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	<title>Diritto societario Archivi - SDBA Benefit</title>
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	<title>Diritto societario Archivi - SDBA Benefit</title>
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	<item>
		<title>PROCACCIATORE D&#8217;AFFARI: STRUTTURA INTELLIGENTE PER IL FORFETTARIO?</title>
		<link>https://sdba.it/procacciatore-daffari-struttura-intelligente-per-il-forfettario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>INTRODUZIONE Negli ultimi anni il&#160;procacciatore d’affari&#160;è diventato, nel linguaggio imprenditoriale, una sorta di “salvatore della patria”. Il motivo è semplice:quando si parla di agenti di commercio, ENASARCO e Gestione Commercianti INPS, il costo previdenziale diventa spesso il vero problema. Molti imprenditori e professionisti si chiedono: È possibile strutturare il rapporto in modo più leggero, senza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="h-introduzione">INTRODUZIONE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni il&nbsp;<strong>procacciatore d’affari</strong>&nbsp;è diventato, nel linguaggio imprenditoriale, una sorta di “salvatore della patria”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il motivo è semplice:<br>quando si parla di agenti di commercio, ENASARCO e Gestione Commercianti INPS, il costo previdenziale diventa spesso il vero problema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molti imprenditori e professionisti si chiedono:</p>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile strutturare il rapporto in modo più leggero, senza perdere legittimità?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta è:&nbsp;<strong>sì, se fatto correttamente</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo articolo spiega in modo chiaro e pratico:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>cos’è davvero il procacciatore d’affari</li>



<li>quando è legittimo utilizzarlo</li>



<li>quali vantaggi ha in regime forfettario</li>



<li>quali sono i rischi di riqualificazione</li>



<li>cosa dice la normativa, la prassi e la giurisprudenza</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è semplice: aiutarti a capire quando il &nbsp;procacciatore è una&nbsp;<strong>struttura efficiente</strong>&nbsp;e quando invece è solo un nome messo su un contratto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-problema-reale-inps-ed-enasarco">IL PROBLEMA REALE: INPS ED ENASARCO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando si parla di agenti di commercio, il tema non è solo fiscale. È soprattutto previdenziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo due livelli:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ENASARCO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Fondazione obbligatoria per gli agenti e rappresentanti di commercio (L. 204/1985).<br>Prevede contributi calcolati sulle provvigioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I<strong>NPS – Gestione Commercianti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Iscrizione obbligatoria per chi esercita attività commerciale in modo abituale e prevalente (art. 2195 c.c.).<br>Prevede:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>contributi fissi annuali</li>



<li>contributi percentuali sul reddito eccedente il minimale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema percepito dagli operatori è semplice: <strong>anche con fatturato basso, i contributi fissi si pagano.</strong> Ed è qui che nasce l’interesse verso il procacciatore.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-agente-vs-procacciatore-differenze-giuridiche">AGENTE VS PROCACCIATORE: DIFFERENZE GIURIDICHE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Agente di commercio</p>



<p class="wp-block-paragraph">Disciplina:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>art. 1742 c.c.</li>



<li>L. 204/1985</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Caratteristiche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>incarico stabile</li>



<li>promozione continuativa</li>



<li>spesso zona assegnata</li>



<li>diritto alla provvigione</li>



<li>obbligo ENASARCO</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Procacciatore d’affari</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non ha disciplina specifica nel codice civile.<br>È figura atipica riconosciuta dalla giurisprudenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Caratteristiche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>attività occasionale o non stabile</li>



<li>nessun obbligo di promozione continuativa</li>



<li>nessuna zona assegnata</li>



<li>nessun vincolo strutturale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha più volte affermato che la differenza non sta nel nome del contratto, ma nella&nbsp;<strong>stabilità del rapporto</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-riferimenti-normativi-fondamentali">RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1742&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" type="link" id="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1742&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art. 1742 c.c.</a> – definizione di contratto di agenzia</li>



<li><strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204" type="link" id="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge 204/1985 </a></strong>– disciplina agente e iscrizione ruolo</li>



<li><strong>Art. 2195 c.c.</strong>&nbsp;– attività commerciali</li>



<li><strong>L. 335/1995</strong>&nbsp;– Gestione Separata</li>



<li><strong>L. 190/2014</strong>&nbsp;– regime forfettario</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La figura del procacciatore nasce soprattutto dalla prassi e dalla giurisprudenza, non da una legge autonoma.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-gestione-commercianti-inps">GESTIONE COMMERCIANTI INPS</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se il procacciatore opera:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>con partita IVA</li>



<li>in modo abituale</li>



<li>in attività commerciale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Deve iscriversi alla&nbsp;<strong>Gestione Commercianti INPS</strong>, salvo presenza di altra gestione previdenziale prevalente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prassi INPS chiarisce che ciò che rileva è:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>abitualità</li>



<li>organizzazione</li>



<li>prevalenza</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non la denominazione contrattuale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-regime-forfettario-perche-cambia-tutto">IL REGIME FORFETTARIO: PERCHÉ CAMBIA TUTTO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regime forfettario (L. 190/2014) prevede:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>tassazione sostitutiva 15% (o 5% start-up)</li>



<li>reddito calcolato applicando un coefficiente di redditività</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è qui il punto chiave:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il coefficiente per&nbsp;<strong>intermediazione commerciale</strong>&nbsp;è diverso rispetto ad altre attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo incide direttamente sull’imponibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esempio semplificato</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fatturato: 50.000 €<br>Coefficiente 62% → imponibile 31.000 €<br>Imposte calcolate su 31.000 €, non su 50.000 €.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la struttura è corretta, il risultato fiscale è efficiente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-confronto-numerico-pratico">CONFRONTO NUMERICO PRATICO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ipotesi: 50.000 € di provvigioni</p>



<p class="wp-block-paragraph">Agente</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ENASARCO su provvigioni</li>



<li>INPS commercianti</li>



<li>coefficiente forfettario</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Procacciatore forfettario</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>NO ENASARCO</li>



<li>INPS commercianti</li>



<li>stesso coefficiente</li>



<li>nessun costo previdenziale aggiuntivo ENASARCO</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Risultato:<br>riduzione significativa del carico complessivo.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-quando-il-procacciatore-e-legittimo">QUANDO IL PROCACCIATORE È LEGITTIMO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">È legittimo quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non esiste incarico stabile</li>



<li>non esiste zona assegnata</li>



<li>non esiste obbligo continuativo di promozione</li>



<li>l’attività è libera e autonoma</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se questi elementi mancano, il rischio di riqualificazione aumenta.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-rischio-riqualificazione">RISCHIO RIQUALIFICAZIONE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha chiarito più volte che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">La qualificazione del rapporto dipende dalla concreta modalità di svolgimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il rapporto è stabile e continuativo, può essere riqualificato come agenzia con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>obbligo ENASARCO</li>



<li>eventuali differenze contributive</li>



<li>possibili sanzioni</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La sostanza prevale sulla forma.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-vantaggi-strutturali-per-il-forfettario">VANTAGGI STRUTTURALI PER IL FORFETTARIO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il procacciatore forfettario ha:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&nbsp;struttura contrattuale più flessibile<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&nbsp;assenza di ENASARCO<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&nbsp;imponibile ridotto per coefficiente<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&nbsp;semplificazione gestionale</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per piccoli e medi volumi, è spesso la soluzione più sostenibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-errori-da-evitare">ERRORI DA EVITARE</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Scrivere “procacciatore” ma strutturare un rapporto da agente</li>



<li>Assegnare zona esclusiva</li>



<li>Imporre obbligo di promozione stabile</li>



<li>Non valutare prevalenza previdenzia</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-strategia-contrattuale-corretta">STRATEGIA CONTRATTUALE CORRETTA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un contratto corretto deve:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>escludere obbligo di stabilità</li>



<li>escludere zona assegnata</li>



<li>chiarire assenza di vincolo continuativo</li>



<li>disciplinare solo il diritto alla provvigione su affari segnalati</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La struttura è decisiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-12-domande-frequenti">Q&amp;A – 12 DOMANDE FREQUENTI</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Il procacciatore deve iscriversi a ENASARCO? No.</li>



<li>Deve iscriversi alla Gestione Commercianti? Sì, se abituale e prevalente.</li>



<li>Può essere forfettario? Sì, se rispetta i requisiti di legge.</li>



<li>È sempre più conveniente dell’agente? Dipende dal volume e dalla struttura.</li>



<li>Se assegno una zona diventa agente? Potenzialmente sì.</li>



<li>Se lavoro solo per una mandante? Non è vietato, ma aumenta il rischio riqualificazione.</li>



<li>Serve iscrizione al ruolo agenti? No.</li>



<li>Se fatturo poco pago comunque INPS? Sì, se iscritto alla gestione commercianti.</li>



<li>Può lavorare senza partita IVA? Solo in forma occasionale e con limiti.</li>



<li>L’INPS può contestare?Sì, se ravvisa abitualità.</li>



<li>L’azienda rischia qualcosa? Sì, in caso di riqualificazione.</li>



<li>È una scelta strategica o solo fiscale? Deve essere una scelta strutturale, non solo fiscale.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-recap-delle-fonti">RECAP DELLE FONTI</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Codice Civile, art. 1742</li>



<li>Codice Civile, art. 2195</li>



<li>Legge 204/1985 (agenti)</li>



<li>Legge 335/1995 (previdenza)</li>



<li>Legge 190/2014 (forfettario)</li>



<li>Orientamenti costanti della Corte di Cassazione sulla prevalenza della sostanza sulla forma nei rapporti di agenzia</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conclusioni">CONCLUSIONI</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il procacciatore d’affari non è una scorciatoia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È una&nbsp;<strong>struttura legittima</strong>, se coerente con la realtà operativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi opera in regime forfettario, può rappresentare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>una soluzione sostenibile</li>



<li>una gestione più leggera</li>



<li>una maggiore efficienza fiscale</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ma solo se costruita correttamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nome non basta.<br>La sostanza decide.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E quando la struttura è corretta, il procacciatore non è il “salvatore della patria”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È semplicemente una scelta intelligente.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S.A.S. con socio unico dopo sei mesi</title>
		<link>https://sdba.it/s-a-s-con-socio-unico-dopo-sei-mesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business management]]></category>
		<category><![CDATA[Company law]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdba.it/?p=12514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scioglimento automatico, responsabilità personale e rischio accertamenti fino a 500.000 € Se in una S.a.s. resta un solo socio e per 6 mesi non entra nessuno, la società si scioglie automaticamente. Non serve il notaio.Non serve assemblea.Non serve che tu lo voglia. Serve solo il tempo. Il problema non è lo scioglimento.Il problema è quello [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>Scioglimento automatico, responsabilità personale e rischio accertamenti fino a 500.000 €</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se in una S.a.s. resta un solo socio e per 6 mesi non entra nessuno, la società <strong>si scioglie automaticamente</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non serve il notaio.<br>Non serve assemblea.<br>Non serve che tu lo voglia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Serve solo il tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema non è lo scioglimento.<br>Il problema è quello che succede <strong>se fai finta di niente</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>continui a fatturare → responsabilità personale</li>



