stop alla presunzione di distribuzione di utili ai soci nel caso di società a ristretta base.
qualora il fatto noto non è stato oggetto di specifico accertamento probatorio, non è possibile far valere la presunzione di distribuzione degli utili sui soci. questo il nuovo ed importante orientamento della cassazione (l’ordinanza n.923 del 20/1/16), che sancisce la garanzia per il contribuente di vedersi contestata validamente la distribuzione, solo con elementi di prova sufficientemente validi; al socio basterà fornire idonei mezzi di contro prova per dimostrare la mancata percezione degli utili, disattendendo così le pretese fiscali.
questo il principio di diritto estrapolato dall’ordinanza: a presidio della chiarezza dei rapporti tributari, il fisco dovrà adoperarsi attivamente al fine di dimostrare le pretese tributarie non potendo più incidere tramite presunzioni su libertà costituzionalmente garantite e sugli assetti societari patrimoniali.