In questa puntata di #fiscoxtutti parliamo di voluntary disclosure mini ovvero della terza edizione della collaborazione volontaria che scade il prossimo 31/7/2018.
domanda: buongiorno e ben ritrovati presso lo Studio della Bella Associato. Oggi siamo in compagnia del dottor Stefano della Bella che ci parlerà di voluntary disclosure. Dottore, ma non ne abbiamo già parlato un paio di volte?
risposta: si, è vero. Ne abbiamo già parlato due volte, nel 2015 era stata introdotta la prima normativa per la regolarizzazione delle attività detenute illecitamente all’estero, poi, nel 2016 ne era stata introdotta un’altra, leggermente rivista e corretta e adesso ne parliamo perché è ancora aperta la finestra fino al 31 luglio 2018.
domanda: bene, allora vuol dire che ho buona memoria, ce la introduce per cortesia?
risposta: non parlerò di articoli, che interessano solo gli addetti ai lavori ma li lascerò all’interno della sbobinatura che poi verrà pubblicata a corredo della puntata sul blog [(art. 5-septies del DL 16.10.2017 n.148 (conv. L. 172/2017)]. la procedura di voluntary disclosure mini riguarda:
• residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
• oppure che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.
La nuova procedura non può essere applicata alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria [Legge 186/2014, voluntary disclosure, DL 153/2015 voluntary disclosure-bis DL 193/2016).
domanda: quali sono le violazioni che possono essere regolarizzate
risposta: con questa nuova procedura sono sanabili le “attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero esistenti al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione [DL 148/2017].
La detenzione di “attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio”, derivanti da attività di lavoro dipendente e lavoro autonomo all’estero, comporta violazioni circa la mancata compilazione del quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi prodotti dalle attività finanziarie stesse
Possono, inoltre, essere regolarizzate le somme derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l’attività lavorativa in via continuativa.
domanda: quindi si possono regolarizzare anche gli immobili?
risposta: si possono regolarizzare le somme non dichiarate nel quadro RW detenute all’estero a seguito della vendita di immobili posseduti all’estero ma non gli immobili in genere, solo le somme depositate a seguito di cessione di immobili.
Tra l’altro, sono esclusi anche le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all’estero aventi natura diversa da quelli citati, ovvero redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente.
La procedura consente di sanare anche l’IVAFE, ma visto che sono esclusi gli immobili in genere, non anche l’ivie.
domanda: entriamo nel merito della procedura di regolarizzazione, dottore?
risposta: prima cosa, come sempre, andate dal vostro consulente di fiducia e chiedete lui se è un esperto in questo tipo di adempimenti; nel caso non lo fosse chiedete lui di indicarvi qualcuno di sua fiducia che lo sia.
Queste normative sono complesse e non ci si può improvvisare.
In breve, la regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero avviene col pagamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016.
Per il versamento, si utilizza il codice tributo 8080 [RISOLUZIONE Agenzia delle Entrate n.43 del 6.6.2018].
L’istanza deve essere presentata entro il 31.7.2018.
La relazione di accompagnamento deve essere presentata entro il 31.7.2018.
domanda: cosa sono l’istanza e la relazione?
risposta: l’istanza è il modello in cui vengono inseriti i dati anagrafici del richiedente la regolarizzazione, le somme ed i dati numerici, la relazione invece è un vero e proprio “tema” nel quale si devono spiegare l’origine dei fondi e la situazione di fatto a corredo dell’istanza.
Vi ricordo che è possibile autoliquidare il dovuto che significa che provvedono spontaneamente al versamento del dovuto senza che l’agenzia delle entrate rediga un vero e proprio atto di liquidazione.
Le somme dovute possono essere pagate in un’unica soluzione entro il 30.9.2018 ovvero a rate mensili di uguale importo, tre, a partire sempre dal 30 settembre.
Non è possibile utilizzare crediti per pagare le somme dovute per la regolarizzazione, quindi, in soldoni, no compensazioni.
Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata, non come in altre procedure col pagamento della prima ma, ripeto, col pagamento di tutte le rate.
In ultimo, anche se è un po’ tecnica, i termini di accertamento, relativi a quelle attività sono prorogati fino al 2020, cioè l’annualità 2012 il cui accertamento scade a fine 2017 potrà essere accertata fino al 30 giugno 2020.
domanda: conclusioni e saluti
risposta: arrivederci, a presto