<li>non nomini il liquidatore → caos bancario e fiscale</li>



<li>non sistemi IVA e Redditi → accertamenti tra 3-4 anni</li>



<li>pensi che la cancellazione ti protegga → errore grave</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se sei accomandatario, rispondi con tutto il tuo patrimonio (art. 2318 c.c.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui non parliamo di 200 euro di diritto camerale.<br>Parliamo di case, immobili, affidamenti, conti correnti.</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-giorno-181-lo-scioglimento-e-automatico" data-level="2">GIORNO 181: LO SCIOGLIMENTO È AUTOMATICO</a></li><li><a href="#h-nomina-del-liquidatore-non-e-burocrazia" data-level="2">NOMINA DEL LIQUIDATORE: NON È BUROCRAZIA</a></li><li><a href="#h-gestione-fiscale-della-liquidazione" data-level="2">GESTIONE FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE</a></li><li><a href="#h-accertamento-dopo-cancellazione" data-level="2">ACCERTAMENTO DOPO CANCELLAZIONE</a></li><li><a href="#h-tabella-comparativa" data-level="2">TABELLA COMPARATIVA</a></li><li><a href="#h-12-domande-sporche" data-level="2">12 DOMANDE SPORCHE</a></li><li><a href="#h-riepilogo-fonti" data-level="2">RIEPILOGO FONTI</a></li><li><a href="#h-checklist-operativa-domattina" data-level="2">CHECKLIST OPERATIVA – DOMATTINA</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-giorno-181-lo-scioglimento-e-automatico">GIORNO 181: LO SCIOGLIMENTO È AUTOMATICO</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Art. 2272 n.4 c.c.</strong><br>Scioglimento per venir meno della pluralità dei soci non ricostituita entro 6 mesi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Art. 2323 c.c.</strong><br>La regola vale anche per la S.a.s.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non serve delibera.<br>Non serve atto notarile.<br>È un effetto di legge.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-ma-perche-l-imprenditore-lo-ignora">Ma perché l’imprenditore lo ignora?</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Perché pensa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“Finché fatturo sono vivo.”</li>



<li>“La CCIAA non mi ha scritto.”</li>



<li>“Il commercialista non mi ha parlato di urgenza.”</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Errore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal giorno 181 entri in <strong>fase di liquidazione</strong> (art. 2274 c.c.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Puoi solo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>incassare</li>



<li>pagare</li>



<li>chiudere</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se firmi nuovi contratti importanti, ti stai esponendo personalmente.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-visto-in-studio">VISTO IN STUDIO:</h5>



<p class="wp-block-paragraph">S.a.s. edilizia.<br>Socio unico da 8 mesi. Nessuna pratica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Firma appalto da 900.000 €.<br>Problemi di esecuzione. Debiti fornitori 320.000 €.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In giudizio emerge che la società era sciolta al momento della firma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Risultato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>responsabilità personale</li>



<li>ipoteca su immobile del socio</li>



<li>accordo transattivo oneroso</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Costo dell’inerzia: oltre 250.000 €.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-nomina-del-liquidatore-non-e-burocrazia">NOMINA DEL LIQUIDATORE: NON È BUROCRAZIA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il liquidatore è chi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chiude i rapporti</li>



<li>gestisce beni</li>



<li>firma dichiarazioni</li>



<li>dialoga con Fisco, INPS, banca</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Procedura concreta (cantiere)</h5>



<ol class="wp-block-list">
<li>Verbale socio unico:</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li>presa d’atto scioglimento ex art. 2272</li>



<li>nomina liquidatore</li>



<li>decorrenza</li>
</ul>



<ol class="wp-block-list">
<li>Deposito Registro Imprese:</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Modello S3</strong></li>



<li><strong>Intercalare P</strong></li>



<li>allegato verbale</li>



<li>pratica ComUnica</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nessun notaio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le 3 conseguenze se non lo fai</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Atti fuori liquidazione → responsabilità aggravata</li>



<li>Banca scopre incoerenza → revoca fidi</li>



<li>Dichiarazioni fiscali incoerenti → appigli per accertamenti</li>
</ol>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-visto-in-studio-problema-inps">VISTO IN STUDIO – PROBLEMA INPS</h5>



<p class="wp-block-paragraph">S.a.s. commercio.<br>Socio unico, attività di fatto ferma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mai fatta cessazione coerente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">INPS continua a iscriverlo come attivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Arrivano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>contributi minimi per 2 anni → 9.000 €</li>



<li>sanzioni e interessi</li>



<li>avviso di addebito</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Totale: 14.500 €.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Ma non lavoravo più.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non importa.<br>Per l’INPS eri vivo.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-gestione-fiscale-della-liquidazione">GESTIONE FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qui si perdono soldi veri.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Redditi SP</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Se ordinaria:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Quadro RF</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se semplificata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Quadro RG</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Attenzione a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>plusvalenze da realizzo beni</li>



<li>sopravvenienze</li>



<li>riparto ai soci</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Esempio reale</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Magazzino valore contabile 300.000 €<br>Venduto a 450.000 €</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plusvalenza: 150.000 €</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se mal gestita:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>recupero imposta</li>



<li>sanzione 90%</li>



<li>interessi</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Botta potenziale: oltre 300.000 €.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>IVA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dichiarazione IVA:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Quadro VL</strong></li>



<li><strong>Quadro VX</strong> (credito)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Credito IVA in liquidazione?<br>Rimborso = controllo quasi certo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la società è cancellata male, il contraddittorio diventa complicato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-accertamento-dopo-cancellazione">ACCERTAMENTO DOPO CANCELLAZIONE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 28 comma 4 D.Lgs. 175/2014</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai fini fiscali l’estinzione produce effetto dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Civilmente sei estinto.<br>Fiscalmente no.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dissenso tecnico</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cass. SS.UU. 6070-6071-6072/2013:<br>la cancellazione ha effetto estintivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Agenzia usa la norma del 2014 per notificare entro 5 anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel contenzioso si litiga su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>validità notifica</li>



<li>soggetto legittimato a impugnare</li>



<li>responsabilità dei soci</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Qui si vincono o si perdono cause importanti.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="h-visto-in-studio-accertamento-post-cancellazione">VISTO IN STUDIO – ACCERTAMENTO POST CANCELLAZIONE</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Società cancellata 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2024 accertamento IVA 2019:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>220.000 € imposta</li>



<li>198.000 € sanzioni</li>



<li>35.000 € interessi</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Totale: 453.000 €.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il cliente pensava di essere “chiuso”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo ridotto il danno, ma anni di contenzioso.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-tabella-comparativa">TABELLA COMPARATIVA</h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Aspetto</th><th>Liquidazione regolare</th><th>Inerzia totale</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nomina liquidatore</td><td>Sì</td><td>No</td></tr><tr><td>S3 depositato</td><td>Sì</td><td>No</td></tr><tr><td>Redditi SP coerente</td><td>Sì</td><td>Dichiarazioni normali</td></tr><tr><td>Credito IVA (VX)</td><td>Gestito</td><td>Rischio blocco</td></tr><tr><td>Cessazione P.IVA</td><td>Allineata</td><td>Disallineata</td></tr><tr><td>Banca</td><td>Informata</td><td>Revoca fidi</td></tr><tr><td>Rischio accertamento</td><td>Controllato</td><td>Esplosivo</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-12-domande-sporche">12 DOMANDE SPORCHE</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Se continuo a fatturare dopo i 6 mesi? → Rischio personale.</li>



<li>Posso sistemare tutto dopo 7 mesi con nuovo socio? → No.</li>



<li>Se non deposito nulla, è come se non fosse successo? → No.</li>



<li>La cancellazione mi salva? → No.</li>



<li>L’INPS si ferma da sola? → No.</li>



<li>Posso chiedere rimborso IVA tranquillo? → Dipende.</li>



<li>Se arriva accertamento chi impugna? → Tema tecnico delicato.</li>



<li>La banca può revocare? → Sì.</li>



<li>Il liquidatore rischia? → Sì, se gestisce male.</li>



<li>Se non c’è patrimonio, chi paga? → L’accomandatario.</li>



<li>Dopo quanti anni si prescrive? → Non brevi come credi.</li>



<li>Posso ignorare finché non arriva cartella? → È la strategia più costosa.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-riepilogo-fonti">RIEPILOGO FONTI</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&amp;art.idGruppo=291&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2272&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art. 2272 c.c.</a></li>



<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2323&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=294&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art. 2323 c.c.</a></li>



<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=294&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2318&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art. 2318 c.c.</a></li>



<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=291&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2274&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art. 2274 c.c.</a></li>



<li>Art. 28 co. 4 D.Lgs. 175/2014</li>



<li>Cass. SS.UU. 6070-6072/2013</li>



<li>DPR 322/1998 (dichiarazioni)</li>



<li>Normativa IVA (Quadri VL, VX)</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-checklist-operativa-domattina">CHECKLIST OPERATIVA – DOMATTINA</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Verifica data uscita socio.</li>



<li>Conta i 6 mesi.</li>



<li>Redigi verbale.</li>



<li>Deposita S3 + Intercalare P.</li>



<li>Analizza credito IVA (VX).</li>



<li>Controlla Redditi SP (RF/RG).</li>



<li>Sistema INPS.</li>



<li>Avvisa la banca prima che ti avvisi lei.</li>
</ol>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: COS&#8217;È, CHI LA PAGA E COME FUNZIONA (CON PROFILI CONTENZIOSI)</title>
		<link>https://sdba.it/autoliquidazione-inail-cose-chi-la-paga-e-come-funziona-con-profili-contenziosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdba.it/?p=12422</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’autoliquidazione INAIL rappresenta uno degli adempimenti annuali più rilevanti per le imprese italiane soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non si tratta di un tributo in senso stretto, bensì di un&#160;premio assicurativo obbligatorio&#160;che il datore di lavoro deve calcolare e versare autonomamente secondo il meccanismo previsto dal D.P.R. 30 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’autoliquidazione INAIL rappresenta uno degli adempimenti annuali più rilevanti per le imprese italiane soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta di un tributo in senso stretto, bensì di un&nbsp;<strong>premio assicurativo obbligatorio</strong>&nbsp;che il datore di lavoro deve calcolare e versare autonomamente secondo il meccanismo previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico INAIL).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante la sua natura previdenziale-assicurativa, l’autoliquidazione genera frequentemente dubbi applicativi, errori di calcolo e contenziosi, soprattutto con riferimento alla determinazione della base imponibile, all’inquadramento tariffario e alle oscillazioni del tasso per andamento infortunistico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il presente contributo analizza:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>cos’è l’autoliquidazione INAIL;</li>



