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	<title>Avv. Annamaria Appiani, Autore presso SDBA Benefit</title>
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	<title>Avv. Annamaria Appiani, Autore presso SDBA Benefit</title>
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	<item>
		<title>Fuga in auto: quando integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale</title>
		<link>https://sdba.it/fuga-in-auto-quando-integra-il-reato-di-resistenza-a-pubblico-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale è previsto e punito dall’articolo 337 Codice Penale, secondo cui: “Chiunque usa&#160;violenza&#160;o&#160;minaccia per opporsi a un&#160;pubblico ufficiale&#160;o ad un&#160;incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale è previsto e punito dall’articolo 337 Codice Penale, secondo cui: “<em>Chiunque usa&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5271.html"><em>violenza</em></a><em>&nbsp;o&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4780.html"><em>minaccia</em></a><em><sup> </sup></em><em>per opporsi a un&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html"><em>pubblico ufficiale</em></a><em>&nbsp;o ad un&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html"><em>incaricato di un pubblico servizio</em></a><em>, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Capita sovente che un soggetto al volante cui venga intimato l’ALT si dia alla fuga per evitare di sottoporsi all’attività di controllo posta in essere dalle forze dell’ordine, in particolare dagli operanti di pattuglia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sarà dunque importante comprendere se tale condotta integri o meno quell’uso della violenza volto ad opporsi ad un pubblico ufficiale (o ad un incaricato di pubblico servizio) richiesto dalla norma incriminatrice ai fini dell’integrazione del reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di un soggetto che si dia alla fuga alla guida di un veicolo integra l’elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale, allorquando detta fuga ponga deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli operanti o degli altri&nbsp;utenti della strada (Cassazione penale sezione III, 06/02/2019, n. 24633).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto concerne la definizione di guida obiettivamente pericolosa, è utile prendere in considerazione le pronunce della giurisprudenza di merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si pensi, a titolo esemplificativo,<strong> </strong>alla condotta posta in essere dal soggetto che, alla guida di&nbsp;un&#8217;autovettura,&nbsp;anziché fermarsi all&#8217;alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla&nbsp;fuga&nbsp;ad altissima velocità e, al fine di vanificare l&#8217;inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Tribunale Torre Annunziata, Sentenza, 15/07/2021, n. 1620).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oppure alla condotta, certamente da considerarsi obiettivamente pericolosa, di un soggetto che, in fuga, abbia percorso le strade del centro urbano ad elevata velocità, oppure in senso contrario a quello di marcia, utilizzando un percorso estremamente frequentato e omettendo di dare la precedenza agli altri mezzi, incurante di quanto possa accadere agli altri utenti della strada e agli operanti, ponendo in serio pericolo la vita degli stessi (Tribunale Monza, 27/11/2019, n.3158).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si consideri finanche la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori urtando, con la propria autovettura, l’auto su cui viaggiavano i militari di pattuglia, al fine di provocarne l’uscita dalla sede stradale e quindi buttarla in un canale (Tribunale Firenze sez. I, 26/04/2018, n.1755).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tutti questi casi, caratterizzati da una condotta che esorbita i limiti della semplice fuga, intesa come mera sottrazione all’attività di controllo da parte degli operanti, si potrà ritenere integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>La sospensione del procedimento con messa alla prova alla luce della sentenza della corte costituzionale n. 174/2022&#160;</title>
		<link>https://sdba.it/la-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-174-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’articolo 168 bis Codice Penale stabilisce che “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell&#8217;articolo 550 del codice di procedura penale, l&#8217;imputato può [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 168 bis Codice Penale stabilisce che “<em>Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell&#8217;articolo 550 del codice di procedura penale, l&#8217;imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l&#8217;affidamento dell&#8217;imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l&#8217;altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l&#8217;osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell&#8217;imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell&#8217;imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La sospensione del procedimento con messa alla prova dell&#8217;imputato non può essere concessa più di una volta.