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	<title>Altro Archivi - SDBA Benefit</title>
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	<title>Altro Archivi - SDBA Benefit</title>
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	<item>
		<title>SDBA Benefit con Federconsumatori Lecco per affrontare la crisi da sovraindebitamento</title>
		<link>https://sdba.it/sdba-benefit-con-federconsumatori-lecco-per-affrontare-la-crisi-da-sovraindebitamento-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Sovraindebitamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una crisi da sovraindebitamento è il risultato di eventi concatenati che colpiscono famiglie, professionisti e microimprese. Di fronte a fenomeni complessi e spesso sconfortanti, nessuno di questi soggetti deve affrontare la situazione da solo. Dal 2017, SDBA Benefit e Federconsumatori Lecco e Provincia hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione volto proprio ad affrontare congiuntamente le [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Una crisi da sovraindebitamento è il risultato di eventi concatenati che colpiscono famiglie, professionisti e microimprese. Di fronte a fenomeni complessi e spesso sconfortanti, nessuno di questi soggetti deve affrontare la situazione da solo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 2017, SDBA Benefit e Federconsumatori Lecco e Provincia hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione volto proprio ad affrontare congiuntamente le situazioni di crisi da sovraindebitamento sul territorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Federconsumatori è una delle principali associazioni italiane a tutela dei consumatori e dei cittadini, attiva nella difesa dei diritti economici e sociali, nella prevenzione dell’indebitamento patologico e nel supporto alle persone in difficoltà.<br>Sul territorio lecchese, Federconsumatori svolge un lavoro di ascolto, orientamento e primo accompagnamento, intercettando situazioni di fragilità che spesso restano invisibili fino a quando il problema diventa ingestibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo punto di contatto con la realtà quotidiana delle persone si innesta la collaborazione con SDBA Benefit.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La convenzione per la Legge 3/2012</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">All’interno del protocollo, SDBA ha attivato con Federconsumatori la convenzione per l’applicazione della Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo della legge è offrire una possibilità concreta di ristrutturazione o cancellazione dei debiti, attraverso percorsi controllati, trasparenti e supervisionati dall’autorità giudiziaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge 3/2012,</a> in sintesi, consente di accedere a diverse procedure, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>accordi con i creditori,</li>



<li>piani di rientro sostenibili,</li>



<li>liquidazione controllata del patrimonio,</li>



<li>nei casi previsti, l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta di scorciatoie né di soluzioni automatiche, ma di risorse legali che richiedono un’analisi accurata della situazione economica, patrimoniale e reddituale della persona o dell’impresa coinvolta. Per questo motivo, il supporto legale e fiscale è fondamentale per costruire un percorso credibile e realmente sostenibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sinergia tra SDBA Benefit e Federconsumatori Lecco permette di unire l’attività di ascolto e orientamento sul territorio, la nostra competenza tecnica in ambito legale e fiscale e un approccio che tiene insieme rigore professionale e attenzione alla persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attraverso la convenzione, le persone segnalate da Federconsumatori possono accedere ai nostri servizi legali e fiscali a condizioni agevolate, avviando percorsi di affiancamento.Per SDBA Benefit, l’assistenza in materia di sovraindebitamento è un punto nevralgico della propria identità di Società Benefit &#8211; vocazione per natura anche per una realtà associativa come quella di Federconsumatori.<br>Restituiamo dignità economica alle persone attraverso la possibilità di comprendere la propria situazione, di affrontarla con strumenti adeguati e di ripartire su basi più solide.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE-1024x1024.png" alt="Difendiamo valori " class="wp-image-12483" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE-1024x1024.png 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE-300x300.png 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE-150x150.png 150w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE-768x768.png 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE-600x600.png 600w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2026/03/SINERGIE.png 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<item>
		<title>Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: disciplina, problemi e novità 2026</title>
		<link>https://sdba.it/rinuncia-abdicativa-alla-proprieta-immobiliare-disciplina-problemi-e-novita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Introduzione Nel panorama giuridico italiano la questione della rinunciabilità della proprietà immobiliare rappresenta un tema ricorrente e controverso, in bilico tra la tutela dell’autonomia privata e il perseguimento dell’interesse pubblico. Con l’avvento della Legge di Bilancio 2026, la materia è stata oggetto di un significativo intervento normativo che, pur lasciando inalterato il quadro civilistico di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="h-introduzione">Introduzione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel panorama giuridico italiano la questione della <strong>rinunciabilità della proprietà immobiliare</strong> rappresenta un tema ricorrente e controverso, in bilico tra la tutela dell’autonomia privata e il perseguimento dell’interesse pubblico. Con l’avvento della <strong>Legge di Bilancio 2026</strong>, la materia è stata oggetto di un significativo intervento normativo che, pur lasciando inalterato il quadro civilistico di riferimento, ha introdotto nuovi e stringenti vincoli documentali e procedurali, con importanti ripercussioni pratiche e costituzionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo di questo approfondimento è fare chiarezza su questo istituto, sulle modalità operative, sui recenti orientamenti della Corte di Cassazione, e sulle ricadute derivanti dalle ultime riforme legislative. Alla fine dell’articolo, troverai <strong>12 domande e risposte</strong> sulle principali problematiche emerse, oltre a un riepilogo dettagliato delle fonti giurisprudenziali, dottrinali e di prassi.</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-introduzione" data-level="2">Introduzione</a></li><li><a href="#h-che-cos-e-la-rinuncia-abdicativa-alla-proprieta-immobiliare" data-level="2">Che cos’è la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare?</a></li><li><a href="#h-evoluzione-normativa-e-quadro-attuale" data-level="2">Evoluzione normativa e quadro attuale</a></li><li><a href="#h-il-ruolo-della-costituzione-l-art-42-e-la-funzione-sociale-della-proprieta" data-level="2">Il ruolo della Costituzione: l’art. 42 e la funzione sociale della proprietà</a></li><li><a href="#h-l-atto-di-rinuncia-natura-giuridica-e-modalita-formali" data-level="2">L’atto di rinuncia: natura giuridica e modalità formali</a></li><li><a href="#h-effetti-della-rinuncia-vacanza-della-titolarita-e-acquisto-a-favore-dello-stato" data-level="2">Effetti della rinuncia: vacanza della titolarità e acquisto a favore dello Stato</a></li><li><a href="#h-le-sezioni-unite-2025-orientamenti-consolidati-e-principi" data-level="2">Le Sezioni Unite 2025: orientamenti consolidati e principi</a></li><li><a href="#h-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-cosa-cambia-davvero" data-level="2">Le novità della Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero</a></li><li><a href="#h-esempi-pratici-di-rinuncia-abdicativa-casi-vantaggi-criticita" data-level="2">Esempi pratici di rinuncia abdicativa: casi, vantaggi, criticità</a></li><li><a href="#h-questioni-di-legittimita-costituzionale-e-disparita-di-trattamento" data-level="2">Questioni di legittimità costituzionale e disparità di trattamento</a></li><li><a href="#h-prassi-notarile-e-registri-immobiliari-problematiche-e-soluzioni-operative" data-level="2">Prassi notarile e registri immobiliari: problematiche e soluzioni operative</a></li><li><a href="#h-riepilogo-delle-fonti-giurisprudenza-dottrina-prassi" data-level="2">Riepilogo delle fonti: giurisprudenza, dottrina, prassi</a></li><li><a href="#h-q-amp-a-domande-frequenti-12" data-level="2">Q&amp;A – Domande frequenti (12)</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-che-cos-e-la-rinuncia-abdicativa-alla-proprieta-immobiliare">Che cos’è la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>rinuncia abdicativa</strong> è un atto attraverso il quale il proprietario di un bene, tipicamente un immobile, dichiara di voler <strong>abbandonare la titolarità</strong> del diritto di proprietà, senza trasferirlo a un altro soggetto determinato. Si tratta di un atto <strong>unilaterale</strong>, ossia compiuto da una sola parte, che non richiede l’accettazione di terzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per comprendere meglio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Esempio pratico:</strong> Mario Rossi possiede un terreno ormai privo di valore o gravato da obblighi fiscali e vuole disfarsene senza venderlo. Può, in astratto, “rinunciare” alla proprietà tramite un atto formale, lasciando il bene privo di proprietario.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questa facoltà trova il suo fondamento nell’<strong>art. 832 del Codice Civile</strong>, che attribuisce al proprietario il diritto di “godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Disporre significa anche potersi privare volontariamente della cosa.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-evoluzione-normativa-e-quadro-attuale">Evoluzione normativa e quadro attuale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La dottrina e la giurisprudenza italiane si sono interrogate per decenni sulla natura e sulle condizioni della rinuncia abdicativa.<br>In passato, la prassi vedeva la <strong>rinuncia</strong> come un’eccezione alla regola della perpetuità della proprietà; oggi è riconosciuta come espressione della libertà negoziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quadro pre-2026</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 827 c.c.</strong>: stabilisce che i beni immobili privi di proprietario (vacanti) diventano proprietà dello Stato.</li>



