Ultima chiamata per le società in perdita sistematica

In linea generale, ad oggi, una società/ente può essere definita di comodo se non supera il test di operatività o se  è in perdita sistematica. L’articolo 9, comma 1, del DL 21 giugno 2022 n. 73, convertito nella Legge 4 agosto 2022 n. 122 (c.d. “decreto Semplificazioni”) ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Pertanto, l’anno prossimo redigendo la dichiarazione dei redditi 2023 sul periodo d’imposta 2022 non sarà più possibile definire come “non operativa” una società in perdita sistematica dal 2017 al 2021. 

1. La disciplina 

La disciplina relativa alle società in perdita sistematica (ex art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies DL 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148) impone la dichiarazione di un reddito minimo nei confronti dei soggetti che:

  • presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi (facendo scattare la non operatività a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta);
  • nell’arco temporale di cinque periodi di imposta consecutivi, sono per quattro periodi di imposta in perdita fiscale e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo determinabile ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 724/1994 (c.d. “società di comodo).

Nello specifico, le società che soddisfano i sopra citati requisiti sono considerate “non operative” a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta (pertanto, la disciplina relativa alle società in perdita sistematica non è applicabile per i soggetti che sono costituiti da meno di sei anni). 

2. Conseguenze

Una società che, sulla base di quanto sopra, risulta essere qualificata “in perdita sistematica”:

  • deve dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione (IRAP) minimo previsto per le società di comodo (per le società di persone il reddito minimo è tassato in capo ai soci);
  • deve applicare una maggiorazione IRES del 10,5% (rispetto all’aliquota ordinaria del 24%) se si tratta di società di capitali (codice tributo: 2020);

In queste ipotesi, nella dichiarazione dei redditi SC 2022, occorrerà indicare il codice “1” nella casella “Soggetto in perdita sistematica” e compilare le colonne 4 e 5 dei righi RS117 e RS123 e i righi RS124 e RST125)

Alle suddette penalizzazioni relative al comparto delle imposte dirette si aggiungono:

  • la preclusione al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24, ovvero alla cessione del credito stesso a terzi, per le società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito IVA viene esposto in dichiarazione;
  • la preclusione alla compensazione verticale del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche, per le società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

3. Cause di esclusione

Analogamente a quanto previsto per le società non operative, la penalizzazione prevista per le società in perdita sistematica può essere evitata con tre diverse modalità, ovvero attraverso (si veda anche circ. Ag. Entrate 11/06/2012 n. 23/E): 

  1. le cause di esclusione legale (articolo 30 della Legge 724/1994): 

Devono essersi verificate nell’anno di applicazione della disciplina (ovvero, per questa dichiarazione, nel 2021).

Nello specifico, le cause di esclusione (da indicare al rigo RS116, colonna 1, ovvero RS11 per le società di persone), che implicano l’esclusione sia dal test di operatività che da quello sulla perdita sistematica, riguardano i seguenti casi: 

  • soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali (es. società finanziarie, CAF, società costituite da enti territoriali e società derivanti dal processo di trasformazione in Spa degli enti appartenenti al comparto delle partecipazioni pubbliche): codice 1;
  • soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta: codice 2 (è il periodo di costituzione della società in cui è stata aperta la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività produttiva. Non vi rientrano le società neocostituite risultanti da operazioni di fusione o scissione e trasformazione);
  • società in amministrazione controllata o straordinaria: codice 3;
  • società quotate, controllanti di quotate e controllate da quotate: codice 4 (l’esclusione opera anche se la quotazione avviene in un mercato regolamentato estero, anche se la società quotata non è fiscalmente residente in Italia, e in tutti i casi di controllo ex art. 2359 c.c., incluso il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali);
  • società esercenti pubblici servizi di trasporto: codice 5;
  • società con un numero di soci non inferiore a 50: codice 6 (l’esclusione opera se questa soglia minima sussiste per la maggior pare del periodo d’imposta);
  • società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità: codice 7 (il numero minimo non deve essere soddisfatto nel solo biennio precedente ma anche nel periodo d’imposta in cui si valuta l’operatività della società. Tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinato – a tempo determinato e non –  e ne sono esclusi gli assimilati ai lavoratori dipendenti);
  • società in stato di fallimento, di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo: codice 8;
  • società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale: codice 9;
  • società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale: codice 10 (il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta);
  • soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento: codice 11;
  • società consortili: codice 12;
  1. le cause di disapplicazione automatica (provvedimento Entrate dell’11 giugno 2012 prot. n. 2012/87956). Le singole fattispecie che comportano la disapplicazione automatica devono essere verificate in almeno uno dei cinque esercizi del periodo di osservazione e consentono la disapplicazione della disciplina senza la necessità di presentare l’istanza di interpello.