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-ii/art102.html"><em>102</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-ii/art103.html"><em>103</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-ii/art104.html"><em>104</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-ii/art105.html"><em>105</em></a><em>&nbsp;e&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-ii/art108.html"><em>108</em></a>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174, decisa il 23/6/22 e depositata il 12/7/22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (parziale) dell’art. 168-bis, comma quarto Codice Penale <strong>nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualora si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) Codice Procedura Penale con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo l’articolo 12 comma 1 lett. b) cpp si ha&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5510.html">connessione</a>&nbsp;di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con una sola&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4410.html">azione</a>&nbsp;od&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5499.html">omissione</a>&nbsp;ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Del tutto evidente, pertanto, come – davanti alla contestazione di un nuovo reato &#8211; sarà opportuno interrogarsi circa la possibilità di sussumere la condotta nel medesimo disegno criminoso ideato al momento dell’esecuzione del reato o dei reati già definiti, in altro procedimento, con la messa alla prova.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di qui, l’esigenza di definire meglio il concetto di “medesimo disegno criminoso”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che&nbsp;alla individuazione del “<em>medesimo disegno criminoso</em>” si debba arrivare attraverso determinati indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, fermo restando che, all’esito della ricognizione dei predetti indicatori, si potrà riconoscere la continuazione allorquando si possa ritenere che “<em>al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali</em><strong>”</strong>&nbsp;(Cassazione Sezioni Unite, n. 28659/2017).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò premesso, ai fini della concessione di una seconda messa alla prova potrebbe essere necessario dimostrare che il reato per il quale si procede sia stato ideato, quanto meno “in bozza”, fin dal momento della commissione di quello per il quale l’imputato ha già usufruito del rito alternativo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’oblazione penale</title>
		<link>https://sdba.it/loblazione-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’oblazione è una causa di estinzione del reato di cui può beneficiare l’indagato/imputato di una contravvenzione mediante il pagamento di una determinata somma di denaro.  La legge prevede due tipologie di oblazione: quella così detta obbligatoria, prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, disciplinata all’articolo 162 Codice Penale; e quella così detta facoltativa, prevista per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’oblazione è una causa di estinzione del reato di cui può beneficiare l’indagato/imputato di una contravvenzione mediante il pagamento di una determinata somma di denaro. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge prevede due tipologie di oblazione: quella così detta obbligatoria, prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, disciplinata all’articolo 162 Codice Penale; e quella così detta facoltativa, prevista per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, disciplinata all’articolo 162-bis Codice Penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda l’oblazione obbligatoria l’articolo 162 c.p. prevede che:&nbsp;<em>“Nelle&nbsp;contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce&nbsp;la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del&nbsp;dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.&nbsp;Il pagamento estingue il reato”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal caso, le condizioni per poter accedere all’istituto dell’oblazione sono:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>che si tratti di una contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda</li>



<li>che la richiesta di oblazione &#8211; ed il relativo pagamento di una somma pari ad&nbsp;un terzo del massimo dell’ammenda&nbsp;stabilita dalla legge per quella contravvenzione &#8211; vengano fatti prima della&nbsp;dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure prima che sia divenuto definitivo il&nbsp;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda invece l’oblazione facoltativa questa è prevista dall’articolo 162-bis c.p. secondo cui:&nbsp;<em>“Nelle&nbsp;contravvenzioni&nbsp;per le quali la legge stabilisce&nbsp;la pena alternativa dell’arresto&nbsp;o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del&nbsp;dibattimento, ovvero prima del&nbsp;decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I presupposti per poter accedere all’oblazione sono:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>che si tratti di una contravvenzione punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda</li>
</ol>



<ol class="wp-block-list" start="2">
<li>che la richiesta di oblazione &#8211; ed il relativo pagamento di una somma questa volta pari alla metà del massimo dell’ammenda&nbsp;stabilita dalla legge per quella contravvenzione &#8211; vengano fatti prima della&nbsp;dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure prima che sia divenuto definitivo il&nbsp;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in argomento si parla di oblazione facoltativa, o discrezionale, poiché il Giudice, ai sensi dell’articolo 162 bis comma 4 c.p., può respingere la domanda di oblazione in considerazione della gravità del reato, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 133 Codice Penale; in tal caso la norma permette all’imputato di ripresentare l’istanza di oblazione <em>“fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado”</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da ultimo, merita evidenziare che, ai sensi dell’articolo 162-bis comma 3 c.p., l’oblazione non è ammessa allorquando l’imputato è&nbsp;recidivo&nbsp;ai sensi del terzo capoverso dell’articolo 99 c.p.; quando si tratti di&nbsp;contravventore abituale&nbsp;o professionale e, da ultimo, quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>BONUS VERDE</title>
