Incrementate le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese che operano nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio

Premessa 

L’articolo 1, commi 65-69, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. “Legge di bilancio 2023”) ha previsto una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali a favore delle imprese che operano nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non. 

Presupposto soggettivo

La norma in esame è applicabile:

  • alle imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio;
  • limitatamente ai fabbricati strumentali che sono utilizzati per tale attività. 

In particolare si tratta delle attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica) individuati dai seguenti codici ATECO

47.11.10 (Ipermercati); 

47.11.20 (Supermercati); 

47.11.30 (Discount di alimentari); 

47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 

47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 

47.19.10 (Grandi magazzini); 

47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 

47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 

47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 

47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 

47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 

47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Oltre a quanto sopra, per espressa previsione normativa, la disciplina è applicabile alle società immobiliari di gestione (ovvero le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli “merce”, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa) che aderiscono al regime del consolidato fiscale (ex articolo 117 TUIR) relativamente ai fabbricati che sono concessi in locazione alle imprese che operano nei settori (sopra citati) e che aderiscono al regime di tassazione di gruppo.

Presupposto oggettivo 

Per i soggetti individuati al precedente paragrafo 2, le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali interessati potranno essere dedotte ai fini fiscali in misura non superiore al 6% (rispetto al 3% previsto ordinariamente).  La disposizione in esame intende consentire una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali che sono utilizzati nei settori elencati. Viceversa, dalla disciplina sono esclusi i fabbricati destinati alla grande distribuzione per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 già stabilisce il coefficiente nella misura del 6%.

Il testo normativo non prevede che l’incremento dell’ammortamento possa configurare una deroga al principio di imputazione delle quote di ammortamento in bilancio (ex art. 109, c. 4, lett. b, TUIR). Pertanto, fatte salve diverse indicazioni che potranno essere contenute nel decreto attuativo, le maggiori quote di ammortamento dovrebbero essere riconosciute ai fini fiscali previa imputazione delle stesse a conto economico. 

Decorrenza

La maggiore deducibilità dei costi relativi agli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni è applicabile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per il periodo 2023-2027).

Decreto attuativo 

Le disposizioni attuative della normativa in esame dovrà essere adottata con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 197/2022. Come accennato, in questa sede dovranno essere chiarite le modalità applicative della misura in esame e, in particolare, il rapporto con le disposizioni civilistiche.

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