legge di stabilità 2016

(legge 28 dicembre 2015 pubblicata nella gazzetta ufficiale la l. 28.12.2015, n. 208, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, in vigore dall’1.1.2016, composta di un solo articolo di 999 commi).

novità̀ più̀ interessanti:
imu
– immobile concesso in comodato a parenti (comma 10)
per le unità immobiliari, con eccezione di quelle nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile imu è ridotta del 50%. il relativo contratto deve essere registrato e il comodante deve possedere un solo immobile in italia, risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. tale beneficio si applica anche laddove il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9.
per fruire dell’agevolazione in esame il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione imu per attestare il possesso dei requisiti sopra illustrati.
– esenzione terreni agricoli (comma 13)
a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imu di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art.7, d.lgs. 30.12.1992, n.504, si applica sulla base dei criteri di cui alla c.m. 14.6.1993, n.9, relativamente ai terreni ricadenti in aree montane e di collina.
sono inoltre esenti da imu i terreni agricoli:
• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato a, l. 28.12.2001, n.448;
• a immutabile destinazione agro¬silvo¬pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
– riduzione per immobili locati a canone concordato (comma 53)
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n.431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (nuovo comma 6¬bis all’art.13, d.l. 201/2011).
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tasi
applicazione dell’imposta ed esenzioni (comma 14)
il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. sono esclusi da imposizione in ogni caso i terreni agricoli e l’abitazione principale come definiti ai sensi dell’imu, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 (nuovo comma 669 dell’art.1, l. 27.12.2013, n.147).
i soggetti passivi sono individuati nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione appunto dell’abitazione principale del possessore, dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, salvo gli immobili classificati nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 (nuovo comma 639 dell’art.1, legge 147/2013).
laddove l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie a/1, a/8 e a/9, il possessore è tenuto al versamento della tasi nella percentuale stabilita dal comune o nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo in caso di mancata determinazione da parte dell’ente locale (nuovo comma 681 dell’art.1, legge 147/2013).
fabbricati «beni merce» (comma 14)
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché rimane tale destinazione e a condizione che essi non siano locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. i comuni possono modificare tale aliquota in aumento fino allo 0,25%, o in diminuzione fino all’azzeramento (nuovo comma 678 dell’art.1, legge 147/2013).
immobili a canone concordato (comma 54)
analogamente all’imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n.431, l’imposta stabilita applicando l’aliquota fissata dal comune è ridotta al 75% (nuovo comma 678 dell’art.1, legge 147/2013).
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ivie
l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (ivie) non si applica all’abitazione principale posseduta all’estero, e alle relative pertinenze, nonché́ alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a meno che l’immobile in italia risulti classificabile nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9. in quest’ultima ipotesi si applica l’aliquota ridotta nella misura dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più̀ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica.
agevolazione prima casa (comma 55)
viene apportata una modifica all’art.1, nota ii¬-bis), tariffa, parte prima, d.p.r. 26.4.1986, n.131, ai sensi della quale il proprietario della “prima casa” può̀ acquistarne una nuova con le relative agevolazioni a condizione che il primo immobile sia venduto entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto. se entro tale termine tale alienazione non ha luogo, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute nella misura ordinaria e andrà̀ versata una soprattassa del 30% sulle stesse, ai sensi del comms 4 della stessa nota ii¬-bis).
acquisto di unità immobiliari di classe energetica a o b (comma 56)
ai fini irpef è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’iva sull’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica a o b ceduti dalle imprese costruttrici. la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
acquisto della «prima casa» tramite contratto di leasing (comma 82)
la detrazione del 19% di cui all’art.15, d.p.r. 22.12.1986, n.917 [tuir] è riconosciuta per i canoni e i relativi importi accessori, per un importo non superiore a euro 8.000, e per il prezzo di riscatto per un importo non superiore a euro 20.000, relativamente a contratti di leasing finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale, anche da costruire. l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e i soggetti interessati devono avere un’età̀ inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.
la detrazione è ridotta del 50% se il soggetto ha un’età̀ pari o superiore a 35 anni.