		<link>https://sdba.it/bonus-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 08:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos’è  Il così detto “Bonus Verde” consiste in una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 per i seguenti interventi: Tra le spese per cui è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati. Chi può beneficiarne [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="h-cos-e"><strong>Cos’è </strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il così detto “Bonus Verde” consiste in una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 per i seguenti interventi:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;</li>



<li>realizzazione di impianti di irrigazione;</li>



<li>realizzazione di pozzi;</li>



<li>realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le spese per cui è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Chi può beneficiarne</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Possono beneficiare della Bonus-Verde i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono eseguiti i predetti interventi, ossia: il proprietario o comproprietario dell’immobile, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (come ad esempio l’usufruttuario), il comodatario, il locatario, gli imprenditori individuali e le società di persone per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hanno inoltre diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente; il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e a condizione che il preliminare sia stato registrato.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come funziona</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La detrazione del 36% spetta con riguardo a spese documentate per un ammontare complessivo non superiore a € 5.000,00<strong> </strong>per unità immobiliare ad uso abitativo ed è ripartita in 10 quote annuali<strong> </strong>costanti e di pari importo a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La detrazione si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000,00 per ciascuna delle unità ad uso abitativo che compongono il condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per poter beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (assegni, bonifici e carta di credito).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La sostituzione del giudice penale nella fase dibattimentale</title>
		<link>https://sdba.it/la-sostituzione-del-giudice-penale-nella-fase-dibattimentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Talvolta può accadere che, nel corso di un processo penale, il Giudice che ha condotto il procedimento fino a quel momento, assumendo ed esaminando le prove, venga sostituito da un diverso magistrato. È evidente che detto mutamento non comporta l’interruzione del processo, né la sua estinzione; semplicemente il ruolo viene assunto da altro Giudice, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sdba.it/la-sostituzione-del-giudice-penale-nella-fase-dibattimentale/">&lt;strong&gt;La sostituzione del giudice penale nella fase dibattimentale&lt;/strong&gt;</a> proviene da <a href="https://sdba.it">SDBA Benefit</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Talvolta può accadere che, nel corso di un processo penale, il Giudice che ha condotto il procedimento fino a quel momento, assumendo ed esaminando le prove, venga sostituito da un diverso magistrato. È evidente che detto mutamento non comporta l’interruzione del processo, né la sua estinzione; semplicemente il ruolo viene assunto da altro Giudice, che condurrà il processo avanti a sé e giungerà poi ad una sentenza. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, tale sostituzione potrebbe creare non pochi problemi, soprattutto alla luce del principio di immutabilità del giudice compendiato nell’art. 525 comma 2 Codice di Procedura Penale, secondo cui “<em>alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento</em>. […]”.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <em>ratio</em> di tale disposizione risiede nella necessità di preservare il rapporto diretto tra il Giudice e la formazione della prova, permettendo così che colui che è chiamato a giudicare colga altresì i connotati espressivi anche non verbali di coloro che abbiano reso la testimonianza, certamente determinanti per la valutazione inerente la credibilità del testimone e l’attendibilità delle sue dichiarazioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte di Cassazione che ha tuttavia dimostrato di declinare il predetto principio secondo canoni di minor rigore, chiarendo che “<em>in caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso nuova assunzione delle prove acquisite dal precedente collegio ovvero disponendo la lettura dei relativi verbali, anche tramite indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, sicché in assenza di tali attività la sentenza emessa dal mutato collegio è affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio”.</em> (cfr. Cass. Sent. 41932/2017).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla medesima scorta finanche una recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha evidenziato come il diritto alla nuova audizione di testi, in caso di sostituzione del giudice, non sia assoluto, bensì modulabile, entro limiti di ragionevolezza, dal legislatore<em> </em>(Corte Cost. 20 maggio 2019 n. 132).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, proprio in questo delicato contesto si colloca la sentenza n. 41736/2019, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite prende posizione circa il delicato tema delle regole da osservare qualora si renda necessaria una corretta rinnovazione del dibattimento nel caso di mutamento nella composizione del giudice nel corso del processo penale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In <em>primis, </em>la Suprema Corte chiarisce che il nuovo giudice deve provvedere alla nuova assunzione dei mezzi di prova esclusivamente dietro espressa e specifica istanza avanzata dalla parte che ne ha interesse, ed in mancanza dovrà ritenere implicitamente congruo ai fini del decidere – tramite l’applicazione dell’istituto della lettura di cui all’articolo 511 c.p.p. &#8211; il verbale delle dichiarazioni precedentemente rese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In secondo luogo, qualora la parte avanzi richiesta di rinnovazione dell’esame del testimone, il nuovo Giudice dovrà valutare l’eventuale superfluità o irrilevanza della reiterazione dei mezzi istruttori, e conseguentemente decidere se ammetterla o meno.