Bonus fiere: modalità operative e tratti distintivi dell’agevolazione

A partire dalle ore 10.00 del 9 settembre 2022 le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il c.d. “bonus fiere”. Il bonus (previsto dall’articolo 25-bis del DL 50/2022. Si veda anche il DM del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2022) ha lo scopo di contribuire alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze del made in Italy e alla ripresa del mondo fieristico, settore colpito durante l’emergenza Covid-19 ma anche dalle conseguenze del conflitto in Ucraina.

Nello specifico, l’incentivo punta a sostenere la loro partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche internazionali:

  • organizzate in Italia nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022  (data di entrata in vigore della Legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e il 31 dicembre 2022;

A livello operativo, il bonus consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 10.000, pari al 50% delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere internazionali. 

ESEMPIO 

L’impresa Beta, nel periodo 16 luglio 2022-31 dicembre 2022, partecipa ad una manifestazione fieristica internazionale di settore organizzata in Italia presente nel calendario sostenendo una spesa complessiva di 16.000 euro. 

Il contributo calcolato sulle spese sostenute è pari a € 8.000 (16.000×50%), inferiore al contributo massimo riconosciuto (pari a 10.000 euro). 

In questo caso, l’impresa potrà richiedere un contributo pari a 8.000 euro.

Soggetti interessati

Possono presentare domanda per beneficiare del bonus le imprese di qualsiasi dimensione che:

  • hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
  • sono iscritte e risultano attive al Registro delle imprese territorialmente competente; 
  • non sono sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive (ex art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001) e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Domande di agevolazione

Le domande di agevolazione dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica (il link per la procedura sarà reso disponibile sul sito del MISE www.mise.gov.it)  attraverso CNS (carta nazionale dei servizi). Nello specifico, il buono:

  • potrà essere richiesto una sola volta per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
  • sarà valido fino al 30 novembre 2022 (termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione).

Nell’istanza dovranno essere riportati:

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa valido e funzionante;
  • l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente; 
  • le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio (secondo il modello che sarà reso disponibile nella piattaforma) in cui attestare la sussistenza dei requisiti di carattere soggettivo per accedere all’agevolazione

A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, i soggetti proponenti potranno verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

Le domande di agevolazione:

  • dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022;
  • si intenderanno correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione attestante l’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica potrà essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 (pena la revoca dell’agevolazione).

Il bonus verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura. Per le istanze che si concludono con esito positivo, il MISE procederà entro il 31 dicembre 2022 alla concessione del bonus mediante accredito del rimborso spese sul conto corrente indicato nella domanda (art. 5 DM 4 agosto 2022).

Spese ammissibili

Sono ammesse al bonus le spese sostenute per (art. 4 DM 4 agosto 2022):

  • affitto, allestimento e pulizia dello spazio espositivo;
  • trasporto di campionari;
  • servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni;
  • impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione (es: realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica).

Viceversa, sono escluse le spese relative a imposte e tasse.

Aiuto “de minimis

Il bonus è applicabile alle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali sul regime “de minimis” e, precisamente, con riferimento ai seguenti regolamenti UE:

  • n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, 
  • n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; 
  • n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

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