locazione di immobili con patti contrari alla legge
il comma 59 dell’art.1, legge 208/2015 sostituisce l’art. 13, l. 9.12.1998, n. 431, sui patti contrari alla legge relativi alla locazione di immobili abitativi.
si stabilisce la nullità̀ di qualsiasi pattuizione volta a determinare l’importo del canone di locazione in misura superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato. il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto entro il termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi 60 giorni al conduttore e all’amministratore del condominio.
relativamente alla cd. cedolare secca, nel caso in cui, nel periodo 7.4.2011¬ 16.7.2015, i conduttori abbiano versato il canone annuo nella misura stabilita dall’art.3, comma 8, d.lgs. 14.3.2011, n.23, ossia il triplo della rendita catastale maggiorata dal secondo anno in base al 75% dell’aumento istat o il canone effettivamente pattuito, se inferiore, in quanto il contratto di locazione non era stato registrato, era stato registrato per un importo inferiore a quello effettivo o era stato registrato un contratto di comodato fittizio, l’importo del canone di locazione dovuto o dell’indennità̀ di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato.
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iva
note di variazione ai fini iva:
l’art. 26, d.p.r. 633/1972, è integralmente modificato. la nota di credito può̀ essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:
• a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182¬bis, r.d. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato, ex art. 67, co. 3, lett. d), r.d. 267/1942 (nuovo co. 4, lett.a);
• a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).
inoltre, il nuovo comma 12 prevede che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità̀;
nell’ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità̀.
inoltre, si prevede che nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento, la facoltà̀ di emettere nota di credito non si estende alle cessioni ed alle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni (nuovo comma 9). si dispone altresì̀ che la nota di credito può̀ essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente o committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge (nuovo comma 10).
cooperative sociali – nuova aliquota iva del 5% (comma 960 ¬ 963)
viene introdotta la tabella a, parte ii¬-bis. tra i beni ed i servizi soggetti all’aliquota iva del 5% rientrano «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27¬ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27¬ter) da cooperative sociali e loro consorzi».
tale novità̀ normativa è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016.
settore editoria – aliquota iva 4% (comma 637)
si prevede che l’aliquota iva del 4% di cui al n. 18), tabella a, parte seconda, d.p.r. 633/1972 è applicabile ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e periodici ossia alle pubblicazioni identificate da codice isbn o issn veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
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ires
riduzione dell’aliquota ires
dall’1.1.2017, con effetto dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i periodi d’imposta «solari»), l’aliquota ires è fissata nella misura del 24%. pertanto, dalla stessa data, è stabilita all’1,20% la misura della ritenuta d’imposta sugli utili corrisposti a società̀ ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società̀ in un paese ue o see. inoltre, è demandata ad un apposito d.m. la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze e di quella relativa agli utili percepiti da enti non commerciali.
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irap
settore agricolo
è disposta l’abrogazione dell’art.3, comma 1, lett. d), d.lgs. 446/1997 e l’inserimento della nuova lett. c¬-bis) nell’art.3, comma 2, stesso d.lgs., a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (pertanto dal 2016 per gli esercizi «solari»), in base alla quale sono esenti da irap gli esercenti attività̀ agricole ex art.32, d.p.r. 917/1986.
ulteriore deduzione irap (commi 123 e 124)
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (pertanto dal 2016 per gli esercizi «solari»), è aumentata da euro 2.500 a 5.000 l’ulteriore deduzione irap di cui all’art.11, comma 4¬-bis, lett. d¬-bis), d.lgs. 446/1997, a favore di snc, sas, ditte individuali, lavoratori autonomi.
medici ospedalieri (comma 125)
ai fini irap non sussiste un’autonoma organizzazione a favore dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per l’esercizio professionale nelle stesse e che percepiscono per l’attività̀ ivi svolta più̀ del 75% del loro reddito complessivo (nuovo art. 2, co. 1¬bis, d.lgs. 446/1997).
