ciascuno dei debitori (anche qualora siano legati da rapporti di garanzia, leggasi fideiussione) deve presentare autonoma istanza per accedere alla procedura del piano del consumatore.
la legge n.3/12 nel riferirsi ai soggetti che possono accedere alla procedura del piano del consumatore considera un singolo soggetto, appunto il “consumatore”, e non più soggetti i famigliari.
pertanto, come ci si deve comportare nel caso in cui nel medesimo nucleo familiare alcuni debiti siano a capo di un coniuge e alcuni in capo all’altro? è possibile presentare un’unica istanza di accesso alla procedura per entrambi i coniugi?
considerando l’esperienza di questo studio la risposta è no: ciascuno dei coniugi dovrà depositare una istanza personale per l’accesso alla procedura presso il tribunale di residenza.
successivamente il giudice nominerà l’organismo di composizione della crisi o un professionista quale gestore (che può essere o meno il medesimo) per ognuno dei coniugi e, successivamente, quest’ultimi presenteranno due distinte proposte di piano ex art.9 della l.3/12.
in conclusione la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è personale in quanto si riferisce ad un unico soggetto e nel caso di più soggetti indebitati, appartenenti al medesimo nucleo famigliare, sarà necessario presentare due distinte richieste per poter accedere alla procedura del piano del consumatore.