recentissima sentenza della suprema corte affronta il funzionamento della causa di non punibilità (per la particolare tenuità del fatto) in rapporto alle soglie.
per la cassazione, infatti, “quando si procede per il reato di omesso versamento dell’iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la revisione di quest’ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito penale è già stato valutato dal legislatore” (cass. pen. Sez.III n.9936/16).
in fatto, la corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto di cui all’art.131 bis c.p. sulla base dell’assorbente rilievo dell’ammontare dell’imposta non corrisposta, pari – a seguito della novella di cui al decreto legislativo n.158/15 – a una somma corrispondente ai più del doppio di quella prevista dalla legge quale soglia di punibilità ai fini della rilevanza pena del fatto (prossima ad €.500.000,00).
il decreto legislativo citato, infatti, aveva aumentato la soglia di rilevanza dell’omissione del versamento iva da €.50.000,00 a €.250.000,00: lo schema delle soglie, infatti, non permette di considerarle se non quando vengano superate e, di qui, la valutazione della tenuità deve essere riferita alla parte eccedente la soglia non già sull’importo evaso complessivamente.
esemplificando: se si evade €.260.000,00 si dovrà considerare solo l’importo di €.10.000,00 oltre soglia e questo solo sarà oggetto di valutazione specifica circa la causa di non punibilità, non già l’intero importo considerato: in pratica sopra soglia si riparte da zero.
questa è la novità della pronuncia.