<li>chi è obbligato al pagamento;</li>



<li>come si calcola il premio;</li>



<li>esempi pratici;</li>



<li>profili giurisprudenziali;</li>



<li>modalità di contestazione e ricorso;</li>



<li>termini e competenza giurisdizionale.</li>
</ul>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>INDICE</h2><ul><li><a href="#h-natura-giuridica-del-premio-inail" data-level="2">Natura giuridica del premio INAIL</a></li><li><a href="#h-chi-e-obbligato-al-pagamento" data-level="2">Chi è obbligato al pagamento</a></li><li><a href="#h-il-meccanismo-dell-autoliquidazione" data-level="2">Il meccanismo dell’autoliquidazione</a></li><li><a href="#h-determinazione-della-base-imponibile" data-level="2">Determinazione della base imponibile</a></li><li><a href="#h-inquadramento-tariffario" data-level="2">Inquadramento tariffario</a></li><li><a href="#h-oscillazione-del-tasso" data-level="2">Oscillazione del tasso</a></li><li><a href="#h-rateazione" data-level="2">Rateazione</a></li><li><a href="#h-esempi-pratici" data-level="2">Esempi pratici</a></li><li><a href="#h-profili-sanzionatori" data-level="2">Profili sanzionatori</a></li><li><a href="#h-come-contestare-l-inail-e-fare-ricorso" data-level="2">Come contestare l’INAIL e fare ricorso</a></li><li><a href="#h-ricorso-giudiziario" data-level="2">Ricorso giudiziario</a></li><li><a href="#h-q-amp-a-12-domande-frequenti" data-level="2">Q&amp;A – 12 domande frequenti</a></li><li><a href="#h-riepilogo-delle-fonti" data-level="2">Riepilogo delle fonti</a></li><li><a href="#h-conclusioni" data-level="2">Conclusioni</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-natura-giuridica-del-premio-inail">Natura giuridica del premio INAIL</h2>



<p class="wp-block-paragraph" id="h-natura-giuridica-del-premio-inailil-premio-inail-e-un-contributo-assicurativo-obbligatorio-non-un-imposta-la-sua-disciplina-principale-e-contenuta-nel">Il premio INAIL è un <strong>contributo assicurativo obbligatorio</strong>, non un’imposta. La sua disciplina principale è contenuta nel:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>D.P.R. 1124/1965</strong>&nbsp;(Testo Unico INAIL)</li>



<li>D.Lgs. 38/2000 (riforma del sistema assicurativo)</li>



<li>Tariffe dei premi approvate con D.M. 27 febbraio 2019</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione: Il premio INAIL ha natura di obbligazione ex lege a carattere pubblicistico con funzione assicurativa (Cass. civ., sez. lav., n. 17125/2015).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sua disciplina principale è contenuta nel:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>D.P.R. 1124/1965</strong>&nbsp;(Testo Unico INAIL)</li>



<li>D.Lgs. 38/2000 (riforma del sistema assicurativo)</li>



<li>Tariffe dei premi approvate con D.M. 27 febbraio 2019</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il premio INAIL ha natura di obbligazione ex lege a carattere pubblicistico con funzione assicurativa (Cass. civ., sez. lav., n. 17125/2015).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-chi-e-obbligato-al-pagamento">Chi è obbligato al pagamento</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Datori di lavoro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Che occupano lavoratori dipendenti in attività soggette a rischio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Artigiani</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Obbligati anche senza dipendenti (art. 4 D.P.R. 1124/1965).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Soci lavoratori</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Di cooperative.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Alcuni lavoratori autonomi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l’attività rientra tra quelle assicurabili. Sono invece normalmente esclusi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Liberi professionisti senza dipendenti</li>



<li>Attività non rientranti nel campo di applicazione del T.U.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-meccanismo-dell-autoliquidazione">Il meccanismo dell’autoliquidazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph" id="h-il-meccanismo-dell-autoliquidazionel-autoliquidazione-consiste-in">L’autoliquidazione consiste in:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Calcolo del premio a conguaglio sull’anno precedente;</li>



<li>Calcolo della rata anticipata per l’anno in corso;</li>



<li>Versamento entro il 16 febbraio.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Riferimenti normativi: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Art. 28 D.P.R. 1124/1965</li>



<li>Istruzioni operative INAIL annuali</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-determinazione-della-base-imponibile">Determinazione della base imponibile</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La base imponibile è costituita dalle&nbsp;<strong>retribuzioni effettivamente corrisposte</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha chiarito che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Devono essere incluse tutte le somme aventi natura retributiva ai fini previdenziali (Cass. n. 4671/2018).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono escluse somme meramente risarcitorie.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-inquadramento-tariffario">Inquadramento tariffario</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’INAIL assegna l’impresa a una voce di tariffa in base al rischio dell’attività (D.M. 27/02/2019).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Errore frequente: classificazione errata dell’attività prevalente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Giurisprudenza:</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’inquadramento deve basarsi sull’attività concretamente svolta (Cass. civ. n. 11061/2019).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-oscillazione-del-tasso">Oscillazione del tasso</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il tasso può variare in base:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Andamento infortunistico</li>



<li>Interventi migliorativi (modello OT23)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Riferimento: art. 23 D.M. 27/02/2019.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-rateazione">Rateazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile pagare in 4 rate trimestrali con interessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Base normativa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Art. 59, comma 19, L. 449/1997</li>



<li>Circolari INAIL annuali</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-esempi-pratici">Esempi pratici</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Caso 1 – Impresa edile</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Retribuzioni: €300.000<br>Tasso: 11‰<br>Premio: €3.300</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conguaglio + rata anticipata → versamento totale</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Caso 2 – Studio professionale con dipendenti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Retribuzioni: €100.000<br>Tasso: 4‰<br>Premio: €400</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Caso 3 – Artigiano senza dipendenti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Premio calcolato su minimale convenzionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-profili-sanzionatori">Profili sanzionatori</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Omesso versamento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sanzioni civili ex art. 116 L. 388/2000</li>



<li>Interessi di mora</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L’omessa dichiarazione delle retribuzioni comporta sanzione amministrativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-come-contestare-l-inail-e-fare-ricorso">Come contestare l’INAIL e fare ricorso</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Fase amministrativa</p>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Presentare istanza di riesame in autotutela;</li>



<li>Richiedere rettifica dell’inquadramento;</li>



<li>Contestare verbale ispettivo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non esiste un termine rigido per l’autotutela, ma è opportuno agire entro 30 giorni.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-ricorso-giudiziario">Ricorso giudiziario</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Competenza:<br>Tribunale ordinario – sezione lavoro</p>



<p class="wp-block-paragraph">Termine:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>3 anni per contributi (prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965)</li>



<li>40 giorni per opposizione a cartella esattoriale (D.Lgs. 46/1999)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Giurisprudenza rilevante:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. SS.UU. n. 10232/2003 (competenza giudice ordinario)</li>



<li>Cass. n. 17355/2014 (onere probatorio)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorso si propone con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Ricorso ex art. 442 c.p.c.</li>



<li>Rito del lavoro</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Onere della prova:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In capo all’INAIL per l’esistenza del credito</li>



<li>In capo al datore per eccezioni specifiche</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-12-domande-frequenti">Q&amp;A – 12 domande frequenti</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Il premio INAIL è una tassa? No, è un premio assicurativo obbligatorio.</li>



<li>Un professionista con un dipendente paga INAIL? Sì.</li>



<li>Se non ho infortuni pago lo stesso? Sì, salvo riduzioni.</li>



<li>L’INAIL può cambiare il mio tasso? Sì, per andamento infortunistico.</li>



<li>Posso rateizzare? Sì, in 4 rate.</li>



<li>Se sbaglio il calcolo? Possibile rettifica e sanzioni.</li>



<li>Posso chiedere rimborso? Sì, entro il termine prescrizionale.</li>



<li>La prescrizione è quinquennale? Per il premio INAIL è triennale (art. 112 T.U.).</li>



<li>Chi decide in caso di contenzioso? Tribunale ordinario – sezione lavoro.</li>



<li>Serve mediazione? No.</li>



<li>Posso fare autotutela prima del giudizio? Sì.</li>



<li>Il commercialista è obbligato a farla? No, l’adempimento può essere gestito direttamente dall’impresa.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-riepilogo-delle-fonti">Riepilogo delle fonti</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124</li>



<li>D.Lgs. 38/2000</li>



<li>D.M. 27 febbraio 2019 (Nuove Tariffe)</li>



<li>L. 388/2000 art. 116</li>



<li>L. 449/1997</li>



<li>D.Lgs. 46/1999</li>



<li>Cass. civ. n. 17125/2015</li>



<li>Cass. civ. n. 11061/2019</li>



<li>Cass. civ. n. 4671/2018</li>



<li>Cass. SS.UU. n. 10232/2003</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Dottrina:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>G. Santoro-Passarelli, Diritto della previdenza sociale</li>



<li>M. Persiani, Istituzioni di diritto della previdenza</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Prassi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Circolari INAIL annuali autoliquidazione</li>



<li>Istruzioni operative INAIL</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conclusioni">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’autoliquidazione INAIL rappresenta un adempimento tecnico ma centrale nella gestione del rischio aziendale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è un’imposta, non è un adempimento fiscale in senso stretto, ma è un obbligo assicurativo con rilevanti implicazioni economiche e giuridiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La corretta classificazione dell’attività, la determinazione della base imponibile e l’attenzione ai termini di ricorso sono elementi essenziali per evitare contenziosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La gestione consapevole dell’autoliquidazione consente non solo di adempiere correttamente, ma anche di ridurre il costo assicurativo attraverso strumenti premiali previsti dalla normativa vigente.</p>
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		<item>
		<title>Dividendi, riserve e regime PEX: chi incassa, socio uscente o socio entrante  e quanto paga di tasse?</title>
		<link>https://sdba.it/dividendi-riserve-e-regime-pex-chi-incassa-socio-uscente-o-socio-entrante-e-quanto-paga-di-tasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company law]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Perché nelle operazioni tra soci, spesso, gli equivoci costano più delle imposte Il problema non è la legge, è quello che si dà per scontato Nella pratica di studio, i contenziosi tra soci raramente nascono perché qualcuno ignora una norma. Nascono perché tutti pensano di sapere “come funziona”, ma nessuno ha mai messo le cose [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>Perché nelle operazioni tra soci, spesso, gli equivoci costano più delle imposte </em></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-problema-non-e-la-legge-e-quello-che-si-da-per-scontato">Il problema non è la legge, è quello che si dà per scontato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella pratica di studio, i contenziosi tra soci raramente nascono perché qualcuno ignora una norma. Nascono perché tutti pensano di sapere “come funziona”, ma nessuno ha mai messo le cose in fila prima di firmare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso tipico è sempre lo stesso.<br>Un socio entra o aumenta la partecipazione in corso d’anno. La società ha utili maturati negli anni precedenti, accantonati a riserva. Poco dopo arriva una distribuzione. A quel punto le domande iniziano a moltiplicarsi: chi ha diritto al dividendo? Conta da quando sono socio? Conta l’anno in cui l’utile è stato prodotto? E fiscalmente cambia qualcosa se ho comprato da poco?</p>