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte precisa che la nuova escussione del dichiarante potrà dunque essere disposta dal giudice solo se non manifestamente superflua o irrilevante secondo quanto previsto dall’articolo 190 c.p.p. A titolo esemplificativo, potrebbe risultare irrilevante e superflua la pedissequa reiterazione dell’esame già svolto, cioè la deposizione sulle medesime circostanze oggetto del primo esame, nonché nel caso di reiterata escussione di un teste che nel corso del precedente esame abbia dimostrato di non ricordare l’andamento dei fatti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 511 c.p.p. stabilisce che “<em>la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della parte che le ha rese a meno che l’esame non abbia luogo</em>”, e, secondo quanto appena riportato, l’esame non ha luogo anche qualora il nuovo giudice rigetti l’istanza di rinnovazione per superfluità dell’incombente richiesto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal caso i verbali di dichiarazioni rese da testimoni dinnanzi ad un diverso giudice potranno essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 c.p.p. laddove non venga disposta la rinnovazione del mezzo di prova perché non richiesta dalle parti, non ammessa in quanto ritenuta superflua o non più possibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Eppure, detta interpretazione potrebbe lasciare qualche dubbio, posto che l’audizione di un testimone avanti un differente giudice spesso non può essere considerata una pedissequa reiterazione di quanto già in precedenza ascoltato, appreso e dichiarato, poiché le espressioni non verbali e i gesti&nbsp; che accompagnano la dichiarazione ben possono assumere rilevanza nella formazione del convincimento del giudice chiamato a decidere e a valutare la credibilità del testimone e l’attendibilità di quanto dichiarato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Probabilmente, nelle intenzioni della Suprema Corte, tale obiezione &#8211; che peraltro fonda la <em>ratio </em>dell’articolo 525 comma 2 c.p.p. <em>– </em>cede il passo alla considerazione che la dilatazione dei tempi processuali determinata dalla necessità di procedere ad una nuova audizione dei testimoni crea difficoltà sia in termini di ragionevole durata del processo che di efficace amministrazione della giustizia penale; motivo per cui sono state introdotte queste deroghe alla regola dell’identità tra il giudice avanti al quale si forma la prova ed il giudice che emette la sentenza.&nbsp;</p>
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		<title>Il delitto di inquinamento ambientale</title>
		<link>https://sdba.it/il-delitto-di-inquinamento-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il delitto di inquinamento ambientale è previsto e punito dall’articolo 452 bis Codice Penale, secondo cui “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell&#8217;aria, o di porzioni estese [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il delitto di inquinamento ambientale è previsto e punito dall’articolo 452 bis Codice Penale, secondo cui “<em>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</em></p>



<ol class="wp-block-list"><li><em>delle acque o dell&#8217;aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</em></li><li><em>di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</em></li></ol>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Quando l&#8217;inquinamento è prodotto in un&#8217;area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, recentemente la<strong> Corte di&nbsp;Cassazione, Sezione III penale, con la&nbsp;sentenza 5 settembre 2022, n. 32498&nbsp;</strong>si è pronunciata in materia di delitto di inquinamento ambientale chiarendone i confini applicativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso deciso dalla Suprema Corte prende le mosse dal ricorso per Cassazione, presentato dall’indagato, avverso un’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Lecce confermava il sequestro preventivo di un terreno adibito all’estrazione di materiali inerti, in relazione alla contravvenzione di abusiva coltivazione di cava e, appunto, al delitto di inquinamento ambientale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i vari motivi del ricorso per Cassazione figura quello in virtù del quale&nbsp; l’indagato lamentava violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 452-bis Codice Penale e vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di ritenuta configurabilità del delitto di inquinamento ambientale, poiché, secondo la tesi difensiva, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il&nbsp;<em>fumus&nbsp;</em>del delitto&nbsp;di inquinamento ambientale<em>&nbsp;</em>a fronte di un’attività estrattiva durata pochi mesi e consistita nello scavo del terreno e nel mero scorticamento meccanico dello strato superficiale tufaceo, che non aveva provocato immissioni tossiche di gas nocivi idonee a compromettere significativamente la qualità dell’aria, né aveva comportato sversamenti sul suolo o infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti causativi del deterioramento dei corpi recettori o dell’inquinamento della falda acquifera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, la Suprema Corte ha ritento infondato il predetto motivo di ricorso, in quanto lo scorticamento dello strato tufaceo riscontrato nel terreno condotto in locazione dall&#8217;indagato, essendo esteso ad un&#8217;area di circa 1.000,00 metri quadrati. e profondo non meno di 4/5 metri, aveva comportato&nbsp;<strong>un evidente deterioramento del fondo&nbsp;</strong>in cui l&#8217;attività estrattiva era svolta,&nbsp;<strong>inteso come decadimento delle sue caratteristiche qualitative</strong>, con la conseguente configurazione del&nbsp;<em>fumus</em>&nbsp;del delitto di inquinamento ambientale di cui all&#8217;art. 452-bis c.p.