in caso di notifica invalida della cartella il termine per l’impugnazione decorre dall’estratto di ruolo. la suprema corte a sezione unite (cass. ss.uu. n.19704 del 2/10/15) è intervenuta per chiarire il contrasto giurisprudenziale sul punto “fermo” restando che non è impugnabile e se l’estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che diretta, non è preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richiesto dal concessionario per la riscossione, ogni qual volta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione”.
premessa la differenza esegetica tra ruolo (atto impositivo espressamente normato anche in merito alla sua impugnabilità) ed estratto di ruolo (elaborato informatico privo di forza impositiva) non costituisce quindi un’ “inammissibile impugnazione dell’estratto di ruolo” quella diretta ad opporre il primo atto conoscitivo della pretesa erariale bensì opposizione della cartella notificata non validamente notificata in una sorta di rimessione in termini.
la pronuncia, seppur con tutte le specificità del caso di specie, da una volta di più credito alle ragioni sostanziali dell’opposizione piuttosto che a quelle formali.
impugnabile la cartella di pagamento conosciuta coll’estratto di ruolo