la morte del contribuente in pendenza di accertamento con adesione

il termine sospensivo dell’accertamento con adesione sopravvive alla morte del contribuente.

l’accertamento con adesione, d.lgs. 218/1997, consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
normalmente, art.6 medesimo decreto, è lo stesso contribuente ad avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione. la domanda di adesione, pur essendo in carta libera, dev’essere corredata da tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico e dev’essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta
nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (vista l’essenzialità di alcuni elementi, i termini perentori e le conseguenze della forma di notifica si consiglia di affidarla al vostro professionista di fiducia).
dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni (comma 3, art.6, d.lgs. 218/1997), sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla commissione tributaria provinciale.
chiarito l’ambito dell’accertamento con adesione, diventa necessario capire che effetto ha la morte del contribuente in pendenza del termine di sospensione citato e se lo stesso ultragisca.
infatti, se è ormai pacifico che né la dichiarazione di rinuncia all’istanza di adesione e nemmeno la chiusura con esito negativo delle trattative prima del termine fanno venire meno la sospensione, mai, dottrina e giurisprudenza, hanno chiarito cosa succeda al termine sospensivo a seguito della morte del contribuente.
la legge – comma 1, lettera a) e comma 4 dell’art.40 del d.lgs. 546/92 e comma 3, art.65, dpr 600/73 – chiarisce in maniera inequivoca che se l’evento interruttivo si verifica prima della proposizione del ricorso e durante la pendenza del termine per impugnare, lo stesso termine è prorogato di sei mesi a partire dalla data dell’evento: quindi, passati sei mesi, comincia a ridecorrere.
a questo punto, a parere del sottoscritto, medesimi effetti si hanno sul termine di accertamento con adesione che parimenti dev’essere considerato prorogato.
tale proroga produce effetti critici circa il momento in cui l’avviso di accertamento può essere considerato definitivo ed il conseguente carico tributario iscritto a ruolo.
la giurisprudenza di merito – in un ricorso trattato dal sottoscritto – a tal proposito si veda la sentenza n.326/01/15 pronunciata il 16 aprile 2015 dalla sezione 1 della ctp di como e depositata lo scorso 24 agosto 2015 – ha sancito che “il termine per impugnare l’avviso di accertamento, notificato alla madre e dante causa del ricorrente […] – già sospeso a seguito dell’istanza di accertamento per adesione e nuovamente sospeso ex art.65 co 3 dpr 600/1973, il giorno del suo decesso per consentire agli eredi di presentare ricorso – sarebbe scaduto solo il 9/1/2013, è evidente che il relativo ruolo, datato 2/11/2012 è illegittimo, perché anteriore al termine in cui l’avviso di accertamento è realmente divenuto definitivo per mancata impugnazione”.
nel caso di specie, i fatti si svolgevano in questi termini:
– 30/12/2011 notifica avviso di accertamento;
– 13/2/2012 presentazione istanza di accertamento con adesione;
– 6/4/2012 morte della contribuente;
– 2/11/2012 iscrizione a ruolo delle partite tributarie accertate,
in mezzo a tali fatti sono intervenivano le seguenti sospensioni/proroghe:
– 90 gg sospensione per accertamento con adesione;
– 6 mesi di proroga dei termini a seguito della morte della contribuente;
– 45 sospensione feriale dei termini di impugnazione,
e la sottoscritta difesa argomentava come segue:
“la sig.ra ***** ******* decedeva lo scorso 6 /4/12, in pendenza dei termini per l’accertamento con adesione e per la proposizione del ricorso.
l’istanza di accertamento con adesione è stata presentata, come documentato, lo scorso 13/2/12; la stessa interrompe il termine per presentare il ricorso notificato il 30/12/2011.
quindi riassumendo le numerose sospensioni dei termini:
dal 30/12/11 decorrerebbero i 60 giorni per proporre ricorso; il 13/2/12 veniva presentata richiesta di accertamento con adesione che sospendeva il decorso dei relativi termini; a tale data, pertanto, sono decorsi 45 giorni del termine per ricorrere e ne restano ancora 15;
dal 13/2/12 cominciano a decorrere i 90 giorni per l’accertamento con adesione interrotti il 6/4/12 dalla sospensione semestrale a favore degli eredi a seguito della morte della contribuente, che sospendeva il decorso dei relativi termini; a tale data, quindi, sono decorsi soli 53 giorni del procedimento di accertamento con adesione e ne restano ancora 37;
il 6/4/12 cominciano a decorrere i sei mesi (rectius, 180 gg) di sospensione a favore degli eredi bloccati l’1/8 dall’interruzione feriale che sospendeva il decorso dei relativi termini; al 31/7/12 sono decorsi 116 giorni della sospensione dei termini a favore degli eredi e ne restano ancora 64 gg; ora,
dal 15/9/121 riprendono i termini della sospensioni ereditaria che terminano il successivo 18/11/12;
dal 18/11/12 cominciano a ridecorrere i termini dell’accertamento con adesione che terminano il successivo 25/12/12;
dal 25/12/12 riprendono i termini del ricorso, che terminano il successivo 9/1/13.
solo successivamente al 9/1/13, concludendo, si può considerare decaduto il termine per ricorrere e definitivo l’accertamento”.
concludeva il collegio adito: “la successiva procedura esecutiva è viziata, poiché la cartella di pagamento […] non poteva neppure essere emessa, perché formata sulla base di un ruolo dichiarato esecutivo in anticipo. ne consegue l’accoglimento del ricorso”.
concludendo, premessa la peculiarità del caso di specie, a parere dello scrivente, e quanto pare anche della commissione adita, il termine residuo riprenderà a decorrere allo spirare del semestre di sospensione previsto, ex lege, per l’evento morte.

dott. stefano della bella

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