Il curatore fallimentare sarà vincolato a compromettere in arbitri l’azione di responsabilità verso gli amministratori, se così previsto nello statuto sociale.
l’arbitrato societario, disciplinato ai sensi del d.lgs. 5/2003, è stato introdotto dal legislatore con l’obiettivo di sottrarre al giudizio ordinario e compromettere in arbitri tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. il curatore fallimentare, quindi, che intenda esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art.146 lf sarà vincolato all’arbitrato colla conseguenza che
il lodo arbitrale è opponibile anche al curatore del sopravvenuto fallimento; questo è quanto è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza di merito meneghina (tribunale di milano, 15 settembre 2016).
il lodo stesso produce effetti anche nei confronti di coloro che non sono stati parte della controversia; la riforma dell’arbitrato societario, infatti, e la processualizzazione, anche a parere dello scrivente, ha voluto creare un vero e proprio processo endosocietario, caratterizzato dalle regole e dalle garanzie tipiche del processo.
concludendo, il curatore dovrà introdurre il rito arbitrale e rispettarne il lodo.
dott. giacomo bressanelli