Società in perdita sistematica abrogate dal 2022

L’articolo 9, comma 1, del DL 21 giugno 2022 n. 73, convertito nella Legge 4 agosto 2022 n. 122 (c.d. “decreto Semplificazioni”) ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La disciplina 

Com’è noto, la disciplina relativa alle società in perdita sistematica (ex art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies DL 138/2011) impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo d’imposta successivo nei confronti dei soggetti che:

  • presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi (facendo scattare la non operatività a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta);
  • nell’arco temporale di cinque periodi di imposta consecutivi, sono per quattro periodi di imposta in perdita fiscale e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo determinabile ai sensi dell’articolo 30, legge n. 724/1994.

Nello specifico, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione, una società qualificata in perdita sistematica:

  • deve dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo;
  • deve applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se si tratta di società di capitali;
  • non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d’imposta in cui le società che risultano in perdita sistematica.

Da quanto sopra deriva che la disciplina relativa alle società in perdita sistematica non è applicabile per i soggetti costituiti da meno di sei anni (infatti, il primo periodo d’imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione. Si veda anche circ. Ag. Entrate n. 25/2012, paragrafo 6.2).

Decorrenza delle novità

Per effetto di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, la norma sulle società in perdita sistematica viene oraabrogata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.  Da quanto sopra deriva che le penalizzazioni (sopra elencate) previste dall’articolo 30 della legge n. 724/1994 non saranno applicabili nei confronti delle società che risulteranno in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2022 “solare” ancorché:

  • nei periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dovessero essere state conseguite perdite fiscali;
  • quattro dei sopraindicati periodi dovessero essere stati in perdita fiscale e il rimanente dovesse presentare un reddito imponibile.

E’, viceversa, confermata l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2021 “solare” (modelli Redditi 2022). Ne consegue che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà applicabile, quale ultimo periodo, nel periodo d’imposta 2021 (Redditi 2022) nei confronti dei soggetti che:

  • hanno conseguito perdite fiscali nei precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020);

ovvero;

  • hanno conseguito, indifferentemente, perdite fiscali per quattro periodi d’imposta (ad esempio, i periodi 2016, 2017, 2019 e 2020) e in un periodo fiscale un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo previsto per le società di comodo (2018).

Esempio

Una società in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2021 (in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione sarà soggetta alle “restrizioni/penalizzazioni” previste e nella compilazione dei modelli dichiarativi riferiti al periodo d’imposta 2021) dovrà:

  • dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo, compilando l’apposita sezione del quadro RS del modello Redditi SC (righi da RS116 a RS125) e la Sezione III del quadro IS del modello IRAP (righi da IS16 a IS20);
  • applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se trattasi di società di capitali, con compilazione dell’apposito rigo RQ62 del modello Redditi SC;

La società non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d’imposta (IVA 2022) in cui le società che risultano in perdita sistematica.

Società di comodo

Per completezza si ricorda che, nonostante l’abrogazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica, ad oggi a nessuna modifica ha riguardato l’applicazione dalla normativa relativa alle società di comodo (ex articolo 30 della legge 724/1994) che, come tale, dovrà essere applicata non solo per il 2021, ma anche per il 2022 e per gli anni successivi. In questo caso, nell’ipotesi di mancato superamento del c.d. “test di vitalità” sarà possibile disapplicare autonomamente le disposizioni dichiarando l’esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito di superare i parametri indicati nelle norme in esame, eventualmente accompagnando la disapplicazione con un’istanza di interpello probatorio da spedire entro il prossimo 30 novembre. Nel modello Redditi 2022, la causa oggettiva dovrà essere tale da aver impedito il conseguimento di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze almeno pari ai minimi presunti, riferiti al triennio di media (2019-2020-2021) oppure aver procurato perdite in almeno uno dei cinque esercizi del periodo 2016-2020.

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