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio in questo passaggio che la Suprema Corte da un lato ha richiamato quanto già chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di inquinamento ambientale costituisce un reato di danno che non tutela la salute pubblica, ma l&#8217;ambiente in quanto tale e presuppone l&#8217;accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito, nè l&#8217;espletamento di specifici accertamenti tecnici (in tal senso Cassazione Penale, Sezione Terza, numero 50018 del 19/09/2018 e Cassazione Penale, Sezione Terza, numero 28732 del 27/04/2018); dall’altro ha ribadito come “<em>La compromissione e il deterioramento di cui al delitto di inquinamento ambientale&#8230; consistono in un&#8217;alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell&#8217;ecosistema, caratterizzata, nel caso della compromissione, da una condizione di&nbsp;</em><strong><em>squilibrio funzionale,</em></strong><em>&nbsp;incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell&#8217;ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di</em><strong><em>&nbsp;squilibrio strutturale</em></strong><em>, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi</em>” (in tal senso già Cassazione Penale Sezione Terza, numero 46170 del 21/09/2016).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza in commento pare pertanto fare il punto sulla definizione di danno all’ambiente richiesto ai fini della configurabilità del delitto di cui all’articolo 452 bis Codice Penale; danno inteso come “compromissione” o “deterioramento” intesi, rispettivamente, come alterazioni, significative e misurabili, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, che non richiedono, tuttavia, per poter essere “apprezzate”, l’espletamento di specifici accertamenti tecnici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Più precisamente, e per distinguere tra le due forme di alterazione, la sentenza in commento ha chiarito che, nel caso della “compromissione”, vi sarebbe una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi, mentre nel caso del “deterioramento” vi sarebbe una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.</p>
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		<title>Particolare tenuità del fatto e condotte successive alla commissione del reato</title>
		<link>https://sdba.it/particolare-tenuita-del-fatto-e-condotte-successive-alla-commissione-del-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è previsto dall’articolo 131 bis Codice Penale, secondo cui “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è previsto dall’articolo 131 bis Codice Penale, secondo cui “<em>Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5520.html"><em>pena pecuniaria</em></a><em>, sola o congiunta alla predetta pena, la </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5666.html"><em>punibilità</em></a><em> è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l&#8217;esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell&#8217;articolo </em><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-i/art133.html"><em>133</em></a><em>, primo comma, l&#8217;offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo comma prevede poi determinati casi in cui l’offesa non può essere considerata di articolare tenuità, vale a dire:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>quando l&#8217;autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/dizionario/2247.html">danno</a>&nbsp;di animali</li><li>quando l’autore del reato ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all&#8217;età della stessa&nbsp;</li><li>quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.&nbsp;</li><li>quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html">reclusione</a>, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive</li><li>nei casi di cui agli articoli&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art336.html">336</a>,&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art337.html">337</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art341bis.html">341 bis</a>, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni</li><li>nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art343.html">343</a>.&nbsp;</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Seguono altri commi di dettaglio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, posti tali limiti “negativi” alla possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto, preme comprendere quando, di fatto, il soggetto attivo del reato possa effettivamente beneficiare della predetta causa di esclusione della punibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’indicazione concreta su questo tema proviene dalla recente <strong>Sentenza Cassazione Penale, Sezione IV, numero 20038/2022</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia in commento trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino che, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 20 giugno 2019, ha assolto l’imputato dal reato di lesioni personali stradali (di cui all’articolo 590 bis&nbsp;Codice Penale), ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225?pathId=e052c2256f20d">art. 131 bis</a>&nbsp;Codice Penale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino lamentava erronea applicazione del predetto articolo 131 bis.