recente e illuminata cassazione (n.2054/17) annulla il potere riqualificatorio della agenzia delle entrate limitando il potere di entrare nel merito dello schema negoziale adottato dalle parti, con conseguente salvezza da ogni aggravio fiscale.
così afferma “di tal che, in assenza di prova a carico dell’amministrazione finanziaria, del disegno elusivo, ricorrerebbe una ipotesi di libera scelta di un tipo negoziale invece di un altro”.
si diceva illuminata perché contrasta con altre pronunce di segno diametralmente opposto l’ultima delle quali datata aprile 2017 (n.8793/17) che ritiene legittimo il potere dell’agenza di riqualificare una pluralità di atti tenendo conto della loro sostanza, piuttosto che dello schema negoziale.
argomento davvero spinoso e contrastato anche se, alla base, è chiaro che la scelta dell’operatore economico circa lo schema negoziale da adottare deve sempre essere basata su ragioni economiche/sostanziali e non solo di convenienza fiscale. se le une hanno in dote anche le seconde, ben venga. se viceversa le scelte del contribuente hanno come azimut esclusivamente una convenienza fiscale l’agenzia delle entrate avrà buon titolo e ragione per contestare l’illegittimo risparmio fiscale.