la querelle relativa alla rilevanza penale (o meno) delle valutazioni contabili è giunta al suo ultimo capitolo; questo è l’augurio.
è stata pubblicata l’informazione provvisoria n.7 della corte di cassazione che anticipa il dispositivo delle ss.uu. dalla quale si può trarre il seguente principio “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali di cui al novellato art.2621 c.c. con riguardo all’esposizione o omissione di fatti oggetto di “valutazioni” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri di discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione”.
il riferimento a criteri tecnici contabili pare orientarsi verso i principi contabili generalmente accettati quali gli oic, isa e le norme di comportamento del cndcec, anche se per essere certi sul punto bisognerà aspettare le motivazioni della pronuncia.
la necessità di un intervento a sezioni unite degli ermellini nasceva dal recente contrasto tra le pronunce che, a seguito del ritocco dell’art.2621 c.c. del 2015, erano favorevoli alla depenalizzazione tout court (cass. pen. nn.33774/15 e 6916/16) e l’orientamento opposto che sosteneva la rilevanza penale del fatto valutativo (cass. pen. nn.890/16 e 12793/16).
ad una prima veloce lettura sembra che la corte di legittimità abbia voluto trovare una via mediana tra i due orientamenti considerando rilevante la valutazione solo quando sia oggettivamente contraria a principi contabili o addirittura non giustificata e – elemento in più – sia tale da indurre in errore gli stakeholders societari.
ciò non toglie al giudice l’elemento valutativo – come gli operatori del diritto si auguravano – ma lo limita considerevolmente costringendo a considerare rilevati solo le “condotte frodatorie”.
“mezzo capretto a testa” avrebbe sancito salomone; quel che non considerava – come oggi non fa la suprema corte – è che così si scontenta tutti: lose-lose solution.