non sembrano applicabili le sanzioni previste per le violazioni inerenti la documentazione e la sanzione di 1000 euro indicata dall’agenzia delle entrate è del tutto spropositata
il fornitore di beni o servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve emettere fattura con addebito di iva e con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. l’iva è poi versata dalla pubblica amministrazione.
ma se il fornitore non indica “split payment” e tratta l’operazione come fosse ordinaria, versando lui l’iva, qual è la sanzione applicabile?
l’art. 6, comma 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione è punita con la sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell’iva relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. stessa sanzione per chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. infine, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
a ben vedere nessuna delle tre sanzioni è applicabile. infatti, nell’esempio:
• l’imponibile è stato correttamente documentato;
• l’imposta è stata indicata nei registri del fornitore in misura corretta;
• la liquidazione non è avvenuta in maniera corretta, in quanto l’iva addebitata in rivalsa è stata versata dal fornitore invece che dalla pubblica amministrazione, come avrebbe richiesto il regime di “split payment“.
la circolare dell’agenzia delle entrate 13 aprile 2015, n. 15/e dichiara applicabile, per ciascuna fattura, la sanzione da euro 1.000 a euro 8.000, prevista per la mancata tenuta o conservazione della documentazione secondo le prescrizioni di legge (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997). e qui la prescrizione omessa sarebbe la dicitura “split payment” da apporre obbligatoriamente su ciascuna fattura soggetta a questo regime.
ma, vista la tenuità della violazione e l’assenza di danno per l’erario, tale sanzione risulta spropositata e in evidente disprezzo dei criteri di determinazione delle sanzioni sanciti dall’art. 7 del d.lgs 472 del 1997, in particolare quello di valutazione della gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente e quello di proporzionalità tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.
non sarebbe invece più consona la sanzione che riguarda il reverse charge? quando viene applicato il regime di rivalsa anziché quello di reverse charge e, quindi, il fornitore versa l’iva al posto del cliente, si applica la sanzione di 250 euro per ciascuna fattura (art. 6, comma 9-bis 1 del d.lgs 471 del 1997).
un ripensamento da parte dell’agenzia delle entrate si rende indispensabile.
avv. fabrizio papotti