Protezione del patrimonio – responsabilità degli amministratori

In questa puntata di #fiscoxtutti, all’interno del filone sulla protezione del patrimonio, parliamo di responsabilità degli amministratori con o senza delega.domanda: buongiorno e ben ritrovati dopo le ferie estive presso lo studio della bella associato. oggi, con i nostri esperti, il dott. stefano della bella, commercialista/patrimonialista e l’avv. lorenzo della bella, avvocato d’impresa. la scorsa volta abbiamo declinato lo slogan di studio “una volta era sufficiente lavorare bene, oggi bisogna saper anche fare impresa”, questa settimana di cosa parliamo?
risposta patrimonialista: continuiamo sul tema del fare impresa in modo corretto e parliamo di organo amministrativo e responsabilità dei componenti.domanda: tema molto interessante e anche di notevole spessore ma sono sicura saprete renderlo comprensibile nel breve spazio della puntata.
risposta avvocato: parleremmo di srl perché pensiamo di accontentare la maggior parte dei telespettatori che fanno impresa e a coloro che rimanessero insoddisfatti, perché fanno impresa con una società di persone, diciamo di andare dal loro consulente di fiducia e chiedergli se non è giunto il momento di trasformarsi in società di capitali, srl appunto.
nel 90% dei casi una srl è amministrata o da un amministratore unico, socio o non socio, o da un consiglio di amministrazione composto da una pluralità di membri, soci o non soci anche loro, oppure da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; il consiglio di amministrazione, qualora non fatto dai soci all’atto di nomina, sceglie tra i suoi componenti un presidente.
l’amministratore unico o, nel caso, il consiglio di amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di amministrazione e di disposizione escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva competenza dei soci.
il consiglio di amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall’art.2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri, amministratori delegati, determinando i limiti della delega.
gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.domanda: e qui abbiamo capito che tipo di organo amministrativo può avere la società, normalmente un cda, quindi?
risposta patrimonialista: amministratori unici e cda, si sono i più diffusi. ma mentre sugli amministratori unici non ci sono dubbi sul connubio potere/responsabilità, ovvero l’amministratore unico è l’unico responsabile circa la corretta gestione aziendale, con riferimento al cda ed ai suoi eventuali amministratori delegati abbiamo qualche problema nello spiegarlo ai clienti perché notiamo che hanno dei falsi miti da sfatare.domanda: bene, approfittiamo per chiarire bene quali sono le responsabilità dell’amministratore.
risposta avvocato: sfatiamo il primo mito “faccio una srl così, qualsiasi cosa succede, non rischio i miei beni personali”, falso! adesso vi spieghiamo il perché:
gli amministratori, così come i direttori generali (art.2396 cc)sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni:
– verso la società (artt.2392-2393 cc);
– verso i creditori sociali (art.2394 cc) e
– verso i singoli soci o terzi (art.2395 cc).
– diversa è la disciplina delle tre azioni.
in generale, comunque, gli amministratori rispondono dei danni subiti dalla società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la con la normale diligenza professionale di un amministratore di società, dato il carattere stabile e continuato della relativa attività, come già si tendeva a riconoscere in base alla previgente disciplina che faceva riferimento alla diligenza del mandatario.
gli amministratori non sono invece responsabili per i risultati negativi della gestione che non siano imputabili a difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o nell’adempimento degli specifici obblighi posti a loro carico.
se gli amministratori sono più di uno, essi sono responsabili solidalmente; la solidarietà vuol dire che ciascuno può essere costretto dalla società a risarcire l’intero danno; sta poi al chiamato recuperare le somme dagli altri amministratori.
consiglio: non fate mai gli amministratori con soggetti poco capiente perché il creditore agirà contro di voi e non avrete possibilità di recupero nei confronti dei vostri colleghi di mandato.

domanda: grazie per il consiglio. e gli amministratori non delegati o anche i consiglieri semplici?
risposta patrimonialista: sfatiamo il secondo mito “ci sono gli amministratori delegati, fanno tutto loro, se succede qualcosa rispondono loro”, falso!
la presenza di amministratori delegati non esonera i consiglieri semplici, usiamo la tua espressione giulia, che rende l’idea, dalla responsabilità solidale per il comportamenti dei primi. infatti, se è pur vero che la riforma del diritto societario non pone più a carico degli amministratori un generico dovere di vigilanza sull’andamento della gestione, è altrettanto vero che la stessa impone a tutti gli amministratori di agire in modo informato (art.2381, comma 6) e, soprattutto, di valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione (art. 2381, comma 3).
concludendo: tenete in debito conto, che gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o impedirne le conseguenze dannose o non hanno espresso voto contrario nella seduta del consiglio.

domanda: saluti e chiusura.
risposta: arrivederci e a presto.

commenti fuori puntata:
E’ vero che la gestione delle deleghe può essere un buon metodo per distribuire ed attribuire rischi a determinati soggetti – coll’effetto collaterale di una costosa analisi delle capacità e competenze dei delegati, la necessaria definizione di ruoli determinati e circoscritti ed il conseguente irrigidimento dell’operatività quotidiana – ma non libera gli altri membri dall’organo dalla responsabilità perché “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall’art.2381, comma 3, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose” infatti “sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”; la responsabilità è quindi la conseguenza del “potevi impedire” o “potevi attenuare” perché era tuo dovere chiederne conto ed accorgertene.

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