cassazione n.8893017: l’amministratore di società che stipula contratti in regime di dissesto integra il reato di insolvenza fraudolenta.
il reato di “insolvenza fraudolenta” di cui all’art.641 c.p. punisce la condotta di colui che “dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla”.
con la sentenza n. 8893/17 la corte di cassazione cala la norma nel contesto d’impresa e condanna un amministratore che, malgrado conoscesse lo stato di dissesto della società rappresentata, si era comunque attivato per concludere affari cui la stessa non avrebbe potuto fare fronte, il tutto celando volontariamente all’altro contraente lo stato di criticità economico-finanziaria della società che, di lì a breve, avrebbe condotto l’impresa verso una ormai inevitabile procedura concorsuale.
in particolare, nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto decisiva la palese intenzione di non adempiere la prestazione dovuta, desunta dalle modalità di pagamento concordate, i cui termini risultavano già ex ante – oltre che eccessivamente dilatati – inidonei a garantire l’adempimento dell’obbligazione, previsto per una fase successiva in cui risultava già preordinato il ricorso alla liquidazione dell’impresa e contestualmente all’avvio del concordato.