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, il ricorrente osservava che nel caso di specie non vi erano le condizioni per l’applicabilità della causa di non punibilità in argomento, poiché l’imputato era accusato di una grave violazione al Codice della Strada, a causa della quale lo stesso provocava un incidente che aveva coinvolto ben quattro veicoli e poneva così in pericolo l&#8217;incolumità di numerosi utenti della strada.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sottolineava, inoltre, che, a seguito dell&#8217;urto, la persona offesa riportava lesioni personali gravi che causavano una malattia di durata superiore ai 90 giorni e che anche il passeggero di un&#8217;altra autovettura coinvolta riportava lievi lesioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lamentava, infine, che la causa di non punibilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225?pathId=e052c2256f20d">art. 131 bis</a>&nbsp;c.p. era stata ritenuta applicabile a causa dell&#8217;immediata confessione dell&#8217;imputato e del sollecito pagamento del risarcimento del danno: comportamenti, questi, successivi al reato dei quali la lettera dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225?pathId=e052c2256f20d">art. 131 bis</a>&nbsp;C.P. non consente di tenere conto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tali ragioni il ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso chiarendo che “<em>Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225?pathId=e052c2256f20d"><em>art. 131 bis</em></a><em>&nbsp;c.p. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004295?pathId=e052c2256f20d"><em>art. 133</em></a><em>&nbsp;c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell&#8217;entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Facendo riferimento alle modalità della condotta e all&#8217;esiguità del danno o del pericolo la disposizione in esame esclude che un fatto possa essere considerato non punibile per particolare tenuità in ragione del comportamento successivo alla commissione del reato</em>.”&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Premesso ciò, continua la Suprema Corte, “<em>La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi ermeneutici sopra enunciati. Ha infatti ritenuto applicabile la disposizione di cui all&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225?pathId=e052c2256f20d"><em>art. 131 bis</em></a><em>&nbsp;c.p., senza fare alcun riferimento all&#8217;entità del danno cagionato alla persona offesa e del pericolo derivato alla sicurezza della circolazione stradale, nè al grado della colpa e ha valorizzato, ai fini della non punibilità, solo comportamenti successivi al reato, come la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno, limitandosi poi a riferire che l&#8217;imputato non è gravato da precedenti ostativi avendo riportato condanne per rissa, resistenza e lesioni assai risalenti nel tempo</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tutte queste ragioni la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.</p>
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		<item>
		<title>Il reato di riciclaggio – Le condotte previste dalla norma incriminatrice</title>
		<link>https://sdba.it/il-reato-di-riciclaggio-le-condotte-previste-dalla-norma-incriminatrice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l&#8217;arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Nell’ordinamento italiano il reato di riciclaggio è previsto e punito dall’articolo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong> </strong><em>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l&#8217;arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’ordinamento italiano il reato di riciclaggio è previsto e punito dall’articolo <strong>648 bis Codice Penale</strong>, secondo cui “<em>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5354.html"><em>sostituisce</em></a><em>&nbsp;o trasferisce denaro, beni o altre&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4717.html"><em>utilità</em></a><em>&nbsp;provenienti&nbsp;da&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4330.html"><em>delitto</em></a><em>; ovvero compie in relazione ad essi altre&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5356.html"><em>operazioni</em></a><em>, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html"><em>reclusione</em></a><em>&nbsp;da quattro a dodici anni e con la&nbsp;</em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4312.html"><em>multa</em></a><em>&nbsp;da euro 5.000 a euro 25.000.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Pare interessante, in questa sede, soffermarsi sulle diverse condotte che possono integrare il predetto reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma incriminatrice indica, prima fra tutte, la condotta di colui che “<em>sostituisce</em>” denaro, beni o altre utilità; ebbene, la sostituzione presuppone una precedente ricezione del bene proveniente dal delitto presupposto, seguita da un suo “rimpiazzamento” (come scrive il Professor Ferrando Mantovani nel suo <em>Manuale di Diritto Penale, parte Speciale</em>) con altro bene “pulito” o comunque non direttamente riconducibile al delitto presupposto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se guardiamo alla casistica gli esempi sono numerosi: dal classico cambio materiale di banconote rubate con altre di medesimo valore, di diverso o di uguale taglio, al versamento di denaro proveniente da delitto su un conto corrente bancario seguito poi dal prelievo delle medesime somme.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La seconda condotta, alternativa alla prima, è quella di colui che “<em>trasferisce</em>” il denaro, il bene o altra utilità proveniente da delitto; in questo caso il bene di provenienza illecita viene fatto sostanzialmente migrare nella sfera giuridica altrui attraverso strumenti negoziali di varia natura, perlopiù leciti. Si pensi ad esempio al caso di un bene che venga venduto ad un terzo in modo tale da mutarne l’intestazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Terza ed ultima condotta quella inerente il compimento di<em> “altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa</em>” dei beni di provenienza illecita.