la corte costituzionale ha dichiarato 767 “falsi dirigenti” dell’agenzia delle entrate con conseguente nullitá degli atti compiuti e sottoscritti dagli stessi.
com’è noto, infatti, l’articolo sopraccitato prevedeva la possibilità per meri funzionari di assurgere a ruolo di dirigenti (tra le cui competenze spiccano la sottoscrizione di atti precontenziosi e contenziosi in grado di vincolare l’amministrazione) senza regolare concorso pubblico previsto legislativamente.
da tale arresto discende l’illegittimità degli atti posti in essere dai c.d. “falsi dirigenti” e l’automatica caducazione degli accertamenti o degli atti contenziosi (solo per fare alcuni esempi senza alcuna pretesa di esaustività) dagli stessi redatti e sottoscritti, salvo impugnativa.
tale conclusione ormai non è più solo “teorica”.
sono recenti le pronunce delle commissioni tributarie provinciali (fra le prime ctp milano n.3222 del 10/4/15, ctp lecce 2044 del 5/6/15) o della commissione tributaria regionale (ctr milano n.2184 19/5/15) le quali hanno tutte sancito il vizio di “difetto assoluto di attribuzione” degli atti compilati dai “falsi dirigenti”.
la nullità degli atti così viziati è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in appello o cassazione, come statuito dalla sentenza della cassazione n.12104/13.
tale sanzione è già prevista dalla normativa vigente. gli art.42 d.p.r. 600/73 e art.56 d.p.r.633/72 prevedono, infatti, che “gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità”.
non solo. piace citare anche l’art.21-octies comma 1 l.241/90 (c.d. “legge sul procedimento amministrativo”) secondo la quale è annullabile (e deve essere proposta specifica istanza in tal senso perché rilevabile ad istanza di parte) il provvedimento amministrativo (tra i quali rientrano quelli formati dell’ade) emesso in violazione della normative vigente o per eccesso di potere e/o per incompetenza
su tale presupposto la commissione regionale di milano nella sentenza sopraccitata ha sancito che “gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti dichiarati illegittimamente nominate sono nulli anche perché adottati in violazione degli art.42 e 56 citati perché viziati da incompetenza”.
per onestà intellettuale necessita citare la pronuncia della ctp di gorizia n.63 del 1/4/15 che, a contrario, sostiene la legittimità degli atti posti dai “falsi dirigenti” per la teoria dottrinale del “funzionario di fatto” che prevederebbe la legittimità degli atti compiuti dal funzionario la cui nomina sia stata annullata (come avvenuto con la pronuncia 37/15) perché sarebbero “irrilevanti verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce”.
teoria che non regge perché vi sarebbe effettiva violazione di legge anche ai sensi della l.241/90 che prevede l’annullabilità dei provvedimenti emessi in difetto di potere e per incompetenza – come nel caso di interesse – sancendo, di qui, la “rilevanza esterna” del difetto di potere del funzionario con ripercussioni immediate sui diritti dei contribuenti
si potrebbero richiamare principi cardine che regolano l’agire della pubblica amministrazione: legittimo affidamento nei rapporti colla p.a., della trasparenza e correttezza dell’azione dell’amministrazione pubblica.
sono solo alcuni esempi che non hanno alcuna pretesa di esaustività.
riassumendo.
1) la sentenza della corte costituzionale ha reso invalide le nomine a dirigenti di quei funzionari che non abbiamo sostenuto regolare concorso: illegittima è il d.l.16/12 articolo 8 comma 24 (convertito in legge 44/12) che aveva introdotto una sorta di “sanatoria” delle nomine a dirigenti di semplici funzionari.
2) presupposto del ricorso è un atto firmato dall’agenzia delle entrate e non da altre amministrazioni dello stato o pubbliche.
3) rivolgersi immediatamente al professionista di fiducia.
4) per verificare la regolarità della nomina a dirigente inviare una pec all’ufficio provinciale delle agenzia delle entrate competente, in nome del dirigente pro tempore, e richiedere formalmente se il soggetto firmatario dell’atto da impugnare sia dirigente o, piuttosto, “falso dirigente” ai sensi dell’arresto della corte costituzionale n.37/15..
5) se la risposta è negativa (attestazione di “falso dirigente”) o tarda ad arrivare impugnare l’atto citando le pronunce di cui sopra e avvalendosi anche della l.241/90 art.21-octies.
6) aggiungere, infine, che la commissione tributaria regionale di milano ha sancito il principio di “non contestazione” spostando (e non è poco) a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare che il dirigente firmatario degli atti sia effettivamente tale, alleggerendo il carico probatorio del contribuente che potrebbe anche semplicemente limitarsi ad eccepire la nullità (e/o l’annullabilità) senza provare l’eccezione. vi sarebbe la liberazione dalla c.d. “prova diabolica” volta alla dimostrazione del “falso dirigente”. il sottoscritto, infatti, al punto 4) di questo riassunto aveva proposto una modalità di assolvimento del predetto onere.
buona fortuna. il diritto vivente, soprattutto quello formato e fondato da precedenti giurisprudenziali, sconta una maggior soggettività. siamo convinti, però, che nei diversi gradi di giudizio sia difficile incontrare commissioni sempre e comunque sfavorevoli o che, almeno, le probabilità diminuiscano sensibilmente.
avv. lorenzo della bella