recentissima cassazione (n.6742/18) ritiene lecito e legittimo il sequestro dei beni e dei conti correnti tale da “impedire” l’esercizio dell’attività tipica.
la cassazione entra nel merito degli effetti che le misure interdittive possono provocare all’attività dell’ente anche in considerazione del fatto che buona parte della tesi difensiva dell’ente fosse improntata a dimostrare che quelle misure (sequestro beni e conti correnti) fosse idonee a provocare la chiusura o il fallimento della società.
gli ermellini hanno constatato che l’applicazione pedissequa dell’art.53 del d.lgs.231/01 non può essere contestata laddove questo prevede la possibilità di procedere con sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) o del profitto del reato (art.19 comma 1 d.lgs.231/01) o per equivalente (art.19 comma 2 d.lgs.231/01).
la corte di legittimità va oltre illustrando come l’articolo 53 comma 1.bis prevedendo specificamente il sequestro ai fini della confisca preveda la possibilità che l’amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro possa prevedere che gli stessi siano utilizzabili nei limiti di garantire la continuità aziendale.
per far ciò, però, si rende necessaria l’istanza dell’ente per l’ente che, nel caso in cui non venga immediatamente nominato unitamente ai provvedimenti di sequestro, dovrà procedere con apposita istanza ai sensi dell’art.47 della 231.
l’amministratore giudiziario avrà oneri di intervento nelle scelte aziendali e di vigilanza effettiva, il tutto per garantire la continuità aziendale.
la predisposizione di un mog 231 evita le sanzioni interdittive e, allora, perché non procedere ora con l’implementazione del modello visto che il bando isi inail lo finanzia a fondo perduto per il 65% dei costi complessivi?
ente avvisato mezzo salvato.