Le pene sostitutive delle pene detentive brevi

Ai sensi dell’art. 27, c. 3, Cost., le sanzioni penali devono tendere a una finalità rieducativa: il loro scopo, in altri termini, dev’essere il reinserimento sociale del condannato, il quale, a pena espiata, dovrebbe aver acquisito la capacità di tenere una condotta rispettosa delle norme della convivenza civile.

Tale affermazione di principio, scolpita nella Carta costituzionale, viene spesso smentita dalla realtà del contesto carcerario, che ad oggi continua a costituire il terreno d’elezione per l’esecuzione delle sanzioni penali. Trattasi, infatti, di un contesto che, a causa di carenze ormai divenute strutturali, raramente riesce a rispondere alla finalità che dovrebbe essergli propria: anzi, talvolta si verificano storture che fanno sì che la permanenza negli istituti penitenziari abbia un effetto non già rieducativo, quanto piuttosto criminogeno.

Ciò è vero, in particolare, per le pene detentive brevi.

Come mostrano le statistiche, trattasi di pene generalmente riservate ai cosiddetti delinquenti primari, ossia a soggetti che si sono trovati, per la prima volta nella loro vita, a commettere reati peraltro di lieve gravità. Per tali condannati l’ingresso in carcere non solo segna una traumatica rottura dei rapporti familiari e lavorativi, ma può altresì favorire l’apprendimento di nuove tecniche criminali a causa del contatto con soggetti dalla carriera delittuosa più strutturata. 

Proprio per evitare la produzione di simili effetti, palesemente contrari al dettato costituzionale oltre che socialmente dannosi, la legge n. 689/1981 ha introdotto nell’ordinamento la categoria delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. 

Trattasi, innanzitutto, delle pene pecuniarie (multa e ammenda), che possono essere irrogate in sostituzione delle pene detentive di durata non superiore a sei mesi; vi è poi la libertà controllata, irrogabile in sostituzione delle pene detentive di durata non superiore a un anno; infine, vi è la semidetenzione, irrogabile in sostituzione delle pene detentive di durata non superiore a due anni.

Con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva, l’art. 53, c. 2, legge n. 689/1981 originariamente prevedeva che il giudice dovesse in primo luogo fissare, tra un minimo di 250 euro e un massimo di 2.500 euro, la somma corrispondente a un giorno di pena detentiva, per poi moltiplicare tale somma per il numero di giorni della pena detentiva irrogata. Una simile disciplina aveva suscitato le critiche della dottrina, che aveva fatto notare come essa favorisse irragionevolmente i condannati abbienti: infatti, si consideri che, in presenza di una pena detentiva pari a sessanta giorni, la pena pecuniaria sostitutiva sarebbe stata compresa tra un minimo di 15.000 euro e un massimo di 150.000 euro. Le richiamate censure hanno da ultimo trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, che con sentenza n. 28/2020 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, c. 2, legge n. 689/1981: attualmente, pertanto, la soglia minima è fissata in 75 euro per ogni giorno di pena detentiva, fermo restando il limite massimo giornaliero di 2.500 euro.

La libertà controllata (pena sostitutiva – lo si ribadisce – delle pene detentive di durata non superiore a un anno) comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza e l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza. A corollario di tali prescrizioni, sono inoltre previsti: la sospensione della patente di guida; il ritiro del passaporto e la sospensione della validità degli altri documenti utilizzabili per l’espatrio; il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta della polizia, l’ordinanza che fissa le modalità di esecuzione della pena. 

Tali obblighi e divieti accessori sono previsti anche per la semidetenzione (pena sostitutiva delle pene detentive di durata non superiore a due anni), il cui nucleo consiste nell’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in un istituto penitenziario. 

Accanto alle pene sostitutive di cui si è dato conto, la legislazione speciale ne prevede di ulteriori limitatamente ad alcune fattispecie o categorie di reati (immigrazione, stupefacenti, circolazione stradale).

Le pene sostitutive sono irrogate dal giudice nella sentenza che afferma la penale responsabilità dell’imputato. È necessario, in primo luogo, valutare l’opportunità di procedere alla sostituzione: tale valutazione viene condotta sulla scorta dei criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p. È pertanto necessario che il giudice, valutata la complessiva gravità del reato e la capacità a delinquere dell’agente, ritenga la pena sostitutiva sufficiente ad ammonire il condannato e idonea a scongiurare gli effetti criminogeni che, come si è detto, conseguono frequentemente alle pene detentive brevi. 

Una volta che il giudice avrà ritenuto di poter procedere alla sostituzione, dovrà scegliere quale delle summenzionate pene sostitutive applicare in concreto: se dunque è stata irrogata una pena detentiva di durata inferiore a sei mesi, essa potrà essere sostituita sia con la pena pecuniaria, sia con la libertà controllata, sia con la semidetenzione; se è stata irrogata una pena detentiva di durata inferiore a un anno, la sostituzione potrà avvenire con la libertà controllata o con la semidetenzione; se, invece, la pena detentiva ha durata superiore a un anno ma inferiore a due, la sostituzione potrà avvenire unicamente con la semidetenzione.

Nei casi in cui è astrattamente possibile applicare pene sostitutive di diversa natura, la scelta della pena con cui effettuare concretamente la sostituzione è rimessa al giudice, che dovrà individuare quella maggiormente idonea ad ammonire il condannato e ad evitare gli effetti desocializzanti che connotano le pene detentive brevi.

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