<p class="wp-block-paragraph">A complicare il quadro si inserisce quasi sempre la PEX, evocata come una sorta di lasciapassare fiscale universale, spesso fuori contesto. Il risultato è un mix pericoloso di convinzioni errate: chi pensa di avere diritto a utili “vecchi”, chi crede di essere tassato meno perché è socio da anni, chi confonde la tassazione del dividendo con quella della plusvalenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo articolo nasce per mettere ordine.<br>Non per fare teoria, ma per chiarire&nbsp;<strong>chi incassa</strong>,&nbsp;<strong>quando incassa</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>come viene tassato</strong>, distinguendo nettamente il piano civilistico da quello fiscale. Perché quando questi due piani si confondono, l’operazione – anche se formalmente corretta – rischia di costare molto più del previsto.</p>



<div class="wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents"><h2>Indice</h2><ul><li><a href="#h-il-problema-non-e-la-legge-e-quello-che-si-da-per-scontato" data-level="2">Il problema non è la legge, è quello che si dà per scontato</a></li><li><a href="#h-utile-riserva-e-dividendo-tre-concetti-diversi" data-level="2">Utile, riserva e dividendo: tre concetti diversi</a></li><li><a href="#h-chi-ha-diritto-ai-dividendi-la-regola-civilistica" data-level="2">Chi ha diritto ai dividendi: la regola civilistica</a></li><li><a href="#h-il-socio-uscente-e-le-riserve-lasciate-in-azienda" data-level="2">Il socio uscente e le riserve lasciate in azienda</a></li><li><a href="#h-tassazione-dei-dividendi-cosa-cambia-davvero" data-level="2">Tassazione dei dividendi: cosa cambia davvero</a></li><li><a href="#h-dividendi-e-pex-due-piani-distinti" data-level="2">Dividendi e PEX: due piani distinti</a></li><li><a href="#h-pex-e-stratificazione-delle-partecipazioni" data-level="2">PEX e stratificazione delle partecipazioni</a></li><li><a href="#h-dividendi-distribuiti-nello-stesso-anno-dell-acquisto" data-level="2">Dividendi distribuiti nello stesso anno dell’acquisto</a></li><li><a href="#h-errori-ricorrenti-nelle-operazioni-tra-soci" data-level="2">Errori ricorrenti nelle operazioni tra soci</a></li><li><a href="#h-checklist-operative" data-level="2">Checklist operative</a></li><li><a href="#h-conclusioni-operative" data-level="2">Conclusioni operative</a></li><li><a href="#h-riferimenti-normativi-dottrinali-e-di-prassi-sintesi" data-level="2">Riferimenti normativi, dottrinali e di prassi (sintesi)</a></li><li><a href="#h-q-amp-a-12-domande-frequenti" data-level="2">Q&amp;A – 12 domande frequenti</a></li></ul></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-utile-riserva-e-dividendo-tre-concetti-diversi">Utile, riserva e dividendo: tre concetti diversi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo errore, apparentemente banale, è usare queste parole come se fossero sinonimi. Non lo sono.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>utile d’esercizio</strong>&nbsp;è un dato contabile. Nasce dalla differenza tra ricavi e costi di un determinato esercizio. Finché resta tale, non attribuisce alcun diritto al socio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l’utile viene&nbsp;<strong>accantonato</strong>, diventa&nbsp;<strong>riserva</strong>. Può essere riserva legale, straordinaria o semplice utile portato a nuovo. In ogni caso entra a far parte del patrimonio netto della società. A quel punto non è più “dell’anno”, ma è patrimonio della società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il&nbsp;<strong>dividendo</strong>&nbsp;nasce solo con una delibera assembleare. Prima di quel momento non esiste alcun credito del socio verso la società. Non è una maturazione automatica, ma una scelta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa distinzione è fondamentale perché il diritto del socio non nasce quando l’utile viene prodotto, ma quando viene deliberata la distribuzione. Tutto il resto è un riflesso contabile, non giuridico.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-chi-ha-diritto-ai-dividendi-la-regola-civilistica">Chi ha diritto ai dividendi: la regola civilistica</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista civilistico la regola è chiara:&nbsp;<strong>ha diritto al dividendo chi è socio al momento della delibera</strong>, in proporzione alla quota posseduta in quel momento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non rileva:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>quando l’utile è stato prodotto;</li>



<li>da quanto tempo il socio detiene la partecipazione;</li>



<li>se l’utile si riferisce a esercizi precedenti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Conta solo la fotografia della compagine sociale alla data della delibera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo vale sia per gli utili dell’esercizio appena chiuso, sia – soprattutto – per le riserve formatesi negli anni precedenti. Non esiste, salvo patto contrario, un criterio di pro-rata temporis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto che spesso sorprende è proprio questo:<br>un soggetto può entrare oggi in una società e domani incassare utili accantonati cinque anni prima, se è socio al momento della delibera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se questa conseguenza non è voluta, deve essere regolata&nbsp;<strong>a monte</strong>, nei patti tra soci o nel contratto di cessione. La legge, da sola, non “protegge” nessuno dei due lati.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-socio-uscente-e-le-riserve-lasciate-in-azienda"><strong>Il socio uscente e le riserve lasciate in azienda</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qui si annida uno dei fraintendimenti più pericolosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando un socio vende la propria partecipazione e la società ha riserve rilevanti, quelle riserve&nbsp;<strong>non spariscono</strong>. Restano nel patrimonio netto e incidono sul valore della quota.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In termini economici, il socio uscente si fa pagare quelle riserve&nbsp;<strong>nel prezzo di vendita</strong>, anche se non sono mai state distribuite come dividendi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esistono due modelli tipici:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>riserve incluse nel prezzo di cessione;</li>



<li>distribuzione dei dividendi prima del closing, con conseguente riduzione del patrimonio netto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Entrambe le soluzioni sono legittime. Ciò che non è legittimo, o meglio, non è prudente, è non scegliere. Perché se il prezzo non riflette le riserve e queste vengono poi distribuite al nuovo socio, il conflitto è praticamente garantito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In studio vediamo spesso soci usciti convinti di “avere ancora diritto” a utili lasciati in azienda. In realtà quel diritto è stato monetizzato – o perso – nel prezzo, non dopo.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-tassazione-dei-dividendi-cosa-cambia-davvero">Tassazione dei dividendi: cosa cambia davvero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qui occorre separare nettamente le posizioni soggettive.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Persona fisica</strong><br>Il dividendo è tassato con ritenuta del 26%, normalmente a titolo d’imposta. L’incasso è netto, definitivo, e non rileva la durata del possesso della partecipazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Società di capitali (IRES)</strong><br>Il dividendo concorre al reddito solo per il 5%, mentre il 95% è escluso. L’effetto pratico è una tassazione molto contenuta, ma attenzione: non è un’esenzione totale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Società di persone o trasparenza</strong><br>Qui il quadro cambia e va analizzato caso per caso. La tassazione si riflette sui soci e può produrre effetti molto diversi rispetto a una holding IRES. In nessuno di questi casi la durata del possesso incide sulla tassazione del dividendo. Questo è un punto che va chiarito una volta per tutte.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-dividendi-e-pex-due-piani-distinti">Dividendi e PEX: due piani distinti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La PEX riguarda&nbsp;<strong>la plusvalenza da cessione della partecipazione</strong>, non il dividendo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il dividendo è una rendita.<br>La PEX è una regola sull’uscita dal capitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Confonderle è uno degli errori più frequenti. Il requisito dei 12 mesi non ha alcuna rilevanza ai fini della tassazione dei dividendi. Serve solo per stabilire se, al momento della vendita, la plusvalenza possa beneficiare del regime di esenzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-pex-e-stratificazione-delle-partecipazioni">PEX e stratificazione delle partecipazioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando una partecipazione viene acquistata in più momenti, la PEX si valuta&nbsp;<strong>per strati</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se ho il 20% da oltre 12 mesi e compro un ulteriore 10% oggi, e vendo tutto domani, la plusvalenza va scomposta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la quota “vecchia” può beneficiare della PEX;</li>



<li>la quota “nuova” no.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non esiste una “media temporale” né una sanatoria automatica. La stratificazione è reale e va gestita consapevolmente, soprattutto nelle operazioni di exit.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-dividendi-distribuiti-nello-stesso-anno-dell-acquisto">Dividendi distribuiti nello stesso anno dell’acquisto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta, qui, è secca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il socio è una società IRES, il dividendo è tassato 95/5&nbsp;<strong>su tutto</strong>, senza segmentazioni temporali.<br>Se il socio è una persona fisica, il 26% si applica&nbsp;<strong>su tutto</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non esistono frazionamenti legati alla data di acquisto della partecipazione. L’unico elemento che conta è la titolarità al momento della delibera.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-errori-ricorrenti-nelle-operazioni-tra-soci">Errori ricorrenti nelle operazioni tra soci</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella pratica, gli errori più frequenti sono sempre gli stessi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>confondere utili, riserve e dividendi;</li>



<li>non valorizzare le riserve nel prezzo di vendita;</li>



<li>dare per scontata la PEX;</li>



<li>non coordinare delibere e closing;</li>



<li>affidarsi a “prassi di fatto” invece che a patti scritti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sono errori che non dipendono dalla complessità della norma, ma dalla mancanza di metodo.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-checklist-operative">Checklist operative</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se sto comprando quote</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>analizzo patrimonio netto e riserve;</li>



<li>verifico politica dei dividendi;</li>



<li>controllo cosa è scritto su utili pregressi;</li>



<li>distinguo chiaramente dividendo e prezzo;</li>



<li>valuto la fiscalità del percipiente;</li>



<li>considero la PEX solo in prospettiva di exit.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se sto vendendo quote</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>verifico se il prezzo incorpora le riserve;</li>



<li>valuto se conviene un dividendo prima del closing;</li>



<li>controllo la maturazione del requisito PEX;</li>



<li>evito aspettative “postume”.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conclusioni-operative">Conclusioni operative</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La fiscalità, da sola, non basta.<br>Serve una lettura integrata: diritto societario, numeri, tempi e obiettivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando queste cose vengono chiarite prima, le operazioni scorrono. Quando vengono date per scontate, diventano terreno di scontro. E quasi mai vince chi ha “ragione”, ma chi ha scritto meglio.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-riferimenti-normativi-dottrinali-e-di-prassi-sintesi">Riferimenti normativi, dottrinali e di prassi (sintesi)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Codice civile, <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-iii/art2478bis.html">artt. 2433, 2478-bis</a></li>



