Riequilibrate le sanzioni sulle ritenute previdenziali omesse

L’articolo 23, comma 1, del DL 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. “decreto lavoro 2023”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023), ha introdotto, tra i vari provvedimenti, rilevanti modifiche alle sanzioni applicabili in caso di omesso pagamento delle ritenute previdenziali relative i dipendenti (si ricorda che la questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale dal Tribunale di Verbania che, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha dichiarato non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina, per contrarietà all’articolo 3 della Costituzione). In particolare, il Decreto Lavoro 2023 ha apportato una correzione all’articolo 2, comma 1-bis, del DL 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella Legge 1 novembre 1983 n. 638), disponendo la sostituzione delle parole “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

Per effetto di queste modifiche, il nuovo comma 1–bis del DL 463/1983 stabilisce che:

  • nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo omesso non superiore a 10.000 euro annui, è applicabile la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso;
  • il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. 

La sopra citata modifica ha quindi la finalità di ridurre la forte sproporzione precedentemente esistente tra l’illecito commesso e la relativa sanzione applicabile anche a fronte di minimi omessi versamenti previdenziali (queste situazioni, fino ad oggi, sono state semplicemente “tamponate” dall’Inps mediante il riconoscimento di riduzioni dagli importi da versare – si veda il messaggio 3516/2022 –  senza, tuttavia, risolvere la problematica di fondo. In realtà, la necessaria proporzionalità tra sanzione e violazione è un principio sempre più frequentemente riconosciuto anche a livello europeo. In tal senso si vedano le sentenze della Corte di Giustizia  8 marzo 2022, C. 205-20 e 3 marzo 2020, C. 482-18).

Infine si ricorda che:

  • In applicazione del generale principio del c.d. “favor rei” sancito dalla Corte costituzionale (sentenza 63/2019) la nuova disposizione (e quindi l’applicazione della sanzione nella misura più mite) è applicabile anche per il passato, fatto salvo il caso in cui la stessa non sia già stata irrogata con provvedimento definitivo (in questo caso, infatti, non è ammessa ripetizione di quanto pagato – ex articolo 3, comma 2, del D.Lgs 472/1997);
  • per le violazioni che si riferiscono a periodi dal 1° gennaio 2023, la trasgressione può essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’inadempienza.
  • (viceversa) per l’omissione del versamento di importi superiori ai 10.000