In particolare le cause di disapplicazione automatica (da indicare sul rigo RS116 colonna 3, della dichiarazione dei redditi società SC 2022) riguardano le seguenti ipotesi: 

  • società sottoposte a procedura concorsuale: codice 2 (la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle citate procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure stesse);
  • società sottoposta a sequestro penale o confisca: codice 3 (la disapplicazione opera con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario e ai successivi periodi d’imposta nei quali permane l’amministratore giudiziario);
  • società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell’interpello), in società collegate non residenti: codice 4;
  • soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’interpello disapplicativo per un periodo d’imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: codice 5 (codice 6 in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto);
  • società che conseguono un Margine operativo lordo positivo: codice 7 (per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2425 c.c.. I costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti. Nella risoluzione 11 dicembre 2012 n. 107/E, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di escludere i beni in leasing dai costi della produzione del conto economico);
  • società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza: codice 8 (non rientrano in questa casistica i periodi d’imposta interessati dal Coronavirus);
  • soggetti che conseguono un risultato positivo per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative: codice 9;
  • società che esercita esclusivamente attività agricola: codice 10;
  • società congrue e coerenti agli Studi di settore negli anni 2015, 2016, 2017 o con punteggio ISA pari o superiore a 9 negli anni 2018, 2019: codice 11 (ipotesi valide anche a seguito di adeguamento);
  • società che si trova nel primo periodo d’imposta: codice 12;
  • società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal REI: codice 99;

3) le cause di disapplicazione oggettive che hanno impedito di conseguire un risultato fiscale positivo. 

Anche per disapplicare la norma per l’esistenza di situazioni oggettive (con o senza interpello), occorre riferirsi esclusivamente a uno o più degli anni del quinquennio di osservazione (viceversa, non rileva l’annualità 2021), dimostrando che il risultato negativo (o il reddito inferiore al minimo di comodo) in quell’anno è stato provocato da cause estranee alla volontà della impresa (come precisato dalla risposta all’interrogazione parlamentare 5-06627 del 22 settembre 2021, il periodo pandemico non è in grado di determinare la sterilizzazione automatica delle disposizioni previste per le società di comodo o in perdita sistematica  ma, a tal fine, è comunque possibile presentare l’istanza di interpello disapplicativo).  

Come già accennato, non applicano la norma nel modello SC Redditi 2022, le società che si sono costituite nel 2016 e negli anni successivi. In questo caso, infatti, poiché il primo esercizio di attività è una causa di disapplicazione, queste società non hanno ancora maturato un quinquennio di osservazione (2017-2020). 

In caso di presentazione dell’istanza di interpello (ex art. 11, c. 1, lett. b, Legge 212/2000), è necessario esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della normativa in questione, con specifica indicazione, oltre che del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, anche del periodo d’imposta a cui le stesse situazioni si riferiscono. Diversamente, l’istanza deve ritenersi inammissibile (per le modalità e per i termini di presentazione delle istanze di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, nonché per gli effetti e l’impugnabilità delle risposte a dette istanze, si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14 giugno 2010 n. 32/E).

In caso di accoglimento dell’istanza, in corrispondenza del rigo RS116 della dichiarazione dei redditi SC2022 occorrerà compilare con il codice 1 le caselle 4 (“imposta sul redito – società non operativa”);  6 (“IRAP”) e 7 (“IVA”).

