il fisco deve notificare la cartella non solo al curatore ma anche al socio illimitatamente responsabile, fallito in estensione.
questo è il principio sancito dalla recentissima pronuncia della suprema corte (n.8034/17) che interviene in difesa del diritto del fallito a ricevere personalmente la notifica, diritto di essere messo a conoscenza e, conseguentemente, ad impugnare in autonomia.
il caso riguarda l’opposizione avanzata dal socio fallito contro un avviso di mora per difetto di notifica della cartella. equitalia opponeva la notifica al curatore come avviso valido a spiegare gli effetti anche contro la persona fisica, fallita in estensione.
la sezione speciale della corte di cassazione, però, richiamava l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione dell’impresa, ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento”, tuttavia se l’atto impositivo è relativo a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel medesimo periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale.
quest’ultimo, infatti, sarebbe legittimato ad impugnarlo direttamente senza necessità dell’iniziativa del curatore (n.5384/16).
un buon difensore deve conoscere tali eccezioni che sembrano “garbugli” ma nascondono sacrosanti diritti del contribuente.