<li>TUIR, artt. 44, 47, 58, 87, 89</li>



<li>Circolari Agenzia delle Entrate su dividendi e PEX</li>



<li>Prassi consolidata su titolarità alla data di delibera</li>



<li>Dottrina prevalente su stratificazione delle partecipazioni</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-12-domande-frequenti">Q&amp;A – 12 domande frequenti</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Posso incassare dividendi su utili maturati prima del mio ingresso?</strong><br>Sì, se sei socio al momento della delibera.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Conta da quanto tempo sono socio?</strong><br>No, per il dividendo non conta.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Il dividendo matura automaticamente?</strong><br>No, serve una delibera.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. Le riserve sono “mie” come socio?</strong><br>No, sono patrimonio della società finché non distribuite.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. Se vendo le quote, perdo le riserve?</strong><br>No, le monetizzi nel prezzo, se correttamente valorizzate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6. La PEX si applica ai dividendi?</strong><br>No, solo alle plusvalenze da cessione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>7. Serve il requisito dei 12 mesi per incassare dividendi?</strong><br>No.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>8. Se compro quote in più momenti, la PEX si spezza?</strong><br>Sì, per strati.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>9. I dividendi si segmentano per periodo di possesso?</strong><br>No.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>10. Posso fare dividendi prima del closing?</strong><br>Sì, se deliberati correttamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>11. È meglio dividendo o prezzo più alto?</strong><br>Dipende da fiscalità, numeri e obiettivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>12. Dove nascono i contenziosi tra soci?</strong><br>Nelle cose non scritte.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Recesso ed esclusione: liquidazione del socio, valore della quota e criteri di valutazione dell&#8217;azienda.</title>
		<link>https://sdba.it/recesso-ed-esclusione-liquidazione-del-socio-valore-della-quota-e-criteri-di-valutazione-dellazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 07:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Valutazione della partecipazione in caso di uscita del socio di minoranza, problemi di liquidità e conseguenze operative fino alla vendita dell’azienda. Introduzione Nella vita di un’impresa, soprattutto nelle società a base familiare o con pochi soci, l’uscita di un socio rappresenta uno dei momenti più delicati e meno standardizzabili. Non tanto per la difficoltà tecnica [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Valutazione della partecipazione in caso di uscita del socio di minoranza, problemi di liquidità e conseguenze operative fino alla vendita dell’azienda. </p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-introduzione">Introduzione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella vita di un’impresa, soprattutto nelle società a base familiare o con pochi soci, l’uscita di un socio rappresenta uno dei momenti più delicati e meno standardizzabili. Non tanto per la difficoltà tecnica dell’operazione, quanto per le implicazioni che essa produce sugli equilibri societari, finanziari e personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella pratica professionale, l’uscita di un socio di minoranza raramente è un fatto improvviso. È quasi sempre l’esito di un percorso graduale, fatto di segnali, incomprensioni, divergenze di visione o semplicemente di un mutamento delle aspettative. Il socio non si riconosce più nella gestione, non condivide le scelte strategiche o percepisce un rischio crescente sul futuro della società, rischio che non è più disposto a sostenere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, la richiesta di uscita non nasce da un intento speculativo. Al contrario, è spesso una scelta prudenziale. Il socio preferisce monetizzare oggi, anche accettando una valorizzazione meno ambiziosa, piuttosto che restare esposto a decisioni che non controlla e che potrebbero compromettere il valore nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È da questo momento che la questione diventa complessa. Perché uscire da una società non significa solo stabilire un valore teorico, ma individuare una soluzione concreta che sia sostenibile per tutte le parti coinvolte. Ed è qui che la valutazione d’azienda smette di essere un esercizio astratto e diventa uno strumento di governo del conflitto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-caso-tipico-il-socio-di-minoranza-che-vuole-uscire">Il caso tipico: il socio di minoranza che vuole uscire</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso più ricorrente è quello del socio di minoranza che non ha ruoli gestionali rilevanti e non esercita un controllo effettivo sulla società. Spesso si tratta di un socio storico, talvolta un familiare, che ha partecipato alla crescita dell’impresa ma che, col tempo, ha visto ridursi la propria influenza decisionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il socio percepisce di non avere più strumenti per incidere sulle scelte strategiche e teme che il valore della propria partecipazione dipenda da decisioni che non condivide. In questi contesti, restare significa accettare un rischio che non sente più proprio. Uscire significa rinunciare al potenziale futuro in cambio di certezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dall’altra parte, i soci rimasti e il management tendono a leggere la situazione in modo diverso. L’azienda continua a operare, genera reddito, ha progetti di sviluppo. Perché riconoscere oggi un valore che non tiene conto di ciò che potrà accadere domani?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa divergenza di visione non è patologica. È fisiologica. Ma se non viene affrontata con metodo, rischia di degenerare rapidamente in conflitto aperto.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-recesso-ed-esclusione-cosa-cambia-davvero">Recesso ed esclusione: cosa cambia davvero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista giuridico, recesso ed esclusione sono istituti distinti. Il recesso è una scelta del socio, l’esclusione è una decisione della società. Dal punto di vista economico e valutativo, però, le conseguenze sono molto simili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In entrambi i casi, il socio esce dalla compagine sociale e ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione. Non si tratta di una vendita sul mercato, ma dello scioglimento di un rapporto sociale. Questo aspetto è centrale e spesso sottovalutato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Confondere la liquidazione della quota con una cessione dell’azienda o con un’operazione di M&amp;A significa applicare criteri e logiche che non sono coerenti con la fattispecie. È uno degli errori più frequenti e più dannosi, perché genera aspettative irrealistiche e irrigidisce le posizioni delle parti.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-uscire-da-una-societa-non-e-vendere-un-azienda">Uscire da una società non è vendere un’azienda</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella liquidazione della quota non c’è un mercato, non c’è concorrenza tra acquirenti e non c’è un premio per il controllo. Il socio non vende l’azienda a un terzo disposto a scommettere sul futuro. Scioglie un vincolo partecipativo e chiede di essere liquidato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo comporta conseguenze importanti sul piano valutativo. Il valore da riconoscere al socio uscente non può essere costruito come se ci fosse un acquirente disposto a pagare per il potenziale futuro dell’azienda. Quel potenziale resta in capo ai soci che rimangono e che continuano ad assumersi il rischio d’impresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando questa distinzione non viene compresa, la valutazione diventa terreno di scontro più che strumento di composizione.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-vero-nodo-fiducia-governance-e-rischio-futuro">Il vero nodo: fiducia, governance e rischio futuro</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dietro la richiesta di uscita di un socio c’è quasi sempre un tema di fiducia. Il socio uscente non contesta tanto i numeri storici, quanto la capacità futura della governance di preservare e accrescere il valore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo rischio, per quanto non sempre quantificabile in modo puntuale, è reale. Ignorarlo significa costruire una valutazione astratta, che difficilmente verrà accettata. In questi contesti, il valore non è solo una questione di numeri, ma di equilibrio tra rischio e responsabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il socio che esce non vuole più assumere il rischio futuro. Continuare a valorizzare la sua quota come se restasse esposto a quel rischio significa fraintendere la natura stessa dell’uscita.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-i-criteri-di-valutazione-nei-casi-di-uscita-del-socio">I criteri di valutazione nei casi di uscita del socio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In teoria, i metodi valutativi disponibili sono numerosi. In pratica, non tutti sono adatti ai casi di recesso o di esclusione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I metodi basati su flussi futuri, come il Discounted Cash Flow, presuppongono ipotesi condivise, stabilità gestionale e fiducia nel piano industriale. Quando il socio esce proprio perché non condivide queste ipotesi, il metodo perde neutralità e diventa fragile anche sul piano probatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I multipli di mercato, a loro volta, possono essere utili come riferimento o come elemento di confronto, ma non rappresentano una base solida per la liquidazione di una quota interna, in assenza di un mercato e di un trasferimento di controllo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi contesti, il metodo valutativo non deve massimizzare il valore teorico, ma costruire un valore equo, coerente e sostenibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-perche-il-metodo-patrimoniale-misto-e-spesso-il-piu-adatto">Perché il metodo patrimoniale misto è spesso il più adatto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella pratica professionale, il metodo patrimoniale misto rappresenta spesso il punto di equilibrio migliore. Parte da una base concreta, il patrimonio rettificato, e riconosce l’avviamento solo quando esistono le condizioni per farlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio consente di evitare due estremi ugualmente problematici: da un lato la rigidità del patrimoniale puro, che rischia di sottovalutare aziende operative; dall’altro l’eccessiva proiezione nel futuro tipica dei metodi reddituali e finanziari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il metodo patrimoniale misto non promette il futuro. Fotografa il presente tenendo conto del passato. È proprio questa caratteristica che lo rende più accettabile per il socio uscente e più difendibile per la società.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-avviamento-quando-esiste-e-quando-no">Avviamento: quando esiste e quando no</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’avviamento è uno degli elementi più delicati della valutazione. Non è un dato automatico e non può essere riconosciuto per il solo fatto che l’azienda sia operativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esiste avviamento quando l’impresa dimostra, in modo stabile e ripetibile, una capacità di generare redditi superiori alla normale remunerazione dei fattori produttivi. Non esiste quando i risultati dipendono da condizioni contingenti, da singole persone o da scenari futuri incerti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attribuire avviamento sulla base di promesse o piani industriali non condivisi significa trasferire sul presente un rischio che il socio uscente non è più disposto a sopportare.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-problema-che-pochi-considerano-liquidare-significa-pagare">Il problema che pochi considerano: liquidare significa pagare</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Stabilire un valore è solo il primo passo. Il secondo, spesso più complesso, è trovare le risorse per pagarlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle medie imprese italiane, la liquidità è spesso limitata. Gli utili vengono reinvestiti, la cassa è destinata alla gestione operativa e i soci persone fisiche raramente dispongono di risorse personali sufficienti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo crea un corto circuito: l’azienda può avere un valore significativo, ma non essere in grado di sostenere l’esborso necessario per liquidare il socio senza compromettere la continuità.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-quando-la-liquidazione-mette-a-rischio-la-continuita-aziendale">Quando la liquidazione mette a rischio la continuità aziendale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se per liquidare il socio la società deve indebitarsi, il debito non finanzia investimenti o crescita, ma serve solo a risolvere un problema proprietario. Dal punto di vista finanziario, è un debito “sterile”, che peggiora gli equilibri e aumenta il rischio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molti imprenditori si rendono conto solo in questa fase che la liquidazione, pur teoricamente corretta, è praticamente insostenibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-le-alternative-teoriche-e-i-loro-limiti">Le alternative teoriche e i loro limiti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’ingresso di un nuovo socio che rilevi la quota del socio uscente viene spesso considerato una soluzione. Tuttavia, l’ingresso di un socio di minoranza molto liquido può alterare profondamente gli equilibri interni, soprattutto nelle strutture familiari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un socio finanziariamente forte ma privo di controllo tende a richiedere tutele, diritti e garanzie che modificano la governance e aumentano la conflittualità. In molti casi, questa soluzione viene percepita come peggiore della vendita integrale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-dalla-liquidazione-alla-vendita-integrale-dell-azienda">Dalla liquidazione alla vendita integrale dell’azienda</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando né la liquidazione né l’ingresso di un nuovo socio sono sostenibili, si arriva spesso alla vendita dell’intera azienda. Non perché sia la soluzione migliore, ma perché è l’unica praticabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta di uscita di un socio diventa così l’innesco di una cessione non pianificata, spesso in un momento non ottimale e in condizioni meno favorevoli.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-vendere-tutto-non-per-scelta-ma-per-mancanza-di-opzioni">Vendere tutto non per scelta, ma per mancanza di opzioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Molte aziende non vengono vendute per strategia, ma per mancanza di alternative tecniche. La vendita diventa una risposta a un problema societario e finanziario, non una decisione industriale ponderata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo è uno degli aspetti più critici, perché comporta spesso una distruzione di valore che avrebbe potuto essere evitata</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-il-ruolo-del-professionista">Il ruolo del professionista</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In questi passaggi non serve qualcuno che si limiti a “fare una valutazione”. Serve un professionista che sappia leggere il contesto, mediare tra le parti e costruire soluzioni sostenibili, con un orientamento chiaro alla protezione e conservazione del valore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È un lavoro che richiede esperienza su molti casi simili e una visione integrata tra diritto, finanza e buon senso.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-quadro-normativo-dottrina-giurisprudenza-e-prassi">Quadro normativo, dottrina, giurisprudenza e prassi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La disciplina del recesso e dell’esclusione del socio trova il suo fondamento negli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile per le società per azioni e nell’articolo 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata, che riconoscono al socio uscente il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo un valore equo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La dottrina aziendalistica e valutativa, con riferimento agli studi di Guatri, Bini e Onesti, nonché ai Principi Italiani di Valutazione dell’OIV, chiarisce che la valutazione della quota in questi casi non coincide con una valutazione di mercato, ma deve essere coerente con lo scioglimento del rapporto sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza, anche di legittimità, ha più volte affermato la necessità di adottare criteri ragionevoli e prudenziali, evitando valorizzazioni fondate esclusivamente su aspettative future non condivise. La prassi notarile e peritale privilegia approcci patrimoniali rettificati o misti per ridurre il rischio di contenzioso e preservare la continuità aziendale.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-q-amp-a-domande-ricorrenti">Q&amp;A – Domande ricorrenti</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Il socio ha diritto al valore futuro dell’azienda?  No. Ha diritto a un valore equo coerente con l’uscita dal rapporto sociale.</li>