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sotto quest’ultimo profilo, con questa sorta di condotta di chiusura, è possibile apprezzare la <em>ratio</em> stessa del reato di riciclaggio, vale a dire quella di punire quelle condotte &#8211; anche non riconducibili ad operazioni di sostituzione o di trasferimento in senso stretto &#8211; capaci di ostacolare, di impedire o di rendere difficile l’individuazione dell’origine criminosa del bene, del denaro di altra utilità proveniente da delitto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si pensi, a titolo esemplificativo, al recente caso deciso con sentenza Cassazione penale, sez. II, 11/02/2022, n. 9533, in cui la Suprema Corte ha chiarito che integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo identifica, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l&#8217;accertamento dell&#8217;origine delittuosa dell&#8217;animale; oppure ai frequentissimi casi di modifica del numero di telaio di automobili rubate, piuttosto che ai casi di apposizione sulle stesse di targhe false, oppure alla fusione di gioielli preziosi oggetto di furto per ottenerne oro o altro metallo colato.</p>
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		<title>RICICLAGGIO – L’elemento soggettivo del reato</title>
		<link>https://sdba.it/riciclaggio-lelemento-soggettivo-del-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodellabella.com/?p=10603</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’articolo 648 bis comma 1 Codice Penale prevede la forma base del reato di riciclaggio:  “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’articolo <strong>648 bis comma 1 Codice Penale</strong> prevede la forma base del reato di riciclaggio:  “<em>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5354.html"><em>sostituisce</em></a><em> o trasferisce denaro, beni o altre </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4717.html"><em>utilità</em></a><em> provenienti da </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4330.html"><em>delitto</em></a><em>; ovvero compie in relazione ad essi altre </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5356.html"><em>operazioni</em></a><em>, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html"><em>reclusione</em></a><em> da quattro a dodici anni e con la </em><a href="https://www.brocardi.it/dizionario/4312.html"><em>multa</em></a><em> da euro 5.000 a euro 25.000”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, sul piano dell’oggetto del dolo il delitto in parola è punito a titolo di <strong>dolo generico</strong>, poiché la norma incriminatrice richiede che l’agente sia consapevole che il denaro, i beni o altre utilità provengano da un delitto presupposto (o da una contravvenzione, nel caso previsto dal secondo comma), nonché la consapevolezza e la volontà di compiere la condotta di sostituzione, trasferimento o altra operazione capace di ostacolare l’identificazione della loro origine criminosa.&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto concerne invece il grado del dolo la Giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha più volte chiarito come il reato in argomento possa ritenersi integrato anche a titolo di <strong>dolo eventuale</strong>, allorquando il soggetto attivo del reato, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che ne possono derivare, accetta che il fatto di reato possa verificarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolarmente interessante, sul punto, un caso giudicato abbastanza di recente dalla <strong>Corte d’Appello di Roma</strong>, Seconda Sezione Penale, con <strong>sentenza 14/01/2020, n. 64.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in esame, in data 28 Novembre 2018 il Tribunale di Tivoli condannava Tizio alla pena di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per il delitto di riciclaggio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell&#8217;imputato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il primo motivo di appello il sig. Tizio doveva essere assolto perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, in quanto lo stesso si era limitato ad accettare, in buona fede, l’offerta di lavoro inviatagli, per via telematica, da una società ucraina; sulla scorta di ciò l&#8217; imputato avrebbe quindi dovuto svolgere mansioni di intermediazione in operazioni di commercio per la vendita di software, ricevere i pagamenti per conto della società e provvedere al pagamento dei subappaltatori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, la Corte d’Appello ha ritenuto il predetto motivo di appello infondato, poiché, si legge nella sentenza, ad avviso della Corte &#8211; come già rilevato dal giudice di primo grado – Tizio, dopo aver ricevuto sul proprio conto corrente bancario un bonifico dell&#8217;importo di 3.000 euro, proveniente dalla società X a lui sconosciuta, aveva immediatamente provveduto a trasferire tale somma, dedotto un compenso pari all&#8217; 8 %, tramite altri due soggetti, in favore di due cittadini stranieri. Tale comportamento è sicuramente connotato da dolo, almeno eventuale, dovendosi ritenere provato che, con la sua condotta, l&#8217;imputato abbia perlomeno accettato il rischio della provenienza delittuosa del denaro trasferito agli sconosciuti cittadini ucraini. La somma – si legge nella sentenza in argomento &#8211; costituiva infatti il provento del delitto di frode informatica in danno dell’amministratore della predetta società X, come già appurato nel corso del precedente grado di giudizio. Secondo la Corte, la versione difensiva fornita da Tizio., secondo cui egli aveva stipulato un contratto, tramite internet, con la società ucraina operante nel campo della produzione e vendita di software, in base al quale lo stesso imputato avrebbe dovuto occuparsi di ricevere, per conto della stessa, bonifici bancari e, dopo avere trattenuto una provvigione dell&#8217;8 %, trasferire in Ucraina il denaro in contanti tramite due soggetti sconosciuti, non può essere accolta. Deve infatti affermarsi, al riguardo &#8211; prosegue la Corte &#8211; il principio che chiunque accetti di far transitare sul proprio conto corrente somme di denaro provenienti da soggetti sconosciuti e provveda subito dopo a trasferire le somme stesse in favore di persone sconosciute accetti quantomeno il rischio di compiere operazioni volte a ostacolare l&#8217;identificazione della provenienza delittuosa del denaro.