La presentazione dell’istanza di interpello resta comunque facoltativa: pertanto, nel caso in cui si volesse disapplicare la disciplina delle società in perdita sistematica sulla base di un’autovalutazione, in corrispondenza del rigo RS116 occorre compilare con il codice 2 le caselle 4 (“imposta sul reddito – società in perdita sistematica”); 6 (“IRAP”) e 7 (“IVA”). 

Viceversa, il codice 3 deve essere utilizzato per disapplicare la normativa pur avendo ricevuto risposta negativa all’interpello. 

Si ricorda che, in caso di mancata compilazione dei quadri nei casi di mancata presentazione dell’istanza di interpello o in caso di risposta negativa è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 2.000 € a 21.000 € (ex art. 8, c. 3-quinques, D.Lgs. 471/1997)

4. La cancellazione della disciplina

L’articolo 9, comma 1, del DL 21 giugno 2022 n. 73, convertito nella Legge 4 agosto 2022 n. 122 (c.d. “decreto Semplificazioni”) ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Da quanto sopra deriva che le penalizzazioni (sopra elencate) previste dall’articolo 30 della Legge n. 724/1994 non saranno applicabili nei confronti delle società che risulteranno in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2022 “solare” ancorché:

  • nei periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dovessero essere state conseguite perdite fiscali;
  • quattro dei sopraindicati periodi dovessero essere stati in perdita fiscale e il rimanente dovesse presentare un reddito imponibile.

E’, viceversa, confermata l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2021 “solare” (modelli Redditi 2022). Ne consegue che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica è applicabile, quale ultimo periodo, nel periodo d’imposta 2021 (Redditi 2022) nei confronti dei soggetti che:

  • hanno conseguito perdite fiscali nei precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020); 

ovvero;

  • hanno conseguito, indifferentemente, perdite fiscali per quattro periodi d’imposta (ad esempio, i periodi 2016, 2017, 2019 e 2020) e in un periodo fiscale un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo previsto per le società di comodo (2018).

Si ricorda che, per poter non essere in perdita sistematica, è necessario verificare di avere realizzato un reddito superiore al minimo ovvero due redditi (ai fini fiscali), anche minimi, nel periodo 2016-2020. Viceversa, non è necessario che i redditi siano stati effettivamente imponibili, essendo possibile la compensazione degli stessi con perdite pregresse (circ. Ag. Entrate 1/E/2013)

Esempio

Una società in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2021 (in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione sarà soggetta alle “restrizioni/penalizzazioni” previste e nella compilazione dei modelli dichiarativi riferiti al periodo d’imposta 2021) dovrà:

  • dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo, compilando l’apposita sezione del quadro RS del modello Redditi SC (righi da RS116 a RS125) e la Sezione III del quadro IS del modello IRAP (righi da IS16 a IS20);
  • applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se trattasi di società di capitali, con compilazione dell’apposito rigo RQ62 del modello Redditi SC;

La società non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d’imposta (IVA 2022) in cui le società che risultano in perdita sistematica.

5. Società di comodo

Per completezza si ricorda che, nonostante l’abrogazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica, ad oggi a nessuna modifica ha riguardato l’applicazione dalla normativa relativa alle società di comodo (ex articolo 30 della legge 724/1994) che, come tale, dovrà essere applicata non solo per il 2021, ma anche per il 2022 e per gli anni successivi. In questo caso, nell’ipotesi di mancato superamento del c.d. “test di vitalità” sarà possibile disapplicare autonomamente le disposizioni dichiarando l’esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito di superare i parametri indicati nelle norme in esame, eventualmente accompagnando la disapplicazione con un’istanza di interpello probatorio da spedire entro il prossimo 30 novembre. Nel modello Redditi 2022, la causa oggettiva dovrà essere tale da aver impedito il conseguimento di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze almeno pari ai minimi presunti, riferiti al triennio di media (2019-2020-2021) oppure aver procurato perdite in almeno uno dei cinque esercizi del periodo 2016-2020.

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