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detrazioni fiscali
detrazioni per spese funebri (commi 954 e 955)
a partire dall’anno d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini irpef per un importo non superiore ad euro 1.550 per ciascun evento. non è più̀ richiesta la sussistenza di un rapporto di parentela tra chi sostiene le spese in questione e il soggetto deceduto.
detrazioni per spese universitarie (commi 954 e 955)
a partire dall’anno d’imposta 2015 sono detraibili le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università̀ statali e non statali, in misura non superiore, per le università̀ non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà̀ universitaria con specifico decreto, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università̀ statali.
spese sanitarie – invio e consultazione dei dati (comma 949)
con riferimento all’obbligo per i soggetti eroganti prestazioni sanitarie di inviare i relativi dati al sistema della tessera sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, tra tali soggetti sono ricomprese anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
poiché́, inoltre, il nuovo comma 3 dell’art.3, d.lgs. 21.11.2014, n.175 si riferisce alle «prestazioni erogate dal 2015», l’adempimento in questione è introdotto a regime.
tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione del mod. 730 precompilato, potranno consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal sistema della tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal sistema stesso.
comunicazioni al sistema tessera sanitaria – comunicazioni rilevanti ai fini iva (comma 953)
in via sperimentale per l’anno 2016 l’obbligo di comunicare le operazioni di cui all’art.21, comma 1, d.l. 31.5.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n.122, è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al sistema della tessera sanitaria.
mod. 730 precompilato – controlli preventivi (comma 956)
con effetto relativamente alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’anno 2016, relative al periodo d’imposta 2015, sono abrogati i co. 586 e 587 dell’art. 1, l. 147/2013, che prevedevano controlli preventivi da parte dell’agenzia delle entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia per rimborsi di importo superiore a € 4.000. i controlli preventivi sono ora disciplinati dal nuovo co. 3¬bis dell’art. 5, d.lgs. 175/2014.
mod. 770 e certificazione unica
il comma 952 dell’art.1, legge 208/2015, stabilisce che la certificazione unica di cui all’art.4, comma 6-¬ter, d.p.r. 22.7.1998, n.322, va trasmessa entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
entro la stessa data vanno anche trasmessi telematicamente gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività̀ di controllo dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciati ai soli fini contributivi e assicurativi e quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale.
tali trasmissioni telematiche sono equiparate a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi dati nel mod. 770.
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reddito di impresa
maxi ammortamenti (commi 91¬94 e 97): con riferimento a imprese e lavoratori autonomi che, dal 15.10.2015 al 31.12.2016, hanno investito in beni strumentali nuovi (salvo le esclusioni elencate nella norma), al fine del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, il costo di acquisizione di tali beni è incrementato del 40%.
tale incremento non rileva ai fini dell’applicazione degli studi di settore e al fine del calcolo degli acconti per i periodi di imposta in corso al 31.12.2015 e al 31.12.2016.
aggregazioni aziendali – riallineamento dei valori contabili (commi 95 e 96)
con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (il 2016 per gli esercizi «solari») è previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa (modifica dell’art.15, comma 10, d.l. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009).
assegnazione agevolata dei beni d’impresa
è reintrodotta l’assegnazione/cessione agevolata di beni (immobili e mobili) ai soci di società̀ di persone e capitali. l’assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci siano iscritti nel libro soci (se prescritto) al 30.9.2015 o che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento con data certa ante 1.10.2015.
per tale assegnazione/cessione è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’irap pari all’8% (10,50% per le società̀ non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.
il versamento dell’imposta va effettuato entro il 30.11.2016 (per il 60%) ed entro il 16.6.2017 (per il 40%).
estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale (comma 121)
è reintrodotta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. in particolare, l’estromissione riguarda gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2015, ha effetto dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016 e prevede il versamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva di irpef e irap dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto.
autotrasportatori – deduzioni forfetarie (comma 652)
a partire dal 2016, le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori (art.66, comma 5, d.p.r. 917/1986 spettano in un’unica misura con riferimento ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa, e nella misura del 35% dell’importo con riferimento ai trasporti effettuati nel comune in cui ha sede l’impresa.
