la cassazione finalmente scardina un indirizzo che prevedeva una barriera all’ingresso nel rito tributario delle regole del “giusto processo”.
i meno addentro potrebbero pensare che siano normali regole di ingaggio: (i) avere un giudice formalmente e sostanzialmente terzo e (ii) ed avere un processo rapido.
non proprio. al processo tributario tali regole non venivano applicate anche grazie ad una testarda interpretazione della corte di legittimità che distingueva il processo tributario da quello civile e penale riservandogli delle regole “inquisitorie”.
l’ordinanza della cassazione tributaria in commento (n.22627/17) ristabilisce i seguenti principi (i) pari diritti tra le parti, (ii) pari dignità delle stesse di fronte al giudice, (iii) un giudice finalmente terzo e indipendente tanto formalmente quanto sostanzialmente (nel processo tributario la nostra controparte – solitamente – e la commissione tributaria sono entrambe dipendenti dal ministero delle finanze) e (iv) equa durata del processo di modo che il cittadino possa ottenere giustizia senza avere pesanti e prolungate conseguenze (pensate agli effetti devastanti di provvedimenti cautelari – adottati o omessi – in caso di processo prolungato).
tutti principi già contenuti in costituzione (cfr. art.111 comma 2) e nella legge costituzionale n.2 del 23/11/99 ma mai calati sul “processo delle imposte e dei redditi”.
welcome to the future, contribuenti. nella speranza che non sia la solita rondine che non fa primavera.