I criteri di commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria

Le pene detentive brevi producono molto spesso un effetto desocializzante sul condannato: come mostrano le statistiche, infatti, tali pene sono generalmente irrogate ai cosiddetti delinquenti primari, ossia a soggetti che, per la prima volta nella loro vita, hanno commesso un reato, peraltro non grave. Per tali condannati, il contatto con il contesto carcerario e con le croniche disfunzionalità che lo affliggono rischia di non produrre quell’effetto rieducativo che è imposto dall’art. 27, c. 3, Cost., ma, anzi, di produrre l’effetto contrario, orientando il soggetto verso scelte di vita definitivamente delinquenziali.

Al fine di evitare un simile effetto criminogeno, il legislatore ha previsto le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Trattasi, più precisamente, delle pene pecuniarie (multa e ammenda), che possono sostituire le pene detentive di durata non superiore a sei mesi; vi sono poi la libertà controllata e la semidetenzione, che possono sostituire, rispettivamente, le pene detentive di durata non superiore a uno e a due anni.

Con riferimento alle pene pecuniarie sostitutive di quelle detentive, sorge l’ovvio problema di procedere al ragguaglio tra le seconde e le prime, ossia di determinare la somma, corrispondente a un giorno di reclusione o di arresto, che, moltiplicata per il numero di giorni di pena detentiva inflitta, permetterà di individuare l’importo della sanzione sostitutiva.

Soccorreva a tal fine l’art. 53, c. 2, legge n. 689/1981, a mente del quale «il valore giornaliero non [poteva] essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non [poteva] superare di dieci volte tale ammontare». Come si vede, veniva operato un rinvio all’art. 135 c.p., che stabilisce che, ogniqualvolta si debba eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive (dunque non solo ai fini della sostituzione, ma anche, per esempio, ai fini della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), «il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

Dal combinato disposto delle due norme sopra citate conseguiva che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il giudice dovesse fissare la somma corrispondente a un giorno di reclusione o di arresto tra un minimo di 250 euro e un massimo di 2.500 euro, per poi procedere a moltiplicare l’ammontare prescelto per il numero di giorni di pena detentiva inflitta.

Trattavasi di una disciplina fortemente penalizzante per i condannati non abbienti, come dimostra il seguente esempio: se il giudice aveva inflitto quarantacinque giorni di reclusione e aveva determinato in 250 euro (ossia nel minimo) la somma di cui il condannato poteva essere privato giornalmente, quest’ultimo era tenuto a versare l’importo di 11.250 euro.

Simili esiti erano stati censurati tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, anche alla luce del fatto che vi sono ordinamenti, quale quello francese, in cui non è fissato un importo minimo e altri, quali quello tedesco e quello spagnolo, in cui è previsto un importo simbolico (rispettivamente 1 e 2 euro). Venivano pertanto sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale che, però, non trovavano mai accoglimento.

La situazione è da ultimo mutata con la sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022, che, in accoglimento di diverse questioni sollevate dai Tribunali di Taranto e Ravenna, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 53, c. 2, legge n. 689/1981, stabilendo che l’importo minimo dev’essere pari non a 250 euro, ma a 75 euro per ogni giorno di pena detentiva inflitta. Quest’ultima somma è quella che era già prevista per il caso in cui la pena da sostituire fosse stata irrogata con decreto penale di condanna.

A una simile conclusione la Corte costituzionale è pervenuta sulla base dei principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, c. 3, Cost.

È stato rilevato, innanzitutto, che, mentre le pene detentive impattano in egual modo su tutti i condannati, a prescindere dalle loro condizioni economiche, lo stesso non possa dirsi per le pene pecuniarie, che possono essere più o meno afflittive a seconda delle disponibilità reddituali e patrimoniali del reo. Ad avviso della Corte, una quota minima giornaliera di 250 euro è di gran lunga superiore alla somma che la maggior parte delle persone che vivono in Italia è ragionevolmente in grado di pagare, specie alla luce della necessità di moltiplicare tale importo per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire.

Un simile stato dell’arte, oltre a determinare irragionevoli discriminazioni fondate sulle condizioni economiche dei condannati, in aperto contrasto con l’art. 3 Cost., aveva altresì comportato una drastica contrazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, il che confligge, oltre che con il principio di rieducazione del condannato di cui all’art. 27, c. 3, Cost., anche con le ben note esigenze di deflazione carceraria.

Così chiariti i limiti entro cui dev’essere esercitato il potere discrezionale del giudice nel procedere alla sostituzione de qua, resta da dare conto del fatto che, nella scelta dell’importo compreso tra 75 euro e 2.500 euro per ogni giorno di pena detentiva, l’organo giudicante deve adottare come criterio quello della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Così dispone l’art. 53, c. 2, legge n. 689/1981, che mira evidentemente a parametrare l’afflittività della pena sostitutiva alle disponibilità economiche del reo, così da evitare irragionevoli discriminazioni fondate sulle condizioni patrimoniali e reddituali dei prevenuti.

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