consorzi obbligatori – contributi volontari
a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2015 (il 2015 per gli esercizi «solari») è disposta la deducibilità̀ (anche ai fini irap) delle somme corrisposte anche su base volontaria al fondo istituito presso uno dei consorzi cui aderisce l’impresa in conformità̀ agli obblighi di legge e a prescindere dal trattamento contabile ad essa applicato. ai fini della deducibilità̀ è però richiesto che le somme versate siano utilizzate in conformità̀ agli scopi di tali consorzi
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redditi di lavoro dipendente
atleti professionisti (comma 8)
nel calcolo del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti non si considera il 15% del costo dell’attività̀ di assistenza sostenuto dalla società̀ sportiva nell’ambito delle trattative, al netto delle somme versate dall’atleta al proprio agente (soppressione dell’art.51, comma 4¬bis, d.p.r. 917/1986).
soci di cooperative artigiane (comma 114)
ai soli fini reddituali in capo ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono, in alternativa alla forma autonoma o alla forma co.co. non occasionale, un rapporto in forma autonoma ex art.1, comma 3, legge 142/2001, si applica l’art.50, d.p.r. 917/1986.
gestione separata inps – aliquote 2016 (co. 203): è confermata per il 2016 nella misura del 27% l’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata inps da parte dei lavoratori autonomi titolari di partita iva, privi di altra cassa di previdenza o non pensionati.
rientro di lavoratori dall’estero (comma 259)
i lavoratori (con determinati requisiti elencati nel modificato art.16, comma 4, d.lgs. 147/2015) trasferiti in italia entro il 31.12.2015 possono applicare il regime di cui alla legge 238/2010 in base al quale i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa formano la base imponibile irpef nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.
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reddito di lavoro auotonomo
regime forfetario
i commi da 111 a 113 dell’art.1 apportano delle modifiche al regime forfetario per le persone fisiche di cui all’art.1, commi 54¬89, legge 23.12.2014, n.190. in particolare, dall’1.1.2016 non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti euro 30.000. tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (nuova lett. d¬-bis) al co. 57 dell’art. 1, l. 190/2014.
è stato inoltre aumentato il limite dei ricavi/compensi per ciascuno dei nove gruppi di attività̀ individuati con i codici ateco 2007.
inoltre, l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% per i soggetti che intraprendono una nuova attività̀ si applica per i primi 5 anni, al sussistere di determinati requisiti.
tale aliquota ridotta può̀ applicarsi per gli anni 2016/¬2019 anche da parte dei soggetti che nel 2015 abbiano iniziato una nuova attività̀ sulla base delle norme disciplinanti il regime forfetario vigenti prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016.
infine, il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali; su tale reddito si applica l’aliquota previdenziale, ridotta del 35%.
pagamenti elettronici – estensione (commi 900/¬901)
si prevede che l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati tramite pos da parte degli esercenti attività̀ commerciali è esteso alle carte di credito, a prescindere dall’importo; tale obbligo può̀ non essere rispettato in caso di oggettiva impossibilità tecnica.
accertamento – nuovi termini (co. 130/¬132)
riguardo alla disciplina dettata dagli artt.57, d.p.r. 633/1972 e 43, d.p.r. 600/1973, la legge dispone l’allungamento dei termini di accertamento, sia ai fini iva che delle imposte dirette, nella seguente misura:
• entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
• entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.
tali novità sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 ed ai periodi successi.
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riscossione
compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti nei confronti della p.a. (comma 129)
sono prorogate anche per il 2016 le disposizioni di cui all’art.12, comma 7¬-bis, d.l. 23.12.2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21.2.2014, n.9, che permette alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi, ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, nei confronti della pubblica amministrazione di compensare tali crediti con le cartelle esattoriali, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
riammissione alla rateazione delle cartelle (comma 134)
nel caso di accertamento con adesione o rinuncia all’impugnazione, sono riammessi alla rateazione in base al piano originariamente concesso i contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, siano decaduti da tale beneficio, limitatamente alle imposte dirette e a condizione che il versamento della prima delle rate scadute sia ripreso entro il 31.5.2016.
