In via generale, l’eredità si devolve per legge o per testamento e non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Nell’ambito dell’apertura di una stessa successione può accadere che un soggetto trovi un testamento in un secondo momento.
Ed invero, se al momento dell’apertura della successione non vi è nessun testamento, l’eredità viene divisa tra gli eredi legittimi secondo le norme del Codice civile, realizzando la cosiddetta successione per legge (successione legittima).
Viceversa, qualora ci sia un testamento, l’eredità verrà divisa rispettando le volontà del testatore – tramite la successione testamentaria –, con il limite del rispetto delle quote di legittima (quote minime di patrimonio che, per legge, spettano necessariamente al coniuge ovvero ai figli (o, in assenza di questi, ai genitori).
Ed invero, con la successione testamentaria il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari.
Il testatore può disporre in totale autonomia delle proprie sostanze, per la parte della quota disponibile, individuando liberamente i soggetti beneficiari, che non necessariamente debbano far parte del nucleo familiare.
L’unico limite si riscontra nel rispetto necessario delle quote di riserva previste per legge.
La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi in assenza di disposizioni testamentarie o per quei beni esclusi dal testamento (si avrà in tal caso una successione sarà in parte testamentaria e in parte legittima).
Per quanto riguarda tutto ciò che non rientra nelle quote di legittima, la cosiddetta quota disponibile, può essere distribuita come voluto dal testatore o ai sensi di legge.
Le modalità di divisione, pertanto, dipendono dalla presenza o meno di un testamento; se per avventura gli eredi scoprissero un testamento dopo aver fatto la successione (poiché non sempre è facile trovare un testamento quando questo è stato nascosto dal testatore) sorgerebbero delle criticità.
Occorre domandarsi qual è il destino della divisione già eseguita e individuare il termine entro cui effettuare l’accettazione dell’eredità da parte di eventuali soggetti nominati eredi nel testamento. Quanto al destino della divisione, accertata l’esistenza di un testamento valido durante la stessa, il procedimento non può più essere portato a termine poiché su di essa prevale sempre la successione testamentaria: il ritrovamento del testamento annulla tutto quanto fino ad allora svolto e i beni vanno divisi secondo la volontà del testatore. Quanto al termine per accettare l’eredità, esso è sempre di 10 anni dal decesso a prescindere dal fatto che il citato nel testamento non potesse essere al corrente dell’esistenza del testamento stesso, poiché deve prevalere la certezza dei termini fissati ex lege per l’accettazione e divisione dell’eredità, per un principio di chiarezza del traffico giuridico.
Da chiarire poi chi sono i soggetti che possono concorrere all’eredità.
L’art. 565 c.c, designa come eredi legittimi, i parenti più stretti come il coniuge, i discendenti quindi i figli, gli ascendenti quindi i genitori, i collaterali quindi i fratelli e le sorelle, gli altri parenti del defunto e infine, lo Stato.
L’ordinamento giuridico individua tra i “successibili” il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti fino al sesto grado. I cugini sono parenti in linea collaterale e per capire se un lontano cugino può avanzare pretese nella successione del de cuius è necessario calcolarne i gradi di parentela: per farlo occorre risalire allo stipite comune per poi ridiscendere fino al parente cui siamo interessati. Un esempio per chiarire: ipotizzando Sempronio quale capostipite, i cui figli sono Tizio e Caio che a loro volta sono genitori di Tizietto e Caietto, conteremo cinque gradi (Caietto, Caio, Sempronio che è lo stipite comune, Tizio e Tizietto) ai quali dovremo togliere il capostipite comune (Sempronio), per un totale di quattro. Tizietto e Caietto, sono cugini e sono parenti di quarto grado.