è vero che la scelta di fare ricorso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della l.3/12 quale alternativa alla proposta di composizione della crisi può essere rimessa alla volontà del debitore.
tuttavia la l.3/12 nulla dice circa la rinuncia della procedura di liquidazione avviata.
su questo punto si è pronunciato il tribunale di treviso con sentenza del 22/6/17 sostenendo che la natura, la struttura concorsuale e pubblicistica del procedimento di liquidazione non consenta al debitore di rinunciarvi una volta intervenuto il decreto di apertura del giudice, proprio perché la legge non prevede la possibilità di revocare detto decreto.
il tribunale precisa tra l’altro che la fase esecutiva successiva rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma ai sensi del quarto comma dell’art.14 quinquies.
infine, sotto altro profilo, va considerato che gli interessi sottesi a tale procedura, principalmente collegati al soddisfacimento di tutti i creditori secondo la regola della par condicio, non possano cedere rispetto ad una personale contraria valutazione di convenienza effettuata dal debitore.
debitore avvisato… mezzo salvato!!