231/01: l’impresa senza odv con poteri di “iniziativa” e “controllo” è responsabile

non basta avere un modello organizzativo (mog) ma è necessario istituire un organismo di vigilanza (odv) con effettivi poteri di iniziativa e controllo

così si è pronunciata da ultimo la cassazione penale n.52316/16 che ha ribadito la necessità di un odv effettivo con poteri incisivi. Questi in breve i requisiti necessari per permettere il funzionamento dell’organismo di vigilanza: (i) autonomia e indipendenza dei membri dall’ente, (ii) esistenza di un sistema disciplinare, (iii) vigilanza sul rispetto delle regole dell’ente, (iv) applicazione delle sanzioni e (v) capacità di suggerire modifiche al modello.

Nel caso di interesse, invece, l’ente era stato ritenuto responsabile perché i membri dell’odv da una parte ricoprivano anche la figura di consigliere di amministrazione dall’altra, invece, erano soggetti in altro modo “interessati” all’azienda (leggasi consulenti esterni) tanto da non potersi ritenere indipendenti da essa.

Solo un’attenta lettura dell’art.6 della D.Lgs.231/01 può portare alla costituzione di un modello organizzativo che preveda un organismo con componenti autonomi, capaci di rendere effettivo il potere di controllo e iniziativa rischiando, diversamente, la statuizione di un potere meramente “cartolare” sprovvisto di reali poteri di vigilanza e intervento.

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