la cassazione continua nel solco di precedenti pronunce a tenore delle quali equitalia, qualora il contribuente contesti la mancata notifica della cartella di pagamento, deve produrre in giudizio la prova dell’avvenuta notifica.
i giudici del palazzaccio hanno stabilito, colla sentenza n.6887 dell’8.4.2016 (si vedano, tra le altre, le pronunce nn.26683/09, 1842/11 e 19696/14) che è compito di equitalia dimostrare la corretta notifica della cartella esattoriale e non del contribuente provare la mancata ricezione. l’unico mezzo per dimostrarlo è quello di esibire o la relata di notifica oppure l’originale della ricevuta di ritorno della raccomandata. a contrario, non soddisfano l’onere della prova la stampa dell’estratto di ruolo, nel quale si indica che la cartella è stata notificata in una certa data, poiché priva di alcun valore certificatorio, oppure la schermata del tracking online della posta, che ritraccia l’iter della raccomandata, dalla spedizione alla consegna.
a nulla valgono, infine, le motivazioni addotte da equitalia secondo la quale la legge impone agli agenti della riscossione di conservare la matrice o la copia della cartella che certifica l’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento della raccomandata per soli 5 anni.
parafrasando un adagio del nostro blog, equitalia avvisata mezza salvata.