<li>Il DCF è obbligatorio? No. È uno dei metodi possibili, ma spesso non è il più adatto.</li>



<li>L’avviamento va sempre riconosciuto? No. Solo se effettivamente dimostrabile.</li>



<li>È possibile liquidare la quota nel tempo? Sì, se compatibile con la continuità aziendale.</li>



<li>La banca finanzia la liquidazione del socio? Non sempre, perché si tratta di debito non produttivo.</li>



<li>Il recesso esclude la prelazione? Sì. Il recesso non è una compravendita.</li>



<li>L’esclusione cambia i criteri di valutazione? No, i criteri restano sostanzialmente analoghi.</li>



<li>Un socio di minoranza può bloccare la liquidazione? Dipende dallo statuto e dalla situazione concreta.</li>



<li>È meglio liquidare il socio o vendere l’azienda? Dipende dalla sostenibilità finanziaria e dagli obiettivi.</li>



<li>I conflitti familiari incidono sul valore? Incidono sul rischio e quindi sulle valutazioni.</li>



<li>Quando il contenzioso diventa inevitabile? Quando manca una valutazione credibile e condivisibile.</li>



<li>Quando è opportuno farsi assistere? Subito, prima che il problema diventi irreversibile.</li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ol start="1" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>
</blockquote>
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		<title>PEC dell&#8217;amministratore al Registro Imprese: sei in regola?</title>
		<link>https://sdba.it/pec-dellamministratore-al-registro-imprese-sei-in-regola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Business management]]></category>
		<category><![CDATA[Company law]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’obbligo per le società di dotarsi di un indirizzo PEC è ormai ben conosciuto. Meno noto, invece, è che anche l&#8217;amministratore – in quanto persone fisiche – sono tenuti a comunicare un proprio domicilio digitale personale al Registro delle Imprese. Questo adempimento, introdotto dalla normativa del 2025, non è una semplice formalità. In caso di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’obbligo per le società di dotarsi di un indirizzo PEC è ormai ben conosciuto. Meno noto, invece, è che anche l&#8217;amministratore – in quanto persone fisiche – sono tenuti a comunicare un proprio domicilio digitale personale al Registro delle Imprese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo adempimento, introdotto dalla normativa del 2025, non è una semplice formalità. In caso di mancata comunicazione, l’ufficio del Registro può irrogare sanzioni e persino assegnare d’ufficio un indirizzo PEC.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cos-e-il-domicilio-digitale-dell-amministratore"><strong>Cos’è il domicilio digitale dell’amministratore</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il domicilio digitale corrisponde a una casella PEC personale, nominativa, intestata all’amministratore. Deve essere riferibile in modo univoco alla persona fisica, indipendentemente dalla società in cui ricopre incarichi. Non può coincidere con l’indirizzo PEC della società, né con quello dello studio professionale di riferimento. Segue l’amministratore in tutte le cariche esercitate.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-le-fonti-normative"><strong>Le fonti normative</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’obbligo è stato introdotto con l’articolo 1, comma 860 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), e chiarito dalla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 43836 del 12 marzo 2025. Tra i riferimenti utili anche lo Studio CNN 109/2021/I del Notariato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cosa-richiede-il-registro-delle-imprese"><strong>Cosa richiede il Registro delle Imprese</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Gli uffici camerali stanno verificando la correttezza dei domicili digitali comunicati. Le pratiche vengono sospese o respinte se il domicilio digitale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non è intestato personalmente all’amministratore,</li>



<li>è utilizzato per più società (nel caso delle imprese),</li>



<li>è riferibile a terzi, ad esempio a uno studio di commercialisti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi criteri sono specificati dalla Lettera-Circolare MISE del 2 aprile 2013 (prot. 005368), dalla Circolare MISE n. 3670/C del 23 giugno 2014 e dalla Direttiva congiunta MISE – Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-un-errore-da-evitare"><strong>Un errore da evitare</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio pratico segnalato dal Registro Imprese di Lecco riguarda l’uso della PEC dello studio del commercialista per la comunicazione societaria. In quel caso, la pratica è stata sospesa con la motivazione che l’indirizzo non era nella titolarità esclusiva dell’impresa. È importante distinguere: per le società è obbligatorio un indirizzo dedicato; per la persona fisica, invece, è corretto usare lo stesso indirizzo PEC anche per più società, purché intestato all’amministratore e non condiviso.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-consiglio-operativo"><strong>Consiglio operativo</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per essere in regola, è necessario attivare una PEC personale, intestata direttamente all’amministratore, e comunicarla al Registro delle Imprese per ciascuna carica ricoperta. Va evitato l’uso di indirizzi PEC riferibili a soggetti terzi o condivisi.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-scadenze-e-sanzioni"><strong>Scadenze e sanzioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 30 giugno 2025. In caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni amministrative e l’assegnazione automatica di un domicilio digitale da parte dell’ufficio competente.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-approfondimenti-utili"><strong>Approfondimenti utili</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la guida ufficiale di Infocamere, la Circolare MISE 3670/C, gli approfondimenti di Unioncamere e gli articoli di riferimento del Sole 24 Ore.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-serve-supporto"><strong>Serve supporto?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se hai dubbi su come attivare una PEC personale, o se vuoi verificare di essere in regola con le nuove disposizioni, contattaci. Una verifica oggi può evitare sanzioni e ritardi domani.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="975" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-975x1024.jpeg" alt="PEC dell'amministratore obbligatoria al Registro Imprese" class="wp-image-11665" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-975x1024.jpeg 975w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-286x300.jpeg 286w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552-768x807.jpeg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743605038552.jpeg 1202w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-approfondimenti-e-link-utili"><strong>Approfondimenti e link utili</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1"><a href="https://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/viewGuidaPdf.action">Guida ufficiale Infocamere sulla PEC</a></li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-2"><a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-3670.pdf">Circolare MISE 3670/C (PDF)</a></li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3"><a href="https://sni.unioncamere.it/index.php/notizie/obbligo-pec-gli-amministratori-delle-societa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Approfondimento Unioncamere: PEC soggetti con cariche</a></li>



