Vizio di notifica del pignoramento

Il pignoramento è l’atto con il quale il creditore sottopone a espropriazione forzosa (contro la volontà) i beni del debitore (per approfondire circa il pignoramento leggere “le fasi del processo esecutivo“) al fine di soddisfarsi con il ricavato dalla vendita oppure, in casi meno frequenti, facendosi assegnare il bene pignoramento a deconto del dovuto.

Il pignoramento, in sé, è un atto composto da una parte (atto) di competenza dell’avvocato del creditore e una parte (verbale/ingiunzione) di competenza dell’Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell’art.492 c.p.c.

Il pignoramento deve essere notificato e per procedere alla notifica tramite Ufficiale Giudiziario questi deve avere in mani proprie l’originale del titolo esecutivo munito della relativa formula e il precetto.

Il pignoramento non può essere notificato via pec dal creditore al debitore persona giuridica proprio perché è un atto dell’Ufficiale Giudiziario che presuppone il possesso del titolo e del precetto.

La mancata notifica o il vizio di notifica (notifica non andata a buon fine, notifica in mano di una persona sbagliata, notifica ritirata da persona non addetta – verificare gli articoli 137 e ss c.p.c. in tema) comporta la possibilità di opposizione da parte del debitore che, solitamente, si propone nei termini e nelle forme dell’art.617 c.p.c.

 La notifica è sì un atto formale ma anche sostanziale tanto che se l’atto è venuto a conoscenza del debitore tale vizio non può più essere fatto valere dal debitore: in breve; se il debitore propone opposizione ex art.617 c.p.c. significa che, di fatto, ha avuto conoscenza dell’atto e, di qui, la notifica si ritiene sanata (conformemente al dettato dell’art. 156 ultimo comma c.p.c. e similarmente a come avviene ex art.164 comma 3 c.p.c.). Sul tema ci sono diverse sentenze l’ultima delle quali in ordine cronologico è la Cassazione n.11290/20 (o, per vizi di notifica del precetto possiamo citare la 24197/20).

 Ciò rileva perché il Giudice dell’esecuzione – che è il giudice funzionalmente preposto a tali tipi di processo – come primo atto esegue una verifica scrupolosa della notificazione del pignoramento (dato che la verifica della notifica del titolo e del precetto è di competenza dell’U.G.) e solleva eventuali vizi della stessa chiedendone, ove possibile, una rinnovazione e assegnando al creditore un termine perentorio per provvedervi.

 I procedimenti di opposizione agli atti esecutivi si concludono con sentenza non impugnabile (art.617 ultimo comma c.p.c.). Non si può in questa sede sancire che il vizio di notifica del pignoramento sia esso elemento idoneo a creare effetti giuridici perché a tale conclusione può giungere solo il giudice con un suo provvedimento.

 Quel che deve sapersi, infatti, è che il Giudice dell’esecuzione che si occuperà del merito della stessa in prima udienza può dare i provvedimenti indilazionabili, tra i quali anche la sospensione della procedura esecutiva.

 Il consiglio è il solito: rivolgersi al vostro legale di fiducia esperto in esecuzioni.

 

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