Il reato di autoriciclaggio, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 Legge n. 186/2014, è previsto e punito dall’articolo 648 ter 1 Codice Penale, secondo cui “ Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”. Seguono ulteriori commi che disciplinano un diverso trattamento sanzionatorio al ricorrere di determinate circostanze.
Così individuata la “forma base” del delitto di autoriciclaggio, il tema è quello del destino di siffatto reato laddove il delitto presupposto – ovverossia il delitto i cui proventi vengono appunto reimpiegati in attività economiche o finanziarie – sia un reato tributario che preveda, ai fini della propria integrazione, il superamento di una soglia di punibilità.
Ebbene, su questa interessante questione è intervenuta la sentenza numero 11986/2021, resa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che si è così espressa: “La soglia di punibilità prevista in varie fattispecie incriminatrici di cui al d. I.vo 10 marzo 2000, n. 74 «rientra tra gli elementi costitutivi del reato. Essa si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la convinzione del legislatore circa l’assenza nella condotta incriminata di una “sensibilità” penalistica del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività» (così Sez. 3, n. 27007 del 22/07/2020, Rv. 279917); il mancato raggiungimento della soglia di punibilità comporta l’assoluzione dell’imputato con la formula «il fatto non sussiste» (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250975).
Una condotta di “evasione”, riconducibile astrattamente ad una delle fattispecie previste dal citato decreto, che ab origine sia penalmente irrilevante perché sotto soglia, non può essere parificata alle ben diverse situazioni richiamate nell’ordinanza, quali la sussistenza di una causa di non punibilità, ad esempio in forza di un cosiddetto condono tributario, ovvero la sopravvenuta estinzione del reato.
In questi casi, ai fini della sussistenza dei reati di riciclaggio o autoriciclaggio, l’irrilevanza della causa di non punibilità per il reato presupposto o della sua successiva estinzione discende dal disposto, rispettivamente, degli artt. 648, ultimo comma, cod. pen., richiamato dai successivi articoli, e dell’art. 170, primo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997 nonché Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, Rv. 276300); per contro, l’insussistenza del fatto penalmente rilevante per mancato raggiungimento della soglia di punibilità non consente neppure di parlare di reato presupposto”.
Da questa recente pronuncia giurisprudenziale emerge pertanto chiaramente che – ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio – occorre che la condotta tipica del reato tributario presupposto sia penalmente rilevante, con conseguente necessario superamento della relativa soglia di punibilità.