<li>La rinuncia, se formalizzata e trascritta nei registri immobiliari, determina la “vacanza” della proprietà e il conseguente acquisto a titolo originario da parte dello Stato.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-ruolo-della-costituzione-l-art-42-e-la-funzione-sociale-della-proprieta">Il ruolo della Costituzione: l’art. 42 e la funzione sociale della proprietà</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 42 della <strong>Costituzione</strong> stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, ma “allo scopo di assicurarne la funzione sociale”. Questo significa che <strong>l’interesse collettivo</strong> prevale su quello individuale, almeno in determinati casi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Domanda frequente:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La rinuncia può ledere la funzione sociale?<br>La risposta è “no”, secondo la Corte di Cassazione (SS.UU. 23093/25), a meno che la legge non preveda espressi limiti.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-l-atto-di-rinuncia-natura-giuridica-e-modalita-formali">L’atto di rinuncia: natura giuridica e modalità formali</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La rinuncia alla proprietà immobiliare deve avvenire con <strong>atto pubblico</strong> o <strong>scrittura privata autenticata</strong> da notaio, per essere valida e trascrivibile nei pubblici registri immobiliari.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Non recettizio:</strong> non è necessario che sia accettata o notificata a terzi.</li>



<li><strong>Effetti verso i terzi:</strong> produce effetto solo dopo la trascrizione nei registri immobiliari (si dice “opponibilità”).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Attenzione:</strong><br>Con la riforma 2026, serve una <strong>documentazione specifica</strong> sulla conformità dell’immobile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-effetti-della-rinuncia-vacanza-della-titolarita-e-acquisto-a-favore-dello-stato">Effetti della rinuncia: vacanza della titolarità e acquisto a favore dello Stato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il proprietario rinuncia e l’atto è regolarmente trascritto, la proprietà si considera <strong>vacante</strong> e passa automaticamente allo <strong>Stato</strong> a titolo originario (senza che lo Stato “succeda” al precedente proprietario, ma come nuovo acquisto).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Effetti fiscali:</strong> la proprietà dello Stato non esclude eventuali obblighi fiscali pregressi a carico del rinunciante.</li>



<li><strong>Effetti amministrativi:</strong> lo Stato può decidere di accettare o meno l’immissione in possesso, soprattutto se il bene è gravato da oneri.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-le-sezioni-unite-2025-orientamenti-consolidati-e-principi">Le Sezioni Unite 2025: orientamenti consolidati e principi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con la <strong>sentenza n. 23093/25</strong>, le <strong>Sezioni Unite della Corte di Cassazione</strong> hanno affermato che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La rinuncia abdicativa è atto lecito anche se sorretta da un interesse egoistico (ad esempio: disfarsi di un bene oneroso).</li>



<li>Non è richiesto alcun motivo “altruistico” o legato all’interesse pubblico.</li>



<li>Il giudice deve verificare <strong>solo</strong> la regolarità formale dell’atto, <strong>non</strong> la motivazione soggettiva.</li>



<li>Limiti alla rinuncia possono essere <strong>solo</strong> di fonte legislativa.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fonti:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass., SS.UU., 3 settembre 2025, n. 23093</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-cosa-cambia-davvero">Le novità della Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Una <strong>causa di nullità</strong> per gli atti di rinuncia senza allegazione di certificazione urbanistica, ambientale, sismica, ecc.</li>



<li>La nullità può essere fatta valere <strong>da chiunque vi abbia interesse</strong> (Stato, terzi, creditori…).</li>



<li><strong>Effetto pratico:</strong> diventa quasi impossibile rinunciare a immobili non perfettamente in regola (es. vecchie case in zone rurali, immobili abusivi o non sanati).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Norma di riferimento:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 731</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-esempi-pratici-di-rinuncia-abdicativa-casi-vantaggi-criticita"><strong>Esempi pratici di rinuncia abdicativa: casi, vantaggi, criticità</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esempio 1: Terreno inutilizzabile</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un privato eredita un piccolo terreno agricolo incoltivabile, gravato da imposte e tasse, e decide di rinunciare alla proprietà tramite atto notarile. Oggi, senza certificato urbanistico, la rinuncia è nulla.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esempio 2: Appartamento in un vecchio condominio</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un condomino intende rinunciare a un appartamento fatiscente e inutilizzato, magari per evitare costi di ristrutturazione o responsabilità civili. Senza documentazione sismica e ambientale aggiornata, la rinuncia non ha effetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esempio 3: Area industriale dismessa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’impresa vuole disfarsi di un’area inquinata e ormai inutilizzabile. La rinuncia potrebbe essere strumentale a evitare oneri ambientali; per questo, la legge ora impone la piena regolarità del bene.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Criticità:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Difficoltà oggettive a reperire la documentazione richiesta.</li>



<li>Rischio di “blocco” del mercato immobiliare per immobili non regolari.</li>



<li>Disparità rispetto ad altri casi di acquisto automatico da parte dello Stato (es. eredità vacanti).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-questioni-di-legittimita-costituzionale-e-disparita-di-trattamento"><strong>Questioni di legittimità costituzionale e disparità di trattamento</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Molti giuristi si sono interrogati sulla <strong>compatibilità costituzionale</strong> della disciplina attuale, in particolare per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 3 Cost.:</strong> principio di uguaglianza (trattamenti diversi per situazioni simili).</li>



<li><strong>Art. 97 Cost.:</strong> buon andamento della pubblica amministrazione.</li>



<li><strong>Art. 42 Cost.:</strong> limiti solo “per legge” e non per prassi o interpretazioni estensive.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Problema concreto:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Per eredità vacanti o confische lo Stato può acquisire immobili “non regolari”, mentre la rinuncia volontaria è soggetta a più vincoli.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-prassi-notarile-e-registri-immobiliari-problematiche-e-soluzioni-operative">Prassi notarile e registri immobiliari: problematiche e soluzioni operative</h2>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>notai</strong> sono chiamati a un ruolo di filtro importante: non possono ricevere o autenticare atti di rinuncia senza la documentazione richiesta.<br>I <strong>registri immobiliari</strong> rifiutano la trascrizione di atti viziati da nullità.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Soluzioni pratiche consigliate:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare preventivamente la regolarità urbanistica e catastale.</li>



<li>Collaborare con tecnici per il rilascio delle certificazioni.</li>



<li>Sconsigliare la rinuncia per immobili non sanabili.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prassi:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Circolari notarili, <a href="https://www.notariato.it/it/news">Consiglio Nazionale del Notariato</a>, indirizzi dell’Agenzia delle Entrate, FAQ su casi particolari.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-riepilogo-delle-fonti-giurisprudenza-dottrina-prassi">Riepilogo delle fonti: giurisprudenza, dottrina, prassi</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Giurisprudenza</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Cass., SS.UU., 3 settembre 2025, n. 23093:</strong> atto di rinuncia abdicativa, limiti e <strong>Dottrina</strong></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>C.M. Bianca, <em>Diritto Civile</em>, tomo VI, Zanichelli, 2023.</li>



<li>G. Iudica, P. Zatti, <em>Teoria e prassi della proprietà</em>, Giuffrè, 2021.</li>



<li>A. D’Angelo, “La rinuncia abdicativa tra autonomia e funzione sociale”, in <em>Rivista di diritto civile</em>, 2026, 1, p. 15 ss.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prassi e fonti normative</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Codice Civile: artt. 827, 832</li>



<li>Costituzione: art. 3, 42, 97</li>



<li>Legge di Bilancio 2026</li>



<li>Circolari del Consiglio Nazionale del Notariato</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-domande-frequenti-12">Q&amp;A – Domande frequenti (12)</h2>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Posso rinunciare alla proprietà di un immobile in qualsiasi momento?</strong><br>Solo se l’immobile è in regola con la normativa urbanistica, ambientale e sismica, con relativa documentazione.</li>



<li><strong>Serve sempre un notaio?</strong><br>Sì, l’atto deve essere pubblico o autenticato e trascritto nei registri immobiliari.</li>



