E’ quanto chiarito da cass. pen., sez.III n. 50338/16 per la confisca ¬ “diretta” o “per equivalente” del profitto del reato
la pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento per il reato di omessa dichiarazione ex art.5 d.lgs. 74/00 che non ha disposto la confisca per equivalente del profitto del reato, rappresentato dall’imposta evasa.
in primis la suprema corte ha ricordato che l’ambito di applicazione della confisca per equivalente è stato esteso ai reati tributari dall’art.1 comma 143 legge 244/07 (in virtù del richiamo all’art. 322-ter c.p.) – successivamente abrogato dall’art. 14 d. lgs. 158/2015 e contestualmente riproposto dal novellato art. 12 bis comma 1 d. lgs. 74/00 – secondo cui “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
ciò premesso la corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la confisca, anche nella forma per equivalente, deve sempre essere disposta, senza che sul punto possano porsi questioni di diritto intertemporale ai sensi dell’art. 2 c.p., data l’identità del disposto dell’art.12-bis de quo e dell’art. 322 ter comma 1 c.p., richiamato dall’abrogato art. 1 comma 143 citato.
a buon intenditore poche parole.