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d’appello ha infatti ricordato come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto che l&#8217;elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, costituito dal dolo generico di trasferire il denaro per impedire l&#8217;identificazione della sua provenienza, può essere integrato anche dal dolo eventuale (Cass., sez. II, 26 novembre 2013, n. 8.330 del 2014; Cass., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21.925; Cass., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36.893).</p>
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		<title>Anche i redditi provenienti da attività illecita devono essere dichiarati</title>
		<link>https://sdba.it/anche-i-redditi-provenienti-da-attivita-illecita-devono-essere-dichiarati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Annamaria Appiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 03:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo quanto disposto dall’articolo 14 comma 4  Legge 537/93: “Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Secondo quanto disposto dall’articolo 14 comma 4  Legge 537/93: “</span><i><span style="font-weight: 400;">Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con </span></i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917"><i><span style="font-weight: 400;">Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</span></i></a><i><span style="font-weight: 400;">, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria</span></i><span style="font-weight: 400;">”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La ratio della norma è quella di parificare, ai fini dell’imposizione fiscale, i redditi prodotti in modo lecito da quelli che risultano derivanti da attività illecita.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ma non è tutto; al fine di evitare che eventuali cavilli giuridici inerenti la corretta classificazione a livello reddituale dei proventi illeciti potesse portare ad una sottrazione degli stessi all’imposizione fiscale, la  novella introdotta dal Decreto Legge numero 223/2006, convertito con  modificazioni  dalla Legge 248/2006, ha disposto (con l&#8217;art. 36,  comma  34-bis) che, in deroga all’articolo 3 Legge 212/2000, la predetta  disposizione si  interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi  indicati,  qualora  non  siano classificabili nelle categorie di  reddito  di  cui  all&#8217;articolo  6, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 sono comunque considerati come redditi diversi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Sulla scorta della predetta normativa di riferimento la Giurisprudenza di legittimità si era già espressa sul tema della configurabilità del reato di dichiarazione infedele, previsto e punito dall’articolo 4 Decreto Legislativo 74/2000, laddove il contribuente ometta di includere, nella dichiarazione dei redditi a fini IRPEF, finanche quegli elementi attivi di reddito derivanti, appunto, da attività illecite, salvo il caso in cui questi ultimi non siano stati sottoposti a provvedimenti ablatori di natura penale (sequestro o confisca) nella stesso anno di imposta nel quale sono stati prodotti, poiché solo in tale ipotesi si determina, in relazione al principio di capacità contributiva delineato dall’articolo 53 Costituzione, una riduzione del reddito imponibile (veggasi sul punto Cass. Pen., sez. III, sentenza numero 18575/2020).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ebbene, sulla scorta delle precedenti pronunce, la terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23079 del 14 giugno 2022, chiamata a decidere sulla rilevanza reddituale dei proventi del reato di truffa, ha affermato un interessante principio di diritto, ritenendo che il principio della rilevanza reddituale dei redditi da attività illecita trovi applicazione anche con riferimento al reato di omessa dichiarazione previsto e punito dall’articolo 5 Decreto Legislativo 74/2000.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">In particolare, nella citata sentenza si legge: “</span><i><span style="font-weight: 400;">Ebbene, ritiene il Collegio che tale principio sia estensibile ed applicabile, altresì, all’ipotesi di omessa dichiarazione ex articolo 5 D. Lgs. 74/2000; di talchè qualora risultino accertati redditi di natura diversa – e a fortiori qualora si tratti di redditi di derivazione illecita, come nel caso in esame – a meno non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, essi dovranno essere dichiarati dal contribuente, costituendo conseguentemente base imponibile soggetta agli adempimenti fiscali stabiliti dalla legge”.</span></i></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Del tutto pacifico, pertanto, ad oggi, come ai fini della determinazione della base imponibile, e quindi anche della quantificazione dell’ammontare dell’imposta evasa (rilevante per valutare il superamento o meno della soglia di punibilità prevista dal reato di omessa dichiarazione ex articolo 5 D. Lgs. 74/2000), devono essere tenuti in considerazione anche i proventi da attività illecita prodotti dal contribuente.</span></p>
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