Con la risposta a interpello n. 328 del 15 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell’imposta di bollo ed IVA alle spese sostenute da un’agenzia per le pratiche auto di immatricolazione, poi riaddebitate al cliente.
In via preliminare, può essere opportuno ricordare che ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo:
- sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa (art. 1 DPR 642/1972);
- l’imposta è applicabile nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” (art. 13 della Tariffa allegata al decreto);
- l’imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47 (art. 13, nota 2).
Questo trattamento è derogato per gli atti e documenti indicati nella Tabella B annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 (“Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto“). In tal senso, infatti, l’art. 6 della Tabella esenta dal bollo le fatture ed altri documenti che riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA. Per questi documenti (sui quali non risulta evidenziata l’IVA), l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA (come chiarito con risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E, questa disposizione è applicabile in presenza di fatture che recano solo corrispettivi soggetti ad IVA. Pertanto, alle fatture che riportano anche corrispettivi non soggetti ad IVA, è applicabile la disciplina generale prevista dall’art. 13 della Tariffa).
In relazione alle formalità eseguite dalle agenzie automobilistiche presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra le altre, spese nel loro interesse, in passato è stato chiarito che:
- i presupposti per l’applicazione dell’art. 15, comma 1, n. 3) del DPR 633/72 (ovvero esclusione da IVA del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della controparte) ricorrono qualora le spese sostenute sono provate mediante documentazione intestata alla controparte (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione etc. Si veda: ris.min. 16 gennaio 1978 n. 360393);
- le somme pagate dalle agenzie di consulenza automobilistica (successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente) assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte, a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l’incarico sia affidato dall’acquirente ovvero dal venditore del veicolo. In questo caso deve essere prodotta apposita documentazione e le spese devono essere costituite da diritti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modello intestato al cliente (si veda: ris.min. 3 gennaio 1979 n. 363527).
Fatte tali premesse, nel caso esaminato nell’interpello in esame, una società concessionaria di auto si avvale di un’agenzia esterna per effettuare le pratiche automobilistiche di immatricolazione. Considerato che i costi di messa su strada sono addebitati all’acquirente in fattura, relativamente agli stessi viene chiesto di chiarire la possibilità di fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo. In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 5 della tabella B allegata al DPR 643/1972 riguarda esclusivamente specifici atti (ovvero gli atti di soggetti che per legge svolgono attività relative alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie). Pertanto nei casi di mero riaddebito in fattura di spese sostenute in nome e per conto del cliente, l’esenzione dall’imposta di bollo non è applicabile.
Stante quanto sopra, in conclusione, con riferimento ai costi di immatricolazione di veicoli addebitati in fattura, è stato precisato che:
- se le fatture emesse dalla società (a carico del cliente) sono relative al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA: l’imposta di bollo non è dovuta;
- se le fatture si riferiscono al pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA, sia di somme non soggette ad IVA: l’imposta di bollo è applicabile se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a euro 77,47 (articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).