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agevolazioni
detrazioni recupero edilizio e risparmio energetico (commi 74 e 87)
è stabilita la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art.16-¬bis, d.p.r. 917/1986 sia per quelli di riqualificazione energetica, ex art.1, comma 344/¬347, legge 296/2006.
specificamente, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché́ fino al 31.12.2015) la detrazione:
• per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a euro 96.000;
• per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
bonus per mobili ed elettrodomestici (comma 74)
viene altresì confermata la proroga della detrazione irpef del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria a+ (a per i forni) funzionali all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione irpef. tale detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché́ fino al 31.12.2015).
bonus mobili a favore di giovani coppie (comma 75): è stata introdotta una nuova detrazione irpef riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età̀ e che siano acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
la nuova detrazione è pari al 50%, su una spesa massima di euro 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione; tale spesa deve essere sostenuta dall’1.1.2016 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
in particolare si dispone che tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus mobili ed elettrodomestici.
gasolio per autotrasportatori – credito d’imposta (comma 645)
si prevede che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’elenco 2, allegato alla legge 147/2013, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 887 e 888)
a seguito della modifica dell’art.2, comma 2, d.l. 282/2002, viene riproposta la possibilità̀ di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà̀, usufrutto, superficie ed enfiteusi nonché́ di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà̀ e usufrutto alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società̀ semplici e associazioni professionali, nonché́ di enti non commerciali.
inoltre, è fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima nonché́ al versamento dell’imposta sostitutiva.
rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi 889/892)
la legge ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società̀ di capitali ed agli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
la rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
è possibile l’affrancamento, anche parziale, di tale riserva tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini ires ed irap in misura pari al 10%. il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi ed irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione mediante il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
credito d’imposta sistemi di videosorveglianza (comma 982)
per le spese sostenute da persone fisiche, non nell’esercizio di attività̀ di lavoro autonomo o d’impresa, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché́ per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività̀ criminali, è riconosciuto un credito d’imposta ai fini irpef.
bonus rottamazione autocaravan (commi 85 e 86)
è stato introdotto il riconoscimento di un contributo, fino ad un massimo di euro 8.000, per l’acquisto di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, destinato alla demolizione; l’agevolazione si applica ai i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2016 ed immatricolati entro il 31.3.2017.
tale contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
bonus per dispositivi per il risparmio del consumo energetico (comma 88)
si applica la detrazione irpef/ires del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
tali dispositivi devono:
• mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
• consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
incremento di produttività – detassazione dei premi (commi 182/189)
è prevista l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva, pari al 10%, delle somme erogate a titolo di premi di produttività̀ o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:
• su un importo massimo complessivo lordo di euro 2.000;
• con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 50.000;
• salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.
si precisa che il limite di euro 2.000 è aumentato fino a euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. si evidenzia che, ai fini della determinazione dei premi di produttività̀, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità̀. è inoltre previsto che i fringe benefit, ex art.51, comma 2, d.p.r. 917/1986 concessi ai dipendenti nonché́ i beni ceduti ed i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore ad euro 258, ex art.51, comma 3, d.p.r. 917/1986, non concorrono, entro gli evidenziati limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla citata imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.
riqualificazione degli alberghi (comma 320)
il credito d’imposta di cui all’art.10, d.l. 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge 106/2014, a favore delle strutture turistico/alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità̀ previste dall’art. 11, d.l. 112/2008.
modalità e termini di fruizione
il provvedimento, del 14 gennaio 2016, definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta, per la riqualificazione delle imprese alberghiere esistenti alla data dell’1.1.2012.
il d.m. beni e attività culturali e turismo 7.5.2015 ha adottato le relative disposizioni applicative, stabilendo, all’art.5, comma 6, che il credito d’imposta in questione è utilizzabile in compensazione ex art.17, d.lgs. 9.7.1997, n.241, presentando il mod. f24 esclusivamente attraverso i servizi telematici entratel e fisconline, pena il rifiuto del versamento. il provvedimento in esame dispone che l’agenzia delle entrate verifica, per ciascun mod. f24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modd. f24 già presentati.
laddove l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo mod. f24 è scartato e i pagamento in esso contenuti si considerano non effettuati.
mediazione – credito d’imposta (comma 618)
si dispone l’introduzione a regime, al posto dell’applicazione in via sperimentale, del credito d’imposta a favore delle parti per le spese sostenute per avvocati e per arbitrati nei procedimenti di negoziazione assistita o di arbitrato, commisurato al compenso fino a euro 250.

 

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