socio accomandante risponde limitatamente alla quota, anche nel tributario: sentenza pleonastica ?

può sembrare scontato il principio affermato dalla commissione territoriale di bergamo ma quel che sconcerta è che ciò non sembrasse per il fisco che, a seguito di un accertamento su di una sas, tentava di coinvolgere nella responsabilità patrimoniale anche i beni personali del socio accomandante, per capirci meglio quello di capitale che risponde per norma limitatamente all’investimento eseguito.

in breve le posizioni: il fisco riteneva responsabile per l’omesso versamento di iva e irap la sas e anche il socio accomandante e, per tale motivo, obbligato in solido con la sas a versare imposte, sanzioni ed interessi; il contribuente si trincerava dietro alla segregazione patrimoniale del socio di capitale ed al principio inderogabile della separazione patrimoniale tra socio e società; il fisco, di nuovo, riteneva di poter escutere in ogni caso il socio accomandante, salva la preventiva escussione della società (principio previsto per l’accomandatario).

quel che più rileva è che mai il fisco ha cercato di provare il coinvolgimento del socio accomandante nella gestione sociale, ma ha tentato l’escussione del suo patrimonio a prescindere.

così, la ctp di bergamo non ha potuto che tenere il punto: “l’articolo 2313 c.c. a cui fanno riferimento ambedue le parti delinea la nozione di società in accomandita semplice precisando che, all’internodi essa, i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita” con la specificazione che per quota si intende “la porzione del capitale sociale di cui egli è titolare con la conseguenza che non è dato ai creditori di aggredire il patrimonio personale del socio accomandante neppure dopo la infruttuosa escussione della società”.

sentenza inutile ? contenzioso inutile !

nulla di ciò che chiarisce diritti e tutele per il contribuente può essere considerato inutile.

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