non è colpevole il contribuente che non paga le imposte perché, a sua volta, non ha mai ricevuto i soldi che la pubblica amministrazione gli doveva.
è quanto stabilito dalla ctr del lazio, con la sentenza n.4203 del 26/5/16, relativa al caso di una società che ha presentato ricorso avverso una cartella di pagamento a seguito dell’omesso versamento di ritenute per lavoratori autonomi e dipendenti (ex art.36-bis, dpr n.633 del 1973).
infatti, secondo uno studio del 2012, della cgia di mestre, la p.a. paga i fornitori anche oltre i 1.600 giorni (precisamente 1.676 giorni, 4 anni e 216 gg, la maglia nera spetta all’asl di napoli 1 centro). secondo giuseppe bortolussi, che la dirige, “questi ritardi influiscono negativamente sulla liquidità e stanno complicando la gestione finanziaria delle imprese fornitrici”.
la sentenza che ci occupa trae origine dalle doglianze del ricorrente che chiedeva “la non applicabilità totale delle sanzioni in quanto gli omessi versamenti erano scaturiti da una contingente situazione di difficoltà economico finanziaria dovuta principalmente ai ritardati pagamenti da parte delle regione lazio per prestazioni in precedenza erogate, ed invocava, pertanto, la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 6, c.5, d.lgs. 472/1997 (causa di forza maggiore)”.
l’agenzia delle entrate replicava che i ritardi nei pagamenti nei versamenti rientrano nei normali rischi dell’attività imprenditoriale.
la ctr del lazio ha, però, cassato le repliche dell’agenzia delle entrate dichiarando che per “forza maggiore” bisogna intendere “quell’accadimento esterno e superiore al volere del soggetto che determina, in modo irresistibile ed inevitabile, il medesimo ad un’azione oppure ad un’omissione”. quindi, le imprese in crisi di liquidità a causa di ritardo nei pagamenti di una p.a. sono escluse dalle applicazioni delle sanzioni quando comunque tengano un comportamento collaborativo, caratterizzato da buona fede e non finalizzato all’evasione dell’imposta.