necessaria l’autorizzazione della procura se il contribuente si oppone all’apertura della cassaforte aziendale da parte dei verificatori.
è quanto stabilito dalla ctr delle marche con la sentenza n.564 del 15/09/16, relativa al caso di una verifica fiscale di una società in occasione della quale le fiamme gialle – senza l’autorizzazione della procura – aprivano la cassaforte aziendale e acquisivano la documentazione sociale extracontabile ivi rinvenuta.
la ctr di ancona ha applicato il disposto dell’art.52 comma 5 d.p.r. 633/72 secondo cui “è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti ecc”, sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es cass. n.3204/15), secondo cui “l’autorizzazione della procura è necessaria solo nel caso di “apertura coattiva” della cassaforte e non anche “quando l’attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente”.
ciò premesso, il consiglio è quello di far sempre verbalizzare, alla chiusura del verbale di verifica da parte della guardia di finanza, la propria opposizione all’apertura della cassaforte: solo così si potrà ricadere nell’ipotesi di apertura coattiva!