L’obbligo per le società di dotarsi di un indirizzo PEC è ormai ben conosciuto. Meno noto, invece, è che anche l’amministratore – in quanto persone fisiche – sono tenuti a comunicare un proprio domicilio digitale personale al Registro delle Imprese.
Questo adempimento, introdotto dalla normativa del 2025, non è una semplice formalità. In caso di mancata comunicazione, l’ufficio del Registro può irrogare sanzioni e persino assegnare d’ufficio un indirizzo PEC.
Cos’è il domicilio digitale dell’amministratore
Il domicilio digitale corrisponde a una casella PEC personale, nominativa, intestata all’amministratore. Deve essere riferibile in modo univoco alla persona fisica, indipendentemente dalla società in cui ricopre incarichi. Non può coincidere con l’indirizzo PEC della società, né con quello dello studio professionale di riferimento. Segue l’amministratore in tutte le cariche esercitate.
Le fonti normative
L’obbligo è stato introdotto con l’articolo 1, comma 860 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), e chiarito dalla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 43836 del 12 marzo 2025. Tra i riferimenti utili anche lo Studio CNN 109/2021/I del Notariato.
Cosa richiede il Registro delle Imprese
Gli uffici camerali stanno verificando la correttezza dei domicili digitali comunicati. Le pratiche vengono sospese o respinte se il domicilio digitale:
- non è intestato personalmente all’amministratore,
- è utilizzato per più società (nel caso delle imprese),
- è riferibile a terzi, ad esempio a uno studio di commercialisti.
Questi criteri sono specificati dalla Lettera-Circolare MISE del 2 aprile 2013 (prot. 005368), dalla Circolare MISE n. 3670/C del 23 giugno 2014 e dalla Direttiva congiunta MISE – Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015.
Un errore da evitare
Un esempio pratico segnalato dal Registro Imprese di Lecco riguarda l’uso della PEC dello studio del commercialista per la comunicazione societaria. In quel caso, la pratica è stata sospesa con la motivazione che l’indirizzo non era nella titolarità esclusiva dell’impresa. È importante distinguere: per le società è obbligatorio un indirizzo dedicato; per la persona fisica, invece, è corretto usare lo stesso indirizzo PEC anche per più società, purché intestato all’amministratore e non condiviso.
Consiglio operativo
Per essere in regola, è necessario attivare una PEC personale, intestata direttamente all’amministratore, e comunicarla al Registro delle Imprese per ciascuna carica ricoperta. Va evitato l’uso di indirizzi PEC riferibili a soggetti terzi o condivisi.
Scadenze e sanzioni
Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 30 giugno 2025. In caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni amministrative e l’assegnazione automatica di un domicilio digitale da parte dell’ufficio competente.
Approfondimenti utili
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la guida ufficiale di Infocamere, la Circolare MISE 3670/C, gli approfondimenti di Unioncamere e gli articoli di riferimento del Sole 24 Ore.
Serve supporto?
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