<li class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-4"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-ecco-come-ricevere-solo-la-pec-atti-avvisi-e-cartelle-AG3zz8TD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Articolo del Sole 24 Ore</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Conferimento di partecipazioni: ridurre il carico fiscale o proteggere il patrimonio?</title>
		<link>https://sdba.it/conferimento-di-partecipazioni-ridurre-il-carico-fiscale-o-proteggere-il-patrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business management]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione del patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel contesto di una riorganizzazione patrimoniale, il conferimento di partecipazioni in una società di nuova costituzione (cosiddetta NEWCO) da parte di una persona fisica è un&#8217;operazione ricorrente. Gli obiettivi possono essere diversi: valorizzare un asset, pianificare una futura cessione, oppure proteggere il patrimonio in ottica familiare o generazionale. La domanda centrale è se convenga realizzare [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nel contesto di una riorganizzazione patrimoniale, il conferimento di partecipazioni in una società di nuova costituzione (cosiddetta NEWCO) da parte di una persona fisica è un&#8217;operazione ricorrente. Gli obiettivi possono essere diversi: valorizzare un asset, pianificare una futura cessione, oppure proteggere il patrimonio in ottica familiare o generazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda centrale è se convenga realizzare subito la plusvalenza in capo alla persona fisica o farla emergere successivamente in capo a una società, sfruttando il regime della Participation Exemption (PEX) e i vantaggi del reddito d&#8217;impresa.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-situazione-di-partenza"><strong>La situazione di partenza</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Si consideri il caso di un soggetto che detiene partecipazioni dal valore nominale di 10.000 euro, il cui valore di mercato è salito a 3 milioni di euro. Il soggetto decide di conferirle in una NEWCO.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conferimento-a-valore-di-mercato"><strong>Conferimento a valore di mercato</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel primo scenario, le partecipazioni vengono conferite al valore normale (cioè al valore di mercato). In questo caso, il conferente – persona fisica – realizza una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra valore di mercato e valore fiscale, ossia 2.990.000 euro. Tale importo viene tassato con aliquota del 26%, secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del TUIR. L’imposta, pari a circa 777.400 euro, è dovuta direttamente dalla persona fisica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista contabile, la NEWCO iscriverà 10.000 euro a capitale sociale e 2.990.000 euro a riserva da sovrapprezzo. Il nuovo costo fiscale delle partecipazioni nella NEWCO sarà pari al valore di mercato, ovvero 3 milioni di euro.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-conferimento-a-valore-nominale-e-plusvalenza-in-capo-alla-societa"><strong>Conferimento a valore nominale e plusvalenza in capo alla società</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In alternativa, è possibile effettuare il conferimento a valore nominale, cioè al valore originario di 10.000 euro. In questo modo, non si genera alcuna plusvalenza imponibile per la persona fisica. Sarà poi la società conferitaria (la SRL) a realizzare la plusvalenza al momento dell’eventuale cessione delle partecipazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la SRL rispetta i requisiti dell’articolo 87 del TUIR (Participation Exemption), il 95% della plusvalenza è escluso da imposizione e solo il 5% è imponibile. Applicando questo principio, la base imponibile sarà di 149.500 euro, tassata con IRES al 24%, per un’imposta di circa 35.880 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in cui la società decida di distribuire l’utile come dividendo, sulla somma distribuita alla persona fisica (pari a circa 2.954.120 euro) si applicherà una ritenuta del 26%, per un’ulteriore imposta pari a circa 767.071 euro. In totale, la somma delle imposte in capo alla SRL e al socio ammonta a circa 802.951 euro.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-differenze-sostanziali-il-soggetto-passivo-d-imposta"><strong>Differenze sostanziali: il soggetto passivo d’imposta</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel primo scenario, l’imposta è immediatamente dovuta dalla persona fisica. Nel secondo, l’imposizione è trasferita alla società, e la tassazione del socio avviene solo se e quando vengono distribuiti gli utili. È possibile rinviare la distribuzione, limitarla o evitarla del tutto, con evidenti vantaggi in ottica patrimoniale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo secondo approccio consente di separare il valore conferito dal patrimonio personale del socio, proteggendolo da eventi pregiudizievoli (come contenziosi, separazioni, successioni). Inoltre, offre maggiori possibilità di pianificazione in ambito familiare e societario.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-considerazioni-conclusive"><strong>Considerazioni conclusive</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’obiettivo principale è ottenere liquidità nell’immediato, la realizzazione della plusvalenza in capo alla persona fisica può essere la scelta più diretta, pur con un impatto fiscale elevato. Se invece si intende proteggere e gestire il patrimonio nel tempo, attraverso una struttura più efficiente, la costituzione di una SRL con conferimento nominale e applicazione del regime PEX risulta spesso preferibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-serve-una-valutazione-su-misura"><strong>Serve una valutazione su misura?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni caso ha caratteristiche fiscali, patrimoniali e familiari specifiche. Se si desidera valutare una struttura efficace per conferire partecipazioni, gestire le plusvalenze o costruire una holding familiare, è possibile contattarci. Analizziamo insieme la soluzione più adatta, sostenibile e coerente con i tuoi obiettivi di lungo periodo.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="681" height="1024" src="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743600179315-681x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-11659" srcset="https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743600179315-681x1024.jpeg 681w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743600179315-200x300.jpeg 200w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743600179315-768x1155.jpeg 768w, https://sdba.it/wp-content/uploads/2025/04/1743600179315.jpeg 800w" sizes="(max-width: 681px) 100vw, 681px" /></figure>



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		<title>Crisi d&#8217;impresa e diritto fallimentare: come tutelarsi e ripartire</title>
		<link>https://sdba.it/crisi-dimpresa-e-diritto-fallimentare-come-tutelarsi-e-ripartire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 12:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La crisi d&#8217;impresa e il conseguente fallimento sono un fenomeno complesso che può colpire qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalle dimensioni dell&#8217;azienda. Con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d&#8217;Impresa e dell&#8217;Insolvenza (CCII), le normative riguardanti il diritto fallimentare in Italia sono state riformate per offrire maggiore protezione agli imprenditori in difficoltà. In questo articolo, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-16 wp-block-paragraph">La crisi d&#8217;impresa e il conseguente fallimento sono un fenomeno complesso che può colpire qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalle dimensioni dell&#8217;azienda. Con l&#8217;entrata in vigore del <strong>nuovo Codice della Crisi d&#8217;Impresa e dell&#8217;Insolvenza (CCII)</strong>, le normative riguardanti il diritto fallimentare in Italia sono state riformate per offrire maggiore protezione agli imprenditori in difficoltà. In questo articolo, esploreremo i diritti degli imprenditori in caso di crisi e le procedure disponibili per limitare i danni e ripartire.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Liquidazione giudiziale</strong></h5>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine &#8220;fallimento&#8221; è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, una procedura che mira a garantire la massima tutela dei creditori e a gestire in modo ordinato il patrimonio dell&#8217;imprenditore in crisi. L&#8217;obiettivo principale è quello di massimizzare il valore dell&#8217;azienda e facilitare la distribuzione equa delle risorse tra i creditori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa riforma ha introdotto principi chiave, come la prevenzione e la celerità delle procedure, consentendo agli imprenditori di affrontare la crisi in modo più efficace e meno traumatico.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Procedure concorsuali</strong></h5>



<p class="wp-block-paragraph">Il CCII introduce diverse procedure concorsuali che consentono agli imprenditori di affrontare la crisi in modo strutturato. Tra queste, la<strong> composizione negoziata della crisi</strong> è una delle più innovative. Essa permette all&#8217;imprenditore di avviare un dialogo con i creditori per trovare un accordo che possa evitare il fallimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, il <strong>concordato preventivo</strong> consente all&#8217;imprenditore di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, che deve essere approvato dai creditori. Questa procedura è particolarmente vantaggiosa per chi desidera mantenere in vita l&#8217;azienda e ristrutturare i propri debiti in modo sostenibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, gli accordi di <strong>ristrutturazione dei debiti</strong> offrono un&#8217;altra opzione per le imprese in difficoltà, consentendo di negoziare direttamente con i creditori per modificare le condizioni di pagamento.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Vantaggi per l&#8217;imprenditore</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Affrontare una crisi d&#8217;impresa può sembrare scoraggiante, ma ci sono vantaggi significativi derivanti dalle nuove normative. Prima di tutto, la riforma ha eliminato lo stigma sociale associato al fallimento, consentendo agli imprenditori di ripartire senza il peso di un passato fallimentare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il concetto di <strong>fresh start</strong> permette agli imprenditori di ricominciare da zero, liberandosi dai debiti pregressi e avviando nuove iniziative imprenditoriali, mentre le procedure di <strong>continuità aziendale</strong> offrono l&#8217;opportunità di mantenere in vita l&#8217;azienda, preservando posti di lavoro e valore economico.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Ruolo dello Studio</h5>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-17 wp-block-paragraph"><a href="https://sdba.it/affrontare-una-crisi-aziendale-consigli-e-strategie-per-una-gestione-efficace/">Affrontare una crisi d&#8217;impresa</a> richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza delle normative. Lo Studio SDBA Benefit offre assistenza legale e fiscale completa durante le procedure concorsuali, garantendo la tutela degli interessi dell&#8217;imprenditore. I nostri esperti possono fornire soluzioni su misura, aiutando a navigare tra le complessità del diritto fallimentare e a prendere decisioni informate.</p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-18 wp-block-paragraph">Affrontare una crisi d&#8217;impresa non deve essere un viaggio solitario. È fondamentale agire tempestivamente e informarsi sui diritti e le opportunità offerte dalla legge. Rivolgersi a professionisti esperti, come quelli di SDBA Benefit, può fare la differenza nel limitare i danni e avviare un percorso di recupero.<br>Se ti trovi in una situazione di crisi, <a href="https://sdba.it/contatti/">non esitare a prenotare una consulenza per scoprire come possiamo aiutarti a tutelare il tuo futuro imprenditoriale</a>.</p>



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<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/crisi-dimpresa-e-diritto-fallimentare-come-tutelarsi-e-ripartire/">Crisi d&#8217;impresa e diritto fallimentare: come tutelarsi e ripartire</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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		<item>
		<title>Tutto quello che devi sapere sul diritto penale d&#8217;impresa: una guida completa per le aziende</title>
		<link>https://sdba.it/tutto-quello-che-devi-sapere-sul-diritto-penale-dimpresa-una-guida-completa-per-le-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo della Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[White Collar Crimes]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto penale d&#8217;impresa si occupa dei reati commessi nell&#8217;esercizio di attività imprenditoriali o professionali. Questo campo del diritto, che spazia dai reati societari e fallimentari ai reati contro la Pubblica Amministrazione ecc. rappresenta un aspetto cruciale per chiunque operi nel mondo degli affari. Le società, gli imprenditori e i liberi professionisti sono responsabili penalmente [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il diritto penale d&#8217;impresa</strong> si occupa dei <strong>reati commessi nell&#8217;esercizio di attività imprenditoriali o professionali</strong>. Questo campo del diritto, che spazia dai reati societari e fallimentari ai reati contro la Pubblica Amministrazione ecc. rappresenta un aspetto cruciale per chiunque operi nel mondo degli affari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le società, gli imprenditori e i liberi professionisti sono <strong>responsabili penalmente per i reati </strong>commessi nell&#8217;esercizio della loro attività. Questa responsabilità, che può essere diretta, in caso di reati commessi dai soggetti apicali, o indiretta, in caso di reati commessi da dipendenti o collaboratori, impone a questi soggetti di essere consapevoli dei rischi legali e di adottare misure adeguate per evitare la commissione di reati. La mancata adozione di tali misure può comportare gravi conseguenze, sia dal punto di vista legale che reputazionale.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Come tutelarti: l’Avvocato penale d&#8217;impresa e la Consulenza preventiva</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerato il tema complesso e delicato, la consulenza di uno studio legale specializzato in diritto penale d&#8217;impresa diventa essenziale per società, imprenditori e liberi professionisti che desiderino salvaguardare se stessi e le proprie attività dai rischi legali. Uno Studio legale lungimirante, come <strong>SDBA BENEFIT</strong>, collabora con le imprese a partire dalla consulenza preventiva mirata, fino all’assistenza legale in caso di indagini e procedimenti penali e alla gestione di crisi aziendali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prevenire è meglio che curare</strong>: la consulenza preventiva non è un passaggio da trascurare, ma rappresenta un aspetto fondamentale del diritto penale d&#8217;impresa quando ci si imbarca in nuovi progetti commerciali, poiché consente di identificare e mitigare i rischi legali prima che si concretizzino in reati. Un avvocato specializzato, attraverso un&#8217;analisi dettagliata dell&#8217;attività aziendale, può individuare i potenziali pericoli e predisporre procedure e controlli per prevenirne la commissione. <strong>Approfondire con una consulenza preventiva</strong> può rivelarsi un investimento prezioso per salvaguardare il proprio business e la propria reputazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attenzione massima a questo aspetto va data soprattutto in caso di <strong>crisi d’impresa</strong>. False comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito sono solo alcuni dei reati che possono emergere in situazioni di difficoltà economica o finanziaria. Una consulenza legale tempestiva può fare la differenza tra il superamento della crisi e conseguenze penali potenzialmente devastanti.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>White collar crimes: reati con movente economico.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I reati <em>“dei colletti bianchi”</em> rientrano nella branca della criminalità economica. Questi illeciti, spesso caratterizzati da una notevole complessità tecnica e giuridica, richiedono l&#8217;intervento di un avvocato specializzato in diritto penale d&#8217;impresa che possa fornire un’assistenza mirata. Riportiamo qui alcuni esempi di condotta illecita a livello imprenditoriale in cui si può incorrere durante l’espletamento della propria attività lavorativa.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Reati contro il Patrimonio e Reati Finanziari: truffa, appropriazione indebita, ricettazione, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato…</li>



