L’articolo 7-quater del DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. “Decreto bollette”), in corso di approvazione. prevede, per il 2023, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle start up innovative che:
- sono state costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- sono operative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 25, c. 2, del DL 179/2012, possono definirsi “start up innovative” le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, in grado di rispettare i seguenti requisiti oggettivi:
- sono imprese nuove o costituite da non più di 5 anni;
- hanno la residenza in Italia, ovvero in un altro paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- hanno, a partire dal secondo anno di attività, un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non sono quotate in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non sono il risultato di una fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Infine, una start up è innovativa se è in grado di rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:
1) sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2) impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Nello specifico il credito d’imposta in esame:
- è concesso (nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023) nella misura del 20% (fino a un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascuna beneficiaria) delle spese che sono sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici;
Tra le attività di ricerca e sviluppo rientrano tre tipologie di attività:
a) la ricerca di base (da intendersi – in base a quanto previsto dal Manuale di Frascati – come un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o utilizzo in vista);
b) la ricerca applicata (intesa come un’indagine originale intrapresa al fine di acquisire nuove conoscenze ed orientata principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e pratico);
c) lo sviluppo sperimentale (definito come un lavoro sistematico, che si basa sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica e che produce conoscenze aggiuntive, diretto a produrre nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti. Per “prodotto” ci si riferisce a un bene o a un servizio, mentre per “processo” si intende la trasformazione degli input in output, anche in termini di nuove strutture e pratiche organizzative).
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (sulla base di questa disposizione, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ovvero 100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).
Per “impresa unica” deve intendersi l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Inoltre, al credito d’imposta non sono applicabili i limiti previsti dall’articolo 1, c. 53, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (raggiungimento del plafond annuale di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi) e dall’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (soglia massima per le compensazioni orizzontali dei crediti d’imposta effettuabili in ciascun anno solare).
Un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà adottare le disposizioni di attuazione necessarie (anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato pari a 2.000.000 di euro), nonché le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.