Fuga in auto: quando integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale è previsto e punito dall’articolo 337 Codice Penale, secondo cui: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Capita sovente che un soggetto al volante cui venga intimato l’ALT si dia alla fuga per evitare di sottoporsi all’attività di controllo posta in essere dalle forze dell’ordine, in particolare dagli operanti di pattuglia. 

Sarà dunque importante comprendere se tale condotta integri o meno quell’uso della violenza volto ad opporsi ad un pubblico ufficiale (o ad un incaricato di pubblico servizio) richiesto dalla norma incriminatrice ai fini dell’integrazione del reato.

Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di un soggetto che si dia alla fuga alla guida di un veicolo integra l’elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale, allorquando detta fuga ponga deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli operanti o degli altri utenti della strada (Cassazione penale sezione III, 06/02/2019, n. 24633).

Per quanto concerne la definizione di guida obiettivamente pericolosa, è utile prendere in considerazione le pronunce della giurisprudenza di merito.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta posta in essere dal soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l’inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Tribunale Torre Annunziata, Sentenza, 15/07/2021, n. 1620).

Oppure alla condotta, certamente da considerarsi obiettivamente pericolosa, di un soggetto che, in fuga, abbia percorso le strade del centro urbano ad elevata velocità, oppure in senso contrario a quello di marcia, utilizzando un percorso estremamente frequentato e omettendo di dare la precedenza agli altri mezzi, incurante di quanto possa accadere agli altri utenti della strada e agli operanti, ponendo in serio pericolo la vita degli stessi (Tribunale Monza, 27/11/2019, n.3158).

Si consideri finanche la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori urtando, con la propria autovettura, l’auto su cui viaggiavano i militari di pattuglia, al fine di provocarne l’uscita dalla sede stradale e quindi buttarla in un canale (Tribunale Firenze sez. I, 26/04/2018, n.1755).

In tutti questi casi, caratterizzati da una condotta che esorbita i limiti della semplice fuga, intesa come mera sottrazione all’attività di controllo da parte degli operanti, si potrà ritenere integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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