<li>Contraffazione: contraffazione di marchi e prodotti.</li>



<li>Reati Ambientali e Urbanistici: inquinamento, gestione illecita di rifiuti, abusi edilizi…&nbsp;&nbsp;</li>



<li>Infortuni sul Lavoro: gli infortuni sul lavoro, oltre alle conseguenze umane e sociali, possono comportare gravi responsabilità penali per società, imprenditori e liberi professionisti. Quando un infortunio sul lavoro è causato dalla violazione delle norme sulla sicurezza, può configurarsi un reato penale con conseguenze potenzialmente devastanti per l&#8217;azienda e i suoi rappresentanti. Una corretta gestione della sicurezza sul lavoro, supportata da una consulenza legale competente, può contribuire a prevenire infortuni e a tutelare l&#8217;azienda e i suoi dipendenti.</li>



<li>Protezione dei Dati e Reati Informatici: accesso abusivo a sistemi informatici, frode informatica, diffusione di malware e violazione della privacy sono solo alcuni dei reati che possono emergere in un contesto di scarsa sicurezza informatica. In un quadro normativo sempre più attento alla tutela dei dati personali, come il GDPR, è fondamentale per le aziende adottare misure di sicurezza adeguate e conformi alle leggi vigenti.&nbsp;</li>



<li>Reati contro la Pubblica Amministrazione: peculato, corruzione e concussione, illeciti amministrativi degli enti dipendenti da reato ex D.Lgs 231/2001</li>
</ul>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;importanza dell&#8217;assistenza legale nel diritto penale d&#8217;impresa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto penale d&#8217;impresa richiede una competenza specifica per tutelare società, imprenditori e liberi professionisti dai rischi legali connessi alla propria attività. Investire in una consulenza legale preventiva può rivelarsi un investimento prezioso per salvaguardare il proprio business e la propria reputazione, contribuendo a prevenire la commissione di reati e a tutelare gli interessi aziendali e dei soggetti coinvolti. L’assistenza di un avvocato penale d&#8217;impresa rappresenta un elemento imprescindibile per chiunque operi nel mondo degli affari: se cerchi consulenza e assistenza legale per la tua impresa, rivolgiti a uno Studio specializzato in diritto penale come SDBA BENEFIT:</p>



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		<item>
		<title>Chiarito ulteriormente l’ambito applicativo del realizzo controllato previsto dall’art. 177, c 2-bis, del tuir</title>
		<link>https://sdba.it/chiarito-ulteriormente-lambito-applicativo-del-realizzo-controllato-previsto-dallart-177-c-2-bis-del-tuir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Marco Nessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 04:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodellabella.com/?p=10811</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Premessa  Le cessioni di partecipazioni, &#8220;propedeutiche&#8221; a rimuovere la causa &#8220;ostativa&#8221; e rendere possibile l&#8217;applicazione del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, c. 2-bis, del TUIR (in luogo del regime ordinario di tassazione al valore normale &#8211; ex articolo 9 del TUIR), sulla successiva operazione di conferimento, non determinano alcun indebito risparmio di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/chiarito-ulteriormente-lambito-applicativo-del-realizzo-controllato-previsto-dallart-177-c-2-bis-del-tuir-2/">Chiarito ulteriormente l’ambito applicativo del realizzo controllato previsto dall’art. 177, c 2-bis, del tuir</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="h-1-premessa">1. <strong>Premessa </strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le cessioni di partecipazioni, &#8220;propedeutiche&#8221; a rimuovere la causa &#8220;ostativa&#8221; e rendere possibile l&#8217;applicazione del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, c. 2-bis, del TUIR (in luogo del regime ordinario di tassazione al valore normale &#8211; ex articolo 9 del TUIR), sulla successiva operazione di conferimento, non determinano alcun indebito risparmio di imposta. Pertanto, questo comportamento non è censurabile sotto il profilo dell’abuso del diritto, anche nel caso in cui le cessioni &#8220;propedeutiche&#8221; dovessero essere effettuate a favore proprio dei soci (o di altre società da essi possedute). Deve, tuttavia, trattarsi di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate. Inoltre, ai fini dell’applicazione del regime di realizzo controllato (ex art. 177, c. 2-bis, del TUIR) assumono rilevanza le sole cessioni di soggetti societari. Sono questi i principali chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli 09.09.2022 n. 450 e 451.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>2. La normativa </strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;articolo 177, comma 2-bis, del TUIR prevede che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell&#8217;articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile) né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, il regime di realizzo controllato (previsto dal comma 2 della medesima disposizione) è comunque applicabile nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell&#8217;assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero di altre partecipazioni (per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell&#8217;assunzione di partecipazioni, le sopra citate percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un&#8217;impresa commerciale, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa);</li>



<li>le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Con riferimento all’ambito applicativo del citato comma 2-<em>bis</em>, è stato precisato che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">• la disposizione è applicabile ai conferimenti effettuati da persone fisiche soltanto se oggetto del conferimento sono partecipazioni qualificate in quanto tali e non anche se le soglie di qualificazione vengono raggiunte in capo alla conferitaria sommando le partecipazioni che sono conferite congiuntamente dai singoli conferenti, ossia attraverso un conferimento plurimo (Ag. Entrate risposta interpelli n. 309 del 4.9.2020 e n. 229 del 28.7.2020);</p>



<p class="wp-block-paragraph">• la disposizione non è applicabile se, a seguito dell’operazione di conferimento, la società conferitaria non risulta interamente partecipata da un unico soggetto (Ag. Entrate, risposta interpelli n. 483 del 19.10.2020 e n. 314 e 315, del 7.9.2020);</p>



<p class="wp-block-paragraph">• il criterio del realizzo controllato non è applicabile in caso di conferimento di meri diritti (in quanto non in grado di far assumere al conferente la qualifica di “socio”) e non di partecipazioni. In tal senso l’art. 177, comma 2-<em>bis</em>:</p>



<p class="wp-block-paragraph">– è stato escluso nell’ipotesi di conferimento di diritti di usufrutto di partecipazioni in una newco integralmente partecipata dal conferente (Ag. Entrate, risposta interpello n. 381, del 18.9.2020);</p>



<p class="wp-block-paragraph">– è stato ammesso (previo rispetto di requisiti richiesti dal c. 2-<em>bis</em>) nell’ipotesi di conferimento della nuda proprietà di partecipazioni, anche se non accompagnata dall’attribuzione dei diritti di voto alla società conferitaria (Ag. Entrate, risposta all’<strong>interpello n. 238 del 13.4.2021</strong>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, il comma 2-<em>bis</em> dell’articolo 177 del Tuir prevede che, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute in sede di conferimento, per le partecipazioni di collegamento che hanno fruito del regime sospensivo sopra analizzato, il periodo di possesso (rilevante per poter beneficiare del regime di esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazione ai sensi dell’articolo 87 del Tuir) è esteso a 60 mesi, in luogo dei 12 mesi ordinariamente previsti.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>3. I casi analizzati</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nell<strong>’interpello 9 settembre 2022 n. 450</strong>, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di escludere la sussistenza di un’ipotesi di abuso del diritto in caso di:&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>preventiva donazione delle quote di partecipazione del 2% nella società ALFA Holding S.p.A. da socio D a socio A e da socio B a socio C;&nbsp;</li>



<li>preventiva donazione delle quote di partecipazione del 10 % relative alla società DELTA S.r.l. da socio D a socio A,&nbsp;</li>



<li>vendita al valore di mercato di tutte le &#8220;partecipazioni ostative&#8221; a favore delle due società destinate a diventare le future holding di ramo familiare.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, il contribuente istante evidenziava che:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la finalità della riorganizzazione era quella di suddividere la holding di famiglia (partecipata e gestita da due nuclei familiari) in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l&#8217;assunzione di posizioni unitarie all&#8217;interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all&#8217;interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari;</li>



<li>le donazioni di partecipazioni dai padri ai figli e la vendita al prezzo di mercato delle “partecipazioni ostative” rispondevano al fatto di creare i requisiti (ovvero l’unipersonalità delle subholding e mancanza di qualificazione delle partecipazioni demoltiplicate) in assenza dei quali l’operazione non avrebbe potuto beneficiare del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2-bis, del TUIR.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel contesto sopra illustrato, l’Amministrazione finanziaria ha escluso la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale derivante dalle sopra citate operazioni, previa alienazione delle partecipazioni ostative&nbsp;ai relativi <strong>valori di mercato</strong>&nbsp;(ai sensi dell&#8217;art. 9 TUIR) e relativo regolamento con <strong>mezzi propri</strong>. Inoltre, in questa valutazione è stata evidenziata l’irrilevanza del trasferimento delle partecipazioni a terzi ovvero nelle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Sulla base di quanto sopra, è stato quindi concluso che il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell&#8217;abuso del diritto:&nbsp;&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>essendo (legittimamente) finalizzato a <strong>rimuovere le cause ostative</strong> prima di applicare il regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, rispettandone in tal modo la relativa ratio (questo principio ribadisce, di fatto, il chiarimento che era già stato espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 2 ottobre 2020 n. 429);</li>



<li>purchè si tratti di <strong>reali fenomeni realizzativi</strong>&nbsp;delle partecipazioni e non di condotte (in tutto o in parte) simulate (infatti, anche le donazioni di azioni effettuate&nbsp;<strong>preliminarmente</strong>&nbsp;alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva).&nbsp;</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Viceversa, sempre ai fini dell’applicazione del regime controllato previsto dal citato comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, nella successiva <strong>risposta n. 451 del 9 settembre 2022 </strong>l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’irrilevanza delle quote detenute (indirettamente) nei&nbsp;<strong>consorzi</strong> in quanto, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, non assumono rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società (tra cui i consorzi del caso di specie);</li>



<li>la rilevanza delle partecipazioni &#8220;sotto soglia&#8221; indirettamente detenute in&nbsp;<strong>società consortili</strong>&nbsp;(per azioni o a responsabilità limitata) o in&nbsp;<strong>società cooperative</strong>&nbsp;in quanto aventi la veste giuridica di “società”.&nbsp;</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/chiarito-ulteriormente-lambito-applicativo-del-realizzo-controllato-previsto-dallart-177-c-2-bis-del-tuir-2/">Chiarito ulteriormente l’ambito applicativo del realizzo controllato previsto dall’art. 177, c 2-bis, del tuir</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
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