistenza legale</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>Com’è stato gestito il servizio?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il servizio è stato gestito in maniera impeccabile prospettandomi tutte le diverse possibilità in base ai diversi percorsi che si sarebbero potuti seguire guidandomi nella scelta più opportuna per il raggiungimento del target prefissato.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>Si è sentito a suo agio?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Certamente, aggiungerei il fatto di essermi sentito seguito in ogni istante del procedimento.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>Per lei è stato importante potersi affidare ad un professionista? Per quale motivo?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">È stato assolutamente importante perchè in determinate situazioni il professionistà è l’unico che può consigliare e procedere nella maniera più adatta alla situazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>È soddisfatto del servizio erogato?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Sono più che soddisfatto perchè il tutto è stato gestito oltre le mie aspettative.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>La sua soddisfazione è legata al solo risultato ottenuto?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Non nego di essere soddisfatto anche per il risultato ottenuto, ma la soddisfazione maggiore è stata nell’essere seguito da collaborati preparati e professionali, quali l’avvocato Stefano Gregori</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><b>Ha intenzione di usufruire ancora dei servizi erogati da Studio della Bella Associato?</b></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Nel caso dovessi averne bisogno (sperando di no) non esiterei a contattare lo studio, e solo lo studio Della Bella, nessun altro.</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>SDBA ed empowerment</title>
		<link>https://sdba.it/sdba-ed-empowerment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodellabella.com/?p=8856</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’attività di coaching e di miglioramento personale si pone come uno dei principali obiettivi di Studio della Bella Associato che, a tal fine, ha scelto di sviluppare, insieme alla professionista Cristina Pedretti, un percorso di empowerment delle sue risorse. Nello specifico l’attività è stata svolta sia a livello di team, con l’organizzazione delle persone in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’attività di coaching e di miglioramento personale si pone come uno dei principali obiettivi di Studio della Bella Associato che, a tal fine, ha scelto di sviluppare, insieme alla professionista Cristina Pedretti, un percorso di empowerment delle sue risorse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico l’attività è stata svolta sia a livello di team, con l’organizzazione delle persone in piccoli gruppi, che a livello individuale [il 31% ha svolto un percorso anche individuale oltre a quello di gruppo].&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si chiarisce che i percorsi di tipo individuale non hanno riguardato la totalità delle persone, ma solo alcune sulla base di esigenze e di obiettivi specifici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’attività ha coinvolto 16 risorse ovvero avvocati, praticanti avvocati, collaboratori amministrativi e area contabile che, ad eccezione di una, ricoprono all’interno dello Studio un impiego di tipo full time.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’attività di empowerment è stata molto apprezzata da tutti gli individui convolti che hanno identificato l’intervento della professionista come importante mezzo per il loro miglioramento sia personale che professionale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le risorse hanno, infatti, evidenziato che le tecniche apprese sono utili e, per questo motivo, dichiarano che si impegneranno ad implementarle nella quotidianità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Emerge che il numero di interventi di Cristina è stato reputato come adeguato rispetto agli obiettivi prefissati e che il contenuto è risultato coerente alle aspettative dei partecipanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo i collaboratori dello Studio, coinvolti nel coaching, questa attività ha permesso loro sia di comprendere meglio l’organizzazione in cui operano oltre che di migliorare le modalità di interazioni con gli altri individui facenti parte dello Studio</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empowerment delle Persone e sviluppo organizzativo</title>
		<link>https://sdba.it/empowerment-delle-persone-e-sviluppo-organizzativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodellabella.com/?p=8853</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formazione e la crescita personale si pone come uno dei principali obiettivi di Studio della Bella Associato al punto che i titolari, Stefano e Lorenzo, hanno scelto di avviare un percorso di coaching e formazione sulle soft skills per i loro collaboratori. Questa attività è stata svolta in modo diretto da Cristina Pedretti che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La formazione e la crescita personale si pone come uno dei principali obiettivi di Studio della Bella Associato al punto che i titolari, Stefano e Lorenzo, hanno scelto di avviare un percorso di coaching e formazione sulle soft skills per i loro collaboratori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa attività è stata svolta in modo diretto da Cristina Pedretti che sotto l’attenta guida degli owner dello Studio ha avviato percorsi di gruppo e individuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi, Cristina Pedretti, responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività di empowerment presso Studio della Bella Associato racconta, in prima persona, la sua esperienza.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando è iniziata la tua collaborazione con lo Studio e quali sono state le richieste dei titolari?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La collaborazione con Studio della Bella è nata a seguito di un &#8220;incontro&#8221; su LinkedIn con Stefano Della Bella nel gennaio 2020. Stefano aveva notato i miei contenuti dedicati all&#8217;empowerment femminile e mi ha così proposto di conoscerci per capire in che modo avrei potuto accompagnare alcune risorse strategiche del suo team ad un nuovo livello di evoluzione personale e professionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante fossimo entrambi della stessa città, è stato il nostro network professionale online a crearci l&#8217;opportunità di un incontro. Inoltre, lavorando insieme, ci siamo trovati sintonizzati sul fatto che condurre una comunicazione costante e di valore su un canale come LinkedIn possa essere non solo e non tanto una &#8220;vetrina&#8221; (come banalmente alcuni potrebbero pensare) ma un contesto in cui trasmettere i propri valori ed il proprio modo di fare le cose, avvicinandosi per sinergia a quei professionisti che sono Persone a noi affini, a livello umano anzitutto.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando è iniziata e come è stata strutturata la collaborazione? Presentaci le modalità con cui hai condotto i percorsi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">I primi percorsi che ho condotto per Studio della Bella sono stati due percorsi individuali di empowerment comprensivi di un periodo iniziale ad incontri bisettimanali e di un accompagnamento a ricorrenza mensile della durata di un anno. La collaborazione è poi proseguita con altri 3 percorsi analoghi e con un&#8217;esperienza di gruppo, sviluppata nell&#8217;arco di 5 mesi e volta al trasferimento di Valori, Mission e Vision dello Studio ai collaboratori. Sono state inoltre progettate per i prossimi mesi altre esperienze dedicate a specifici team in base al fabbisogno formativo via via rilevato.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono stati gli obiettivi prefissati?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Rispetto ai percorsi individuali, le richieste dei titolari sono state abbastanza &#8220;generiche&#8221;, in questo caso nel senso più positivo del termine. Quando si tratta di interventi individuali, ogni persona è un caso è a sé con esigenze specifiche, tuttavia, anche nelle attività aziendali conduco le coachee attraverso il fil rouge del Percorso che ho ideato, con degli step ben definiti che rappresentano dei milestone di monitoraggio dell&#8217;esperienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In linea generale possiamo dire che l&#8217;interesse di Stefano e Lorenzo nell&#8217;incaricarmi su questi percorsi è favorire la serenità delle persone che lavorano con loro e che condividono tutti i giorni esperienze professionali e spazi (reali ed ora sempre più virtuali) di lavoro.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ho lavorato ad esempio con alcune professioniste dello Studio sull&#8217;organizzazione e produttività personale, sulla valorizzazione di sé, la comunicazione e la visione strategica, tutti aspetti che si sono rivelati preziosi per il loro sviluppo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In diversi casi il percorso aveva anche lo scopo di essere un supporto ai passaggi organizzativi previsti, come l&#8217;adozione sistematica dello smartworking, ben prima che l&#8217;emergenza-Covid lo rendesse d&#8217;obbligo.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Coaching in team e singolo. Quali sono le differenze?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Rispondere a questa domanda è troppo semplice ed insieme troppo difficile per non risultare banale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci proverò più che altro chiarendo i differenti scopi: l&#8217;esperienza individuale è un full focus sulla persona ed in genere viene richiesta in occasione di delicati passaggi professionali o cambiamenti organizzativi che la coinvolgono in modo consistente e diretto. Il fine può essere quindi quello di aiutarla a massimizzare il proprio potenziale per raggiungere risultati sfidanti, gestire al meglio i suoi sottoposti o collaboratori, mantenere uno stato di serenità ed equilibrio in un periodo di cambiamento, oppure di favorire il suo upskilling o re-skilling tecnico accompagnandola a sviluppare gli aspetti di mindset necessari ecc.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il lavoro con i team può invece avere come scopo il rinforzo dell&#8217;autonomia del gruppo di lavoro dai referenti (che si rende necessaria per un lavoro agile e impostato per obiettivi), il miglioramento delle dinamiche relazionali interne ed esterne, o il raggiungimento di un livello di evoluzione professionale in linea con i cambiamenti organizzativi in atto. Il coaching in team è dedicato a piccoli gruppi, in modo da rendere possibile anche un intervento mirato sui singoli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni caso spesso inserisco nei percorsi di coaching anche alcuni training specifici che aiutino le persone coinvolte alla comprensione e ad una messa in azione più consapevole ed efficace delle proprie risorse.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sei soddisfatta del lavoro svolto? Hai raggiunto gli obiettivi prefissati?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Assolutamente sì! Oltre che una bella sintonia con i titolari, durante le attività si è creata una perfetta intesa anche con i partecipanti ed i risultati attesi sono stati raggiunti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo scopo del primo percorso di gruppo era quello di trasmettere una visione comune ed in prospettiva, di far circolare idee e punti di vista tra i vari team e di restituire ai titolari una panoramica del &#8220;percepito&#8221; dai loro collaboratori, rispetto a punti di forza ed aree di debolezza dell&#8217;organizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; stato un mettersi in gioco a tutti i livelli ed i partecipanti si sono impegnati nelle attività e nella messa in atto di nuovi comportamenti ed hanno colto la volontà dei titolari di esporsi, a beneficio di tutti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le professioniste seguite nei percorsi individuali hanno raggiunto gli obiettivi che con il mio aiuto avevano definito all&#8217;inizio delle loro esperienze e la loro evoluzione è stata colta dai colleghi e dai titolari.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quale è stato il feeedbak dei partecipanti?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un ultimo risultato che non trovo affatto scontato è l&#8217;apprezzamento dell&#8217;esperienza svolta: troppo spesso le aziende (e in molti casi gli stessi dipendenti) percepiscono la formazione come una perdita di tempo rispetto al &#8220;lavoro vero&#8221;. Le esperienze di empowerment che ho proposto sono state percepite da tutti i collaboratori di Studio della Bella come opportunità di crescita personale e professionale, come investimento che i titolari hanno fortemente voluto per crescere tutti insieme come Persone.&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mi sono rimasti impressi i feedback ricevuti da alcuni dei partecipanti, che mi hanno detto che si sono sentiti capiti profondamente da me per il mio modo di aiutarli a formulare i loro pensieri con maggior chiarezza e che durante le sessioni il tempo sembrava volare! &#8230;Che cosa c&#8217;è di meglio di fare qualcosa che ci permette di crescere, di migliorare insieme agli altri e di farlo nella pienezza di uno stato di flusso?!</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono felice di collaborare con lo Studio perché è una realtà all&#8217;avanguardia, che sa tenere conto delle Persone mentre progetta e mette in azione la propria trasformazione continua, e che è consapevole che senza di loro questa non può avvenire.</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/empowerment-delle-persone-e-sviluppo-organizzativo/">Empowerment delle Persone e sviluppo organizzativo</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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