<li><strong>Lo Stato può rifiutare la proprietà di un bene rinunciato?</strong><br>No, ma può rifiutare l’immissione in possesso se il bene non è in regola.</li>



<li><strong>Cosa succede se rinuncio senza allegare la documentazione richiesta?</strong><br>L’atto è nullo e inefficace.</li>



<li><strong>Chi può impugnare la rinuncia?</strong><br>Chiunque abbia interesse (Stato, creditori, terzi).</li>



<li><strong>Gli eredi possono rinunciare a un bene “indesiderato”?</strong><br>Sì, ma solo se è regolare e con tutta la documentazione.</li>



<li><strong>La rinuncia estingue i debiti fiscali sull’immobile?</strong><br>No, restano a carico del rinunciante per il periodo di titolarità.</li>



<li><strong>È possibile rinunciare parzialmente alla proprietà (es: quote)?</strong><br>Sì, purché tutti i comproprietari rinuncino secondo le regole previste.</li>



<li><strong>Cosa succede in caso di immobili abusivi?</strong><br>Non è possibile rinunciare validamente senza sanatoria e documentazione.</li>



<li><strong>La rinuncia è reversibile?</strong><br>No, una volta trascritta e accettata dallo Stato, la rinuncia è definitiva.</li>



<li><strong>Qual è la differenza tra rinuncia e donazione allo Stato?</strong><br>La donazione richiede accettazione, la rinuncia no (ma servono sempre i requisiti di legge).</li>



<li><strong>In caso di rinuncia, chi si occupa degli oneri condominiali o fiscali residui?</strong><br>Fino alla trascrizione e passaggio allo Stato, il proprietario resta responsabile.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conclusioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>istituto della rinuncia abdicativa</strong> al diritto di proprietà immobiliare rappresenta una soluzione teoricamente semplice per “liberarsi” di beni indesiderati o gravosi, ma la disciplina italiana – soprattutto dopo la riforma del 2026 – ha reso il percorso fortemente impervio. La necessità di certificare la piena regolarità del bene costituisce oggi un vero e proprio ostacolo, soprattutto per patrimoni immobiliari vetusti o irregolari, spesso causa di contenziosi e questioni di legittimità costituzionale.<br>Si attende ora il responso della <strong>Corte costituzionale</strong>, chiamata a giudicare la compatibilità di questa disciplina con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/rinuncia-abdicativa-alla-proprieta-immobiliare-disciplina-problemi-e-novita-2026/">Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: disciplina, problemi e novità 2026</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Assistenza tributaria: capire gli atti per sapere come agire</title>
		<link>https://sdba.it/assistenza-tributaria-capire-gli-atti-per-sapere-come-agire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se ti è capitato di ricevere una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate o da un altro ente fiscale, sai bene che sigle, termini tecnici e scadenze stringenti si possono trasformare rapidamente in una fonte di ansia. L’assistenza tributaria aiuta l’imprenditore a leggere correttamente gli atti fiscali, comprendere il livello di rischio e scegliere la strategia più [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Se ti è capitato di ricevere una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate o da un altro ente fiscale, sai bene che sigle, termini tecnici e scadenze stringenti si possono trasformare rapidamente in una fonte di ansia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’assistenza tributaria aiuta l’imprenditore a leggere correttamente gli atti fiscali, comprendere il livello di rischio e scegliere la strategia più adeguata, evitando reazioni affrettate o, al contrario, immobilismo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguito chiariremo le principali tipologie di atti che possono interessare un’impresa (processo verbale di constatazione, avviso bonario, avviso di accertamento e cartella di pagamento), spiegandone il significato e le possibili conseguenze.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-processo-verbale-di-constatazione-pvc">Processo verbale di constatazione (PVC)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il processo verbale di constatazione è il documento che conclude un’attività di verifica fiscale, svolta dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate presso l’azienda. Non è ancora una sanzione né un accertamento definitivo, ma fotografa ciò che i verificatori ritengono irregolare sulla base dei controlli effettuati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per un imprenditore, ricevere un PVC significa avere la possibilità di intervenire prima che le contestazioni diventino definitive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’assistenza tributaria tempestiva consente di analizzare le contestazioni, valutare se siano fondate e impostare eventuali osservazioni difensive, riducendo l’impatto di ciò che potrebbe seguire.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-avviso-bonario">Avviso bonario</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’avviso bonario è una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori o incongruenze emerse da controlli automatici o formali sulle dichiarazioni fiscali. Non si tratta di un atto aggressivo, ma di una fase preliminare che consente al contribuente di chiarire la propria posizione o regolarizzarla con sanzioni ridotte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio tipico riguarda un imprenditore che, magari per un errore materiale o un disallineamento nei versamenti, riceve una richiesta di integrazione o pagamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, affidarsi all’assistenza tributaria permette di capire se l’importo richiesto è corretto, se esistono elementi per contestarlo o se sia più conveniente procedere a una regolarizzazione, evitando che la situazione degeneri in un accertamento vero e proprio.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-avviso-di-accertamento">Avviso di accertamento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’avviso di accertamento è un atto più strutturato e incisivo. Con questo documento, l’Amministrazione finanziaria contesta formalmente maggiori imposte, sanzioni e interessi, ritenendo non corretta la posizione fiscale del contribuente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per un’impresa, l’accertamento può riguardare aspetti molto diversi: ricavi non dichiarati, costi ritenuti indeducibili, errata applicazione dell’IVA o agevolazioni fiscali considerate non spettanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui l’assistenza tributaria consente di valutare se impugnare l’atto, se avviare un dialogo con l’Amministrazione o se aderire, riducendo il contenzioso e l’impatto economico.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cartella-di-pagamento">Cartella di pagamento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La cartella di pagamento è l’atto con cui l’ente di riscossione richiede il pagamento di somme ormai iscritte a ruolo, spesso a seguito di avvisi non regolarizzati o accertamenti divenuti definitivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se ti trovi a riceverla senza avere piena consapevolezza del percorso che l’ha generata, l’assistenza tributaria può ricostruire la storia del debito, verificare la legittimità della pretesa e valutare eventuali strumenti di tutela o rateizzazione, evitando blocchi operativi o azioni esecutive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni documento ha una funzione diversa, tempi diversi e conseguenze differenti &#8211; tutto può essere affrontato con consapevolezza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, l’assistenza tributaria consente di leggere correttamente il contesto, distinguendo ciò che è chiaribile da ciò che va contestato, evitando che un segnale preliminare si trasformi in un contenzioso vero e proprio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non esitare a contattarci per un consulenza specifica.&nbsp;</p>



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		<item>
		<title>Il negozio fiduciario e la fiduciaria: liceità, funzione e rapporto fiduciario tra diritto, prassi e fiscalità</title>
		<link>https://sdba.it/il-negozio-fiduciario-e-la-fiduciaria-liceita-funzione-e-rapporto-fiduciario-tra-diritto-prassi-e-fiscalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>C’è una parola che nel diritto viene usata spesso, ma che raramente viene spiegata davvero:&#160;fiducia. Non la fiducia generica, emotiva, ma la&#160;fiducia giuridica, quella che nasce quando una persona affida a un’altra un bene, un diritto, una posizione, chiedendole di detenerla o amministrarla non solo secondo le regole formali, ma secondo un patto di lealtà. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/il-negozio-fiduciario-e-la-fiduciaria-liceita-funzione-e-rapporto-fiduciario-tra-diritto-prassi-e-fiscalita/">Il negozio fiduciario e la fiduciaria: liceità, funzione e rapporto fiduciario tra diritto, prassi e fiscalità</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">C’è una parola che nel diritto viene usata spesso, ma che raramente viene spiegata davvero:&nbsp;<strong>fiducia</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non la fiducia generica, emotiva, ma la&nbsp;<strong>fiducia giuridica</strong>, quella che nasce quando una persona affida a un’altra un bene, un diritto, una posizione, chiedendole di detenerla o amministrarla non solo secondo le regole formali, ma secondo un patto di lealtà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il&nbsp;<strong>negozio fiduciario</strong>&nbsp;nasce esattamente da qui.<br>Non è una scorciatoia, non è un trucco, non è una zona grigia del diritto.<br>È uno strumento antico, trasversale ai sistemi giuridici, che nella pratica moderna continua a risolvere problemi molto concreti: familiari, imprenditoriali, patrimoniali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Eppure, ancora oggi, il negozio fiduciario &#8211; e, per estensione, la&nbsp;<strong>fiduciaria</strong>&nbsp;&#8211; è guardato con sospetto.<br>Spesso più per riflesso culturale che per ragioni giuridiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo articolo nasce per chiarire:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>che cos’è davvero un negozio fiduciario</strong>,</li>



