Ad oggi, nonostante l’emerge COVID sia terminata, tante aziende decidono di proseguire con la sottoscrizione di un contratto di TELELAVORO.

In tal caso, elemento fondamentale è inserire l’indicazione del domicilio del telelavoratore anche se alcuni dubbi sono sorti circa il fatto che: se si indica come domicilio un indirizzo, è fatta salva la possibilità per il dipendente di connettersi anche da altro luogo?

In tali casi, si suggerisce di aggiungere una specifica in tal senso per essere chiari nel consentire di collegarsi anche da luogo diverso da quello indicato.

Anche dal punto di vista del Regolamento 679/2016 è importante curarsi alcuni aspetti.

La norma di riferimento per il trattamento dati personali è l’art 12 del PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE del 7 dicembre 2021, il cui primo comma sancisce che: “Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. 

  1. Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi. 
  2. Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 

Tale forma di lavoro a distanza ha riflessi anche sul regolamento interno aziendale, in cui si dovrebbe eliminare ogn riferimento alo svolgimento di attività a titolo personale” per evitare una situazione di BYOD nonché bisognerebbe ribadirei il concetto di proprietà di ogni dispositivo mobile digitale dell’azienda, specificando le misure di sicurezza effettivamente adottate sul dispositivo dato in dotazione al telelavoratore.

Bisogna poi documentare se è presente sui PC aziendali un software di monitoraggio dell’attività de dipendete.
E’ necessario inoltre predisporre un’integrazione informativa ex art 13 GDOR dipendenti in telelavoro inserendo breve disclaimer a quella generale per informare loro che una serie di informazioni verranno tracciate nonché inserire quali controlli possono essere effettuati (descrizione dei sistemi di monitoraggio attivati sulle dotazioni aziendali) specificando ancora basi giuridiche del trattamento, tipologia dati trattati, e i tempi di conservazione dei dati.

Sul punto, il Garante della Privacy, nell’audizione del 13 maggio 2020, ha dichiarato che “Il ricorso alle tecnologie non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore. Deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore che presuppone, anzitutto formazione e informazione del lavoratore sul trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti.

E’ necessario ancora fare nomina autorizzato ad hoc, con direttive volte a preservare la sicurezza del lavoro dal punto di vista del trattamento del dato personale utilizzato in telelavoro perché in emergenza COVID lo smart working è stato “subito” dal datore di lavoro, il quale, data l’urgenza, non poteva regolamentare al meglio il lavoro agile.

Se però, terminata l’emergenza (31 marzo u.s.), decidiamo di regolamentarlo con contratto individuale, è necessario procedere con queste integrazioni.
Ultima novità post emergenza riguarda la rilevazione temperatura.

Il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 allenta progressivamente le misure di restrizione COVID ma non affronta le tematiche connesse all’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per accedere ai luoghi di lavoro.

In considerazione della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 31 marzo u.s. e della graduale eliminazione delle regole anti-contagio, si consiglia di valutare attentamente l’opportunità di proseguire nell’attività di rilevazione della temperatura corporea all’accesso dei luoghi di lavoro; se si vuole mantenere, è importante individuare un’idonea base giuridica ai sensi della normativa privacy.
Non ultimo, è fondamentale sempre aggiornare il registro del trattamento (inserendo come specifica finalità anche il telelavoro, così come individualmente regolamentato).

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