<li><strong>perché è lecito</strong>,</li>



<li><strong>quando è utile</strong>,</li>



<li><strong>come si differenzia dal trust</strong>,</li>



<li><strong>che ruolo ha la fiduciaria</strong>,</li>



<li><strong>quali sono i riflessi fiscali reali</strong>,</li>



<li>e perché, se scritto bene, non è uno strumento opaco ma uno strumento di ordine.</li>
</ul>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-che-cos-e-il-negozio-fiduciario" data-level="2">Che cos’è il negozio fiduciario</a></li><li><a href="#h-la-relazione-fiduciaria-prima-del-diritto-scritto" data-level="2">La relazione fiduciaria prima del diritto scritto</a></li><li><a href="#h-la-fiducia-nel-diritto-tedesco" data-level="2">La fiducia nel diritto tedesco</a></li><li><a href="#h-la-fiducia-nel-mondo-anglosassone" data-level="2">La fiducia nel mondo anglosassone</a></li><li><a href="#h-negozi-fiduciari-e-sospetto-di-illiceita" data-level="2">Negozi fiduciari e sospetto di illiceità</a></li><li><a href="#h-fiducia-e-simulazione-due-concetti-diversi" data-level="2">Fiducia e simulazione: due concetti diversi</a></li><li><a href="#h-a-cosa-serve-oggi-un-negozio-fiduciario" data-level="2">A cosa serve oggi un negozio fiduciario</a></li><li><a href="#h-il-confine-tra-negozio-fiduciario-e-trust" data-level="2">Il confine tra negozio fiduciario e trust</a></li><li><a href="#h-la-fiduciaria-attivita-funzione-e-falsa-opacita" data-level="2">La fiduciaria: attività, funzione e falsa opacità</a></li><li><a href="#h-la-liceita-fiscale-del-negozio-fiduciario" data-level="2">La liceità fiscale del negozio fiduciario</a></li><li><a href="#h-un-esempio-pratico-senza-nomi" data-level="2">Un esempio pratico (senza nomi)</a></li><li><a href="#h-domande-frequenti-q-amp-a" data-level="2">Domande frequenti (Q&amp;A)</a></li><li><a href="#h-considerazioni-finali" data-level="2">Considerazioni finali</a></li><li><a href="#h-fonti-essenziali" data-level="2">Fonti essenziali</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-che-cos-e-il-negozio-fiduciario"><strong>Che cos’è il negozio fiduciario</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario è, nella sua forma più semplice,&nbsp;<strong>un accordo tra due soggetti</strong>&nbsp;in cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un soggetto (fiduciario) assume la titolarità formale di un bene o di un diritto;</li>



<li>un altro soggetto (fiduciante) resta titolare dell’interesse economico o funzionale;</li>



<li>il fiduciario si obbliga a gestire o detenere quel bene secondo le istruzioni concordate.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto centrale è questo: <strong>la fiducia non riguarda il bene, ma la relazione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario non crea una nuova realtà giuridica esterna.<br>Accetta la realtà formale così com’è, e disciplina&nbsp;<strong>solo il rapporto interno</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo è uno strumento potente, ma anche delicato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-relazione-fiduciaria-prima-del-diritto-scritto">La relazione fiduciaria prima del diritto scritto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La fiducia precede il diritto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima dei codici, dei registri, della pubblicità legale, esisteva già l’idea che una persona potesse dire a un’altra: &#8220;<strong>Tieni tu questo, non per te, ma per uno scopo che entrambi conosciamo</strong>.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto moderno non ha inventato la fiducia: l’ha solo regolata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando un giudice valuta un negozio fiduciario, non guarda solo alle clausole.<br>Cerca la&nbsp;<strong>causa concreta</strong>, cioè la ragione reale per cui le parti hanno scelto quella struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È qui che il negozio fiduciario si gioca la sua legittimità.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-fiducia-nel-diritto-tedesco">La fiducia nel diritto tedesco</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel diritto tedesco, la fiducia è affrontata in modo estremamente pragmatico attraverso il concetto di&nbsp;<strong>Treuhand</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui la separazione tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>titolarità formale,</li>



<li>e interesse economico,</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">è considerata&nbsp;<strong>fisiologica</strong>, non patologica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fiduciario ha pieni poteri verso l’esterno, ma è vincolato internamente da un obbligo forte verso il fiduciante.<br>Nessuno si scandalizza di questa dicotomia: è una tecnica giuridica ordinaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio ha influenzato indirettamente anche il diritto continentale, compreso quello italiano.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-fiducia-nel-mondo-anglosassone">La fiducia nel mondo anglosassone</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto italiano non disciplina espressamente il negozio fiduciario.<br>E questo, paradossalmente, è un vantaggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario trova fondamento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nell’art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale),</li>



<li>nei principi di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.),</li>



<li>nella giurisprudenza costante della Cassazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto non è&nbsp;<strong>se</strong>&nbsp;sia lecito, ma&nbsp;<strong>quando</strong>&nbsp;lo sia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta è semplice:<br>è lecito&nbsp;<strong>finché ha una causa lecita e meritevole di tutela</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-negozi-fiduciari-e-sospetto-di-illiceita">Negozi fiduciari e sospetto di illiceità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il sospetto che circonda il negozio fiduciario nasce da un errore di prospettiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel nostro ordinamento, siamo abituati a pensare che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ciò che non è pubblico sia sospetto,</li>



<li>ciò che non è visibile sia opaco.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ma il diritto civile distingue chiaramente tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>pubblicità legale,</li>



<li>e validità del rapporto interno.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non tutto ciò che è riservato è illecito.<br>Non tutto ciò che non è opponibile ai terzi è fraudolento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario è sospetto&nbsp;<strong>solo se</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la causa è fittizia,</li>



<li>l’accordo contraddice i fatti,</li>



<li>viene usato per mascherare un arricchimento non dichiarato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Negli altri casi, è uno strumento ordinario.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-fiducia-e-simulazione-due-concetti-diversi">Fiducia e simulazione: due concetti diversi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli errori più comuni è confondere il negozio fiduciario con la simulazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La simulazione presuppone una menzogna giuridica.<br>Il negozio fiduciario no.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel negozio fiduciario:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’atto esterno è vero;</li>



<li>l’accordo interno lo integra, non lo nega.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione lo ripete da anni:<br><strong>il patto fiduciario non è simulazione</strong>, purché l’atto esterno sia voluto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-a-cosa-serve-oggi-un-negozio-fiduciario">A cosa serve oggi un negozio fiduciario</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella pratica, il negozio fiduciario viene usato per ragioni molto concrete:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>separare gestione e beneficio economico;</li>



<li>tutelare equilibri familiari;</li>



<li>proteggere un progetto imprenditoriale;</li>



<li>gestire fasi transitorie;</li>



<li>garantire riservatezza legittima.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso la motivazione è semplice: “Preferisco non comparire direttamente, ma voglio partecipare al valore.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è una motivazione perfettamente lecita.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-confine-tra-negozio-fiduciario-e-trust">Il confine tra negozio fiduciario e trust</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario e il trust non sono concorrenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il trust:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>crea un patrimonio separato,</li>



<li>ha una struttura più rigida,</li>



<li>è più potente ma meno flessibile.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non crea segregazione patrimoniale,</li>



<li>è più semplice,</li>



<li>è più discreto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sono strumenti diversi per problemi diversi.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-fiduciaria-attivita-funzione-e-falsa-opacita">La fiduciaria: attività, funzione e falsa opacità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>fiduciaria</strong>&nbsp;è spesso vista come uno schermo.<br>In realtà è uno degli strumenti più controllati dell’ordinamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le fiduciarie:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sono vigilate,</li>



<li>applicano l’antiriciclaggio,</li>



<li>comunicano con l’Agenzia delle Entrate,</li>



<li>tengono tracciati i rapporti fiduciari.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista fiscale,&nbsp;<strong>non sono opache</strong>, ma&nbsp;<strong>ipersorvegliate</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La loro funzione non è nascondere, ma:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>separare intestazione e gestione,</li>



<li>garantire neutralità,</li>



<li>ridurre conflitti.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-liceita-fiscale-del-negozio-fiduciario"><strong>La liceità fiscale del negozio fiduciario</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario, di per sé,&nbsp;<strong>non genera un presupposto impositivo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Fisco tassa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’arricchimento reale,</li>



<li>il reddito effettivo,</li>



<li>il trasferimento patrimoniale concreto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non tassa l’accordo interno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza tributaria è costante:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>si tassa l’effetto,</li>



<li>non la struttura.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema nasce solo quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i flussi non sono coerenti,</li>



<li>il patto è usato per interposizione fittizia,</li>



<li>la realtà economica smentisce il testo.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-un-esempio-pratico-senza-nomi">Un esempio pratico (senza nomi)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Due persone avviano un progetto imprenditoriale.<br>Una compare come socio e amministratore.<br>L’altra, per ragioni personali e di opportunità, non compare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si accordano così:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il primo gestisce;</li>



<li>il secondo partecipa al 50% del valore economico.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Scrivono un negozio fiduciario chiaro.<br>I flussi sono coerenti.<br>Le dichiarazioni sono corrette.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo non è abuso.<br>È organizzazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-domande-frequenti-q-amp-a">Domande frequenti (Q&amp;A)</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Il negozio fiduciario è legale? Sì, se ha causa lecita.</li>



<li>Deve essere notarile? No.</li>



<li>È opponibile ai terzi? No, e va bene così.</li>



<li>È una simulazione? No, se l’atto esterno è voluto.</li>



<li>È uno strumento fiscale? No, è uno strumento civilistico con riflessi fiscali.</li>



<li>Può essere contestato dal Fisco? Solo se incoerente con i fatti.</li>



<li>Serve indicare la motivazione? Sì, ed è consigliabile.</li>



<li>Amicizia e colleganza sono cause lecite? Sì, riconosciute dalla giurisprudenza.</li>



<li>Può durare nel tempo? Sì, anche a tempo indeterminato.</li>



<li>Vale per gli eredi? Sì, se esteso agli aventi causa.</li>



<li>È meglio del trust? Dipende dallo scopo.</li>



<li>Quando è sconsigliato? Quando manca fiducia reale.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-considerazioni-finali">Considerazioni finali</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il negozio fiduciario non è un trucco. È una tecnica giuridica che funziona quando: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è scritta bene,</li>



<li>è coerente con i fatti,</li>



<li>è usata per ciò che è.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel diritto patrimoniale moderno, la trasparenza non significa esposizione totale.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Significa&nbsp;<strong>coerenza</strong>.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">E il negozio fiduciario, se ben costruito, è uno strumento di ordine, non di opacità.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-fonti-essenziali">Fonti essenziali</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Art. 1322 c.c.</li>



<li>Artt. 1175 e 1375 c.c.</li>



<li>Cassazione civile sul patto fiduciario</li>



<li>Dottrina civilistica sulla causa concreta</li>



<li>Prassi fiduciaria ex L. 1966/1939</li>



<li>Giurisprudenza tributaria su interposizione reale</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se vendi l’azienda è liquidatorio, il concordato.</title>
		<link>https://sdba.it/se-vendi-lazienda-e-liquidatorio-il-concordato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi d'impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel nuovo diritto della crisi, il confine tra&#160;concordato in continuità indiretta&#160;e&#160;concordato liquidatorio&#160;è diventato uno dei nodi più delicati nella costruzione dei piani e nelle valutazioni dei tribunali. L’interrogativo di fondo è semplice ma decisivo: Se un’impresa propone di vendere la propria azienda (anche insieme al capannone), può parlare di continuità o è comunque un concordato [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nel nuovo diritto della crisi, il confine tra&nbsp;<strong>concordato in continuità indiretta</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>concordato liquidatorio</strong>&nbsp;è diventato uno dei nodi più delicati nella costruzione dei piani e nelle valutazioni dei tribunali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’interrogativo di fondo è semplice ma decisivo:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se un’impresa propone di vendere la propria azienda (anche insieme al capannone), può parlare di continuità o è comunque un concordato liquidatorio?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>Corte di Cassazione</strong>, con la sentenza&nbsp;<strong>21 luglio 2023, n. 21864</strong>, ha offerto una risposta chiara, che oggi costituisce diritto vivente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’attività è cessata e l’operazione consiste nella mera alienazione dei beni,&nbsp;<strong>non si tratta di continuità, ma di liquidazione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo dunque come la giurisprudenza e la dottrina hanno precisato il concetto di&nbsp;<strong>continuità indiretta</strong>, quando essa può effettivamente sussistere e quali conseguenze comporta, anche in termini di&nbsp;<strong>soddisfacimento minimo dei creditori chirografari</strong>.</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-il-quadro-normativo-art-84-del-codice-della-crisi" data-level="2">Il quadro normativo: art. 84 del Codice della crisi</a></li><li><a href="#h-continuita-diretta-e-indiretta-differenze-operative" data-level="2">Continuità diretta e indiretta: differenze operative</a></li><li><a href="#h-il-principio-della-cassazione-n-21864-2023" data-level="2">Il principio della Cassazione n. 21864/2023</a></li><li><a href="#h-il-requisito-occupazionale-e-l-attivita-effettiva" data-level="2">Il requisito occupazionale e l’attività effettiva</a></li><li><a href="#h-cessione-d-azienda-e-continuita-apparente" data-level="2">Cessione d’azienda e continuità apparente</a></li><li><a href="#h-la-soglia-minima-dei-chirografari-quando-si-applica" data-level="2">La soglia minima dei chirografari: quando si applica</a></li><li><a href="#h-gli-orientamenti-dei-tribunali-e-la-dottrina-prevalente" data-level="2">Gli orientamenti dei Tribunali e la dottrina prevalente</a></li><li><a href="#h-come-impostare-correttamente-il-piano" data-level="2">Come impostare correttamente il piano</a></li><li><a href="#h-conclusioni-operative" data-level="2">Conclusioni operative</a></li><li><a href="#h-q-amp-a-domande-frequenti" data-level="2">Q&amp;A – Domande frequenti</a></li><li><a href="#h-fonti-e-riferimenti" data-level="2">Fonti e riferimenti</a></li><li><a href="#h-conclusione-sdba" data-level="2">Conclusione SDBA</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-quadro-normativo-art-84-del-codice-della-crisi">Il quadro normativo: art. 84 del Codice della crisi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 84 del&nbsp;<strong>D.Lgs. n. 14/2019</strong>&nbsp;(Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha riscritto la disciplina del concordato preventivo, distinguendo nettamente tra:</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Concordato in continuità aziendale, e </li>



<li>Concordati liquidatorio</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La norma stabilisce che la&nbsp;<strong>continuità</strong>&nbsp;può essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>diretta, se il debitore prosegue l&#8217;attività d&#8217;impresa; </li>



<li>indiretta, se l&#8217;attività è proseguita da un soggetto diverso, in forza di cessione, affitto, usufrutto o conferimento dell’azienda (o di un suo ramo)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La condizione essenziale tuttavia, è espressa chiaramente dal secondo comma:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“È considerato in continuità aziendale il concordato che preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa, anche da parte di un soggetto diverso dal debitore,&nbsp;<strong>purché sia previsto il mantenimento o la riassunzione di almeno la metà dei lavoratori mediamente occupati nei due esercizi antecedenti la domanda di concordato</strong>.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">È dunque la&nbsp;<strong>prosecuzione effettiva dell’attività produttiva</strong>, con una componente occupazionale minima, a fondare la continuità.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-continuita-diretta-e-indiretta-differenze-operative"><strong>Continuità diretta e indiretta: differenze operative</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel linguaggio delle procedure concorsuali: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Continuità diretta</strong>: il debitore mantiene la gestione dell’impresa, magari ridimensionata o ristrutturata.</li>



<li><strong>Continuità indiretta</strong>: l’impresa viene ceduta o affittata a un terzo, che prosegue la stessa attività economica, garantendo la continuità organizzativa e lavorativa.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La ratio della norma è economico-sociale:</p>



<p class="wp-block-paragraph">preservare il valore dell’impresa come “azienda funzionante”, i livelli occupazionali e la capacità produttiva, anziché disgregare il patrimonio in sede di liquidazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma – come ha chiarito la Cassazione – non basta che l’azienda sia formalmente ceduta; serve che&nbsp;<strong>l’attività rimanga viva</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-principio-della-cassazione-n-21864-2023"><strong>Il principio della Cassazione n. 21864/2023</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>Corte di Cassazione, Sez. I civile, 21 luglio 2023, n. 21864</strong>, ha fissato un principio di diritto oggi divenuto centrale nella prassi giudiziaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La questione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il debitore aveva presentato una proposta di concordato in cui l’azienda, di fatto ferma e priva di personale, veniva ceduta a un soggetto terzo che si dichiarava disponibile a riprendere l’attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il principio di diritto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha stabilito che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Non può qualificarsi come concordato in continuità aziendale la proposta che, pur prevedendo la cessione o l’affitto dell’azienda,&nbsp;<strong>non comporti una effettiva prosecuzione dell’attività d’impresa</strong>&nbsp;in essere da parte del debitore o di un terzo, mancando la conservazione dell’organizzazione produttiva e dei rapporti di lavoro. In tal caso, la proposta ha natura liquidatoria.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la continuità indiretta non è una&nbsp;<em>forma giuridica astratta</em>:<br>è una&nbsp;<strong>situazione economica reale</strong>, che deve sussistere al momento della proposta e risultare dimostrata nel piano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’azienda è spenta e non produce, non basta “cederla” per generare continuità.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-requisito-occupazionale-e-l-attivita-effettiva"><strong>Il requisito occupazionale e l’attività effettiva</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Elemento imprescindibile:&nbsp;<strong>la forza lavoro</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il legislatore ha voluto un criterio oggettivo per distinguere la continuità vera da quella solo formale.<br>Per questo l’art. 84 impone la&nbsp;<strong>prosecuzione o riassunzione di almeno metà dei dipendenti</strong>&nbsp;mediamente occupati nei due esercizi precedenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’azienda è priva di personale, o se tutti i dipendenti si sono dimessi prima del deposito della domanda, il piano&nbsp;<strong>non può essere qualificato in continuità</strong>, salvo un&nbsp;<strong>impegno contrattuale concreto</strong>&nbsp;di assunzione da parte del terzo cessionario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diversamente, il piano diventa un&nbsp;<strong>concordato liquidatorio</strong>, anche se comprende una cessione d’azienda.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cessione-d-azienda-e-continuita-apparente">Cessione d’azienda e continuità apparente</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle confusioni più comuni nasce proprio qui.<br>Molti piani presentano&nbsp;<strong>una cessione d’azienda</strong>, magari con un acquirente operativo, e la qualificano come&nbsp;<em>continuità indiretta</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma la&nbsp;<strong>Cassazione</strong>&nbsp;e la&nbsp;<strong>giurisprudenza di merito</strong>&nbsp;(Tribunale di Milano, 15 aprile 2025; Tribunale di Reggio Emilia, 18 marzo 2025) ribadiscono che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">la vendita, anche se in blocco, non basta a creare continuità se&nbsp;<strong>manca l’effettiva prosecuzione della stessa attività aziendale</strong>&nbsp;e la conservazione di elementi organizzativi fondamentali (personale, clienti, know-how, macchinari, contratti).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una cessione “a freddo”, cioè dopo la cessazione dell’attività, resta una&nbsp;<strong>operazione liquidatoria</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La “continuità” non è un’etichetta utile per ottenere benefici procedurali (come la deroga al 20% minimo per i chirografari), ma una&nbsp;<strong>realtà sostanziale</strong>&nbsp;da dimostrare.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-soglia-minima-dei-chirografari-quando-si-applica"><strong>La soglia minima dei chirografari: quando si applica</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il&nbsp;<strong>comma 4 dell’art. 84 CCI</strong>&nbsp;stabilisce che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Il piano può prevedere un soddisfacimento dei creditori chirografari anche inferiore al venti per cento, purché la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se il concordato è&nbsp;<strong>in continuità (diretta o indiretta)</strong>&nbsp;→ è&nbsp;<strong>ammessa la deroga</strong>&nbsp;al 20%;</li>



<li>se è&nbsp;<strong>liquidatorio</strong>&nbsp;→ il 20% è&nbsp;<strong>obbligatorio</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle ipotesi in cui l’azienda venga venduta ma&nbsp;<strong>non vi sia continuità effettiva</strong>, il Tribunale&nbsp;<strong>qualifica la proposta come liquidatoria</strong>&nbsp;e richiede il rispetto del limite del 20%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>Cass. 11220/2025</strong>&nbsp;ha ribadito che la&nbsp;<strong>continuità deve essere funzionale e comprovata</strong>, non meramente dichiarata.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-gli-orientamenti-dei-tribunali-e-la-dottrina-prevalente"><strong>Gli orientamenti dei Tribunali e la dottrina prevalente</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza di merito è ormai consolidata in questa direzione:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tribunale di Reggio Emilia, 18 marzo 2025</strong>&nbsp;– ha escluso la continuità in un caso di cessione d’azienda priva di dipendenti, affermando che “la prosecuzione dell’attività deve essere effettiva e non meramente potenziale”.</li>



<li><strong>Tribunale di Milano, 15 aprile 2025</strong>&nbsp;– ha precisato che “la cessione dell’azienda a un terzo che non prosegua immediatamente l’attività, né garantisca il mantenimento dell’occupazione, integra un piano liquidatorio”.</li>



<li><strong>Tribunale di Bologna, 2024</strong>&nbsp;– ha ritenuto che “la continuità indiretta postuli la persistenza di una struttura organizzativa funzionante e di rapporti contrattuali attivi”.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano dottrinale, autori come&nbsp;<strong>Panzani</strong>,&nbsp;<strong>Fabiani</strong>,&nbsp;<strong>Ambrosini</strong>,&nbsp;<strong>Galletti</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Marzano</strong>&nbsp;hanno più volte sottolineato che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">La continuità indiretta non si esaurisce nella cessione del complesso aziendale, ma richiede la&nbsp;<strong>trasmissione funzionale dell’impresa come organismo produttivo vivente</strong>, anche se passa di mano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>dottrina prevalente</strong>&nbsp;ritiene quindi che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la continuità richiede&nbsp;<strong>un piano industriale del cessionario</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>un impegno occupazionale concreto</strong>.</li>



<li>la cessione senza lavoratori e senza attività operativa è&nbsp;<strong>liquidazione aziendale</strong>;</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-come-impostare-correttamente-il-piano">Come impostare correttamente il piano</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Chi redige un piano di concordato deve affrontare la questione&nbsp;<strong>fin dalla prima bozza</strong>.<br>Alcuni punti chiave:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Verificare il requisito occupazionale</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se non ci sono più dipendenti, occorre un impegno contrattuale di riassunzione da parte del cessionario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In assenza, si tratta di liquidazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Dimostrare la continuità operativa</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Inserire un piano industriale del soggetto terzo, con prospetti economico-finanziari e flussi derivanti dalla prosecuzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mostrare che la continuità genera un miglior risultato per i creditori rispetto alla liquidazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Coordinare la relazione dell’attestatore</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il professionista indipendente deve attestare non solo la fattibilità economica, ma anche la&nbsp;<strong>realtà della continuità</strong>&nbsp;e la&nbsp;<strong>sua funzionalità al miglior soddisfacimento</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Evitare formulazioni ambigue</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">I tribunali guardano alla sostanza: se si percepisce che la “continuità” serve solo a bypassare il vincolo del 20%, la proposta viene riqualificata come liquidatoria.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conclusioni-operative"><strong>Conclusioni operative</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>Cassazione n. 21864/2023</strong>&nbsp;segna un punto fermo:</p>



<p class="wp-block-paragraph">la continuità indiretta è un fatto economico, non una formula giuridica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’azienda è spenta, senza personale, e il piano prevede la sola cessione a un terzo (magari già subappaltatore), il concordato è&nbsp;<strong>liquidatorio</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo scenario:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>si applica la soglia del&nbsp;<strong>20% minimo ai creditori chirografari</strong>;</li>



<li>non si accede ai benefici fiscali e procedurali propri della continuità;</li>



<li>l’attestatore dovrà concentrarsi sulla&nbsp;<strong>massimizzazione del valore di realizzo</strong>&nbsp;e sulla&nbsp;<strong>comparazione con lo scenario fallimentare</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Viceversa, se si riesce a mantenere o ricreare un nucleo occupazionale e a garantire una prosecuzione effettiva, allora la&nbsp;<strong>continuità indiretta è legittima</strong>&nbsp;e consente la deroga al 20%.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-domande-frequenti">Q&amp;A – Domande frequenti</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Se vendo l’azienda e il capannone, ma l’acquirente continua l’attività, è continuità indiretta?</strong><br>Solo se l’attività prosegue effettivamente e se il nuovo gestore mantiene o riassume almeno metà del personale. In assenza, è liquidatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Se i dipendenti si sono dimessi prima della cessione, posso parlare comunque di continuità?</strong><br>No, salvo che l’acquirente si impegni formalmente a riassumerne almeno metà. Il requisito occupazionale è decisivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Posso comunque prevedere un soddisfacimento inferiore al 20% ai chirografari?</strong><br>Solo se dimostri una vera continuità aziendale funzionale al miglior soddisfacimento. In caso contrario, la soglia del 20% resta vincolante.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. E se la mia azienda ha contratti e commesse ma non personale?</strong><br>È una situazione di confine: se il terzo subentra immediatamente nelle commesse e si assume l’onere di ricostituire un’organizzazione, il Tribunale può ammettere la continuità, ma serve un piano industriale molto dettagliato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. Cosa succede se dichiaro la continuità ma in realtà è liquidatorio?</strong><br>Il Tribunale può riqualificare il piano come liquidatorio, rigettare la domanda o dichiarare l’inammissibilità. La giurisprudenza è severa su questo punto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-fonti-e-riferimenti"><strong>Fonti e riferimenti</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Normativa:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,&nbsp;<em>Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</em>, art. 84.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Giurisprudenza:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2023, n. 21864.</li>



<li>Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220.</li>



<li>Tribunale di Reggio Emilia, decreto 18 marzo 2025.</li>



<li>Tribunale di Milano, decreto 15 aprile 2025.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dottrina e prassi:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Linee guida per il piano di continuità indiretta, CNDCEC Bologna, 2024.</li>



<li>Panzani,&nbsp;<em>Il nuovo concordato preventivo tra continuità e liquidazione</em>, Giappichelli, 2024.</li>



<li>Fabiani,&nbsp;<em>Continuità aziendale e concordato preventivo nel Codice della crisi</em>, in&nbsp;<em>Dir. Fall.</em>, 2023.</li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1">Ambrosini,&nbsp;<em>La continuità indiretta: funzione, presupposti e limiti</em>, in&nbsp;<em><a href="http://dirittodellacrisi.it/">Dirittodellacrisi.it</a></em>, 2024.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conclusione-sdba">Conclusione SDBA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In definitiva, vendere l’azienda non basta per dire “continuità”: serve che l’impresa continui davvero a vivere, anche in mani altrui.<br>Senza lavoratori, senza organizzazione, senza attività, il concordato – per quanto ben scritto – resta&nbsp;<strong>liquidatorio</strong>.<br>E il diritto, almeno in questo, non lascia scappatoie.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Patrimoni complessi, alleanze solide: Allianz Bank</title>
		<link>https://sdba.it/patrimoni-complessi-alleanze-solide-allianz-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Posta in gioco alta vuole competenza e collaborazione tra professionisti. Abbiamo dalla nostra la capacità di fare rete, di collaborare con i partner giusti, di lavorare bene in autonomia e ancora meglio squadra. Vantiamo partnership con realtà eccellenti, grandi e piccole &#8211; in questo caso, presentiamo un gigante: la nostra sinergia con Allianz Bank.</p>



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		<item>
		<title>Yearbook 2025 dell&#8217;American Chamber of Commerce in Italy</title>
		<link>https://sdba.it/yearbook-2025-dellamerican-chamber-of-commerce-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione aziendale]]></category>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Anche quest&#8217;anno, SDBA BENEFIT, attraverso la figura di Lorenzo della Bella, comparirà nello Yearbook dell&#8217;American Chamber of Commerce in Italy. Da più di sei anni, siamo parte di questa incredibile business community italo-americana, insieme ad aziende e professionisti che contribuiscono attivamente a promuovere le relazioni economiche transatlantiche. I loro nomi, e molte altre risorse, saranno presto sullo Yearbook AmCham 2025.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6 wp-block-paragraph">Lo Yearbook di AmCham, disponibile anche in <a href="https://www.amcham.it/yb/index.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">versione</a><a href="https://www.amcham.it/yb/index.php"> digitale sfogliabile</a>, è un prezioso riferimento per le aziende e i professionisti interessati a relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti. Purpose della Directory è, infatti, quella di raccogliere una panoramica delle principali iniziative di networking di AmCham, dei risultati delle attività dei Comitati e, naturalmente, di presentare un elenco completo dei Soci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dirigenti d’azienda, professionisti e politici si affidano a questa pubblicazione per conoscere meglio i principali attori nel panorama delle relazioni economiche italo-americane.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esserne parte conferma quindi la competenza di SDBA BENEFIT nelle iniziative business transatlantiche: siamo aggiornati sulle ultime tendenze e sviluppi nelle relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti e possiamo fare affidamento sui contatti giusti per indirizzare le aziende in ottica internazionale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Partecipando attivamente alle attività di AmCham, troviamo, infatti, numerose opportunità di networking in tutto il mondo, come dimostra la popolosità (e la qualità) dei personaggi menzionati nello Yearbook.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Continueremo a lavorare per espandere le nostre relazioni e dare il nostro supporto alle iniziative di networking che aiutano le imprese italiane a prosperare a livello globale.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-7 wp-block-paragraph">In attesa della pubblicazione della nuova edizione 2025, potete già consultare lo <a href="https://www.amcham.it/yb/index.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yearbook 2024 &#8211; ci trovate alle pp. 28, 90, 101, 130</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-11825" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook-1024x1024.png 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook-300x300.png 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook-150x150.png 150w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook-768x768.png 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook-600x600.png 600w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/06/yearbook.png 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/yearbook-2025-dellamerican-chamber-of-commerce-in-italy/">Yearbook 2025 dell&#8217;American Chamber of Commerce in Italy</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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		<item>
		<title>PEC dell&#8217;amministratore al Registro Imprese: sei in regola?</title>
		<link>https://sdba.it/pec-dellamministratore-al-registro-imprese-sei-in-regola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Business management]]></category>
		<category><![CDATA[Company law]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’obbligo per le società di dotarsi di un indirizzo PEC è ormai ben conosciuto. Meno noto, invece, è che anche l&#8217;amministratore – in quanto persone fisiche – sono tenuti a comunicare un proprio domicilio digitale personale al Registro delle Imprese. Questo adempimento, introdotto dalla normativa del 2025, non è una semplice formalità. In caso di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’obbligo per le società di dotarsi di un indirizzo PEC è ormai ben conosciuto. Meno noto, invece, è che anche l&#8217;amministratore – in quanto persone fisiche – sono tenuti a comunicare un proprio domicilio digitale personale al Registro delle Imprese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo adempimento, introdotto dalla normativa del 2025, non è una semplice formalità. In caso di mancata comunicazione, l’ufficio del Registro può irrogare sanzioni e persino assegnare d’ufficio un indirizzo PEC.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cos-e-il-domicilio-digitale-dell-amministratore"><strong>Cos’è il domicilio digitale dell’amministratore</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il domicilio digitale corrisponde a una casella PEC personale, nominativa, intestata all’amministratore. Deve essere riferibile in modo univoco alla persona fisica, indipendentemente dalla società in cui ricopre incarichi. Non può coincidere con l’indirizzo PEC della società, né con quello dello studio professionale di riferimento. Segue l’amministratore in tutte le cariche esercitate.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-le-fonti-normative"><strong>Le fonti normative</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’obbligo è stato introdotto con l’articolo 1, comma 860 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), e chiarito dalla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 43836 del 12 marzo 2025. Tra i riferimenti utili anche lo Studio CNN 109/2021/I del Notariato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cosa-richiede-il-registro-delle-imprese"><strong>Cosa richiede il Registro delle Imprese</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Gli uffici camerali stanno verificando la correttezza dei domicili digitali comunicati. Le pratiche vengono sospese o respinte se il domicilio digitale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non è intestato personalmente all’amministratore,</li>



<li>è utilizzato per più società (nel caso delle imprese),</li>



<li>è riferibile a terzi, ad esempio a uno studio di commercialisti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi criteri sono specificati dalla Lettera-Circolare MISE del 2 aprile 2013 (prot. 005368), dalla Circolare MISE n. 3670/C del 23 giugno 2014 e dalla Direttiva congiunta MISE – Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-un-errore-da-evitare"><strong>Un errore da evitare</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio pratico segnalato dal Registro Imprese di Lecco riguarda l’uso della PEC dello studio del commercialista per la comunicazione societaria. In quel caso, la pratica è stata sospesa con la motivazione che l’indirizzo non era nella titolarità esclusiva dell’impresa. È importante distinguere: per le società è obbligatorio un indirizzo dedicato; per la persona fisica, invece, è corretto usare lo stesso indirizzo PEC anche per più società, purché intestato all’amministratore e non condiviso.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-consiglio-operativo"><strong>Consiglio operativo</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per essere in regola, è necessario attivare una PEC personale, intestata direttamente all’amministratore, e comunicarla al Registro delle Imprese per ciascuna carica ricoperta. Va evitato l’uso di indirizzi PEC riferibili a soggetti terzi o condivisi.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-scadenze-e-sanzioni"><strong>Scadenze e sanzioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 30 giugno 2025. In caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni amministrative e l’assegnazione automatica di un domicilio digitale da parte dell’ufficio competente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-approfondimenti-utili"><strong>Approfondimenti utili</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la guida ufficiale di Infocamere, la Circolare MISE 3670/C, gli approfondimenti di Unioncamere e gli articoli di riferimento del Sole 24 Ore.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-serve-supporto"><strong>Serve supporto?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se hai dubbi su come attivare una PEC personale, o se vuoi verificare di essere in regola con le nuove disposizioni, contattaci. Una verifica oggi può evitare sanzioni e ritardi domani.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="975" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-975x1024.jpeg" alt="PEC dell'amministratore obbligatoria al Registro Imprese" class="wp-image-11665" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-975x1024.jpeg 975w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-286x300.jpeg 286w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-768x807.jpeg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552.jpeg 1202w" sizes="auto, (max-width: 975px) 100vw, 975px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-approfondimenti-e-link-utili"><strong>Approfondimenti e link utili</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-8"><a href="https://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/viewGuidaPdf.action">Guida ufficiale Infocamere sulla PEC</a></li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-9"><a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-3670.pdf">Circolare MISE 3670/C (PDF)</a></li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-10"><a href="https://sni.unioncamere.it/index.php/notizie/obbligo-pec-gli-amministratori-delle-societa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Approfondimento Unioncamere: PEC soggetti con cariche</a></li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-11"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-ecco-come-ricevere-solo-la-pec-atti-avvisi-e-cartelle-AG3zz8TD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Articolo del Sole 24 Ore</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>AmCham Mission to New York City!</title>
		<link>https://sdba.it/amcham-mission-to-new-york-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 08:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ancora una volta, SDBA stringe il filo tra Italia e USA: Lorenzo della Bella, rappresentante locale dell’American Chamber of Commerce in Italy per Lecco e Sondrio, partirà alla volta di New York per l’annuale business trip statunitense. Anche quest’anno, grandi nomi costellano il fitto programma, che si distribuisce su quattro giorni oltreoceano: dal 9 al [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-13 wp-block-paragraph">Ancora una volta, SDBA stringe il filo tra Italia e USA: Lorenzo della Bella, rappresentante locale dell’<a href="https://www.amcham.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">American Chamber of Commerce in Italy</a> per Lecco e Sondrio, partirà alla volta di New York per l’annuale business trip statunitense.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche quest’anno, grandi nomi costellano il fitto programma, che si distribuisce su quattro giorni oltreoceano: dal 9 al 12 aprile. Le visite previste includono:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Cocktail di benvenuto offerto da Campari America. </strong>Nella splendida location del Grace Building, affacciato su Bryant Park, la delegazione sarà accolta da Marco Barassi, Direttore Government Relations e Sostenibilità Nord America.</li>



<li><strong>Visita alla Bloomberg Tower. </strong>Un ingresso esclusivo nella sede centrale Bloomberg di Midtown Manhattan, per conoscere da vicino uno dei principali gruppi finanziari e media global.</li>



<li><strong>Light lunch e meeting con Intesa Sanpaolo. </strong>Nicola Baiocchi, Country Manager USA &amp; Americas, illustrerà come il gruppo affianca le aziende italiane nel loro percorso sul mercato americano.</li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-14"><strong>Cocktail e Gala NIAF. </strong>Evento esclusivo al Cipriani della 42nd Street, con oltre 700 partecipanti da tutto il mondo, per celebrare i 50 anni della <a href="https://www.niaf.org/?lang=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">National Italian American Foundation</a>!</li>



<li><strong>Incontro al Consolato Generale d’Italia.</strong> Accoglienza ufficiale della delegazione AmCham da parte del Console Generale Fabrizio di Michele.</li>



<li><strong>Tavola rotonda con Gianni Riotta.</strong> Il noto giornalista offrirà un’analisi dei primi 100 giorni della nuova amministrazione USA e delle ricadute sui rapporti transatlantici.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Siamo sicuri sarà un viaggio di successo, ci affidiamo all’esperienza collaudata di AmCham, che ci ha già fatto vivere giorni indimenticabili in America, e non vediamo l’ora di incontrare il gruppo che ci accompagnerà in questa missione a New York.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni viaggio è un’occasione unica e irripetibile per creare connessioni e vedere cose strabilianti. È un privilegio di cui facciamo tesoro, perchè l’obiettivo è riportare a Lecco visioni strategiche e appoggio concreto per i nostri clienti che vogliono crescere superando i confini nazionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">New York, stiamo arrivando. Siamo pronti a decollare!</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-11624" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-1024x683.jpg 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-300x200.jpg 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-768x512.jpg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-391x260.jpg 391w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-1536x1024.jpg 1536w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-2048x1365.jpg 2048w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/pexels-pixabay-40142-1500x1000.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<title>SDBA BENEFIT e Unicalce: una nuova sinergia d’eccellenza</title>
		<link>https://sdba.it/sdba-benefit-e-unicalce-una-nuova-sinergia-deccellenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È un piacere ufficializzare la nuova e importante collaborazione tra lo Studio lecchese SDBA BENEFIT e Unicalce, azienda concittadina con una storia centenaria, diventata leader nazionale nella produzione di calce e derivati per l&#8217;industria. Lorenzo della Bella, avvocato e co-owner di SDBA BENEFIT, è stato incaricato di ricoprire il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/sdba-benefit-e-unicalce-una-nuova-sinergia-deccellenza/">SDBA BENEFIT e Unicalce: una nuova sinergia d’eccellenza</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">È un piacere ufficializzare la nuova e importante collaborazione tra lo Studio lecchese SDBA BENEFIT e Unicalce, azienda concittadina con una storia centenaria, diventata leader nazionale nella produzione di calce e derivati per l&#8217;industria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lorenzo della Bella, avvocato e co-owner di SDBA BENEFIT, è stato incaricato di ricoprire il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di Unicalce.<br>La leadership del Collegio Sindacale è cruciale per garantire la correttezza della gestione aziendale, la trasparenza dei bilanci e l&#8217;aderenza alle normative vigenti.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-16 wp-block-paragraph">Questa partnership diretta con la nostra area legale testimonia il continuo impegno, l’attitudine e la competenza di SDBA BENEFIT nel supportare realtà aziendali di grande rilievo, con un comune approccio verso l’innovazione e l’etica professionale.<br><a href="https://www.unicalce.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Unicalce</a> porta infatti con sè una lunga tradizione e un forte orientamento verso la qualità e la sostenibilità. Fornisce prodotti e soluzioni all&#8217;avanguardia per numerosi settori, tra cui l&#8217;edilizia, l&#8217;agricoltura, la siderurgia e il trattamento delle acque.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il materiale calce è in grado di catturare Co2 ed elementi inquinanti disciolti in acqua.<br>Queste proprietà naturali della calce, di cui Unicalce vanta una capacità produttiva pari a 2 milioni di tonnellate, fanno sì che l’azienda svolga un compito chiave per la salvaguardia dell’ambiente all’interno del mercato industriale e nello stesso settore ambientale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con questa nuova sinergia, SDBA BENEFIT continua a crescere e a consolidare la propria posizione nel territorio di Lecco e nel panorama italiano, affiancando le migliori realtà industriali del Paese.<br>Ringraziamo sinceramente Unicalce per aver creduto nello Studio e siamo certi che la collaborazione porterà nuove opportunità e successi per entrambe le parti, confermando ancora una volta il nostro impegno per un futuro sostenibile e innovativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-11467" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce-1024x1024.png 1024w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce-300x300.png 300w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce-150x150.png 150w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce-768x768.png 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce-600x600.png 600w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2024/09/unicalce.png 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div><p>L'articolo <a href="https://sdba.it/sdba-benefit-e-unicalce-una-nuova-sinergia-deccellenza/">SDBA BENEFIT e Unicalce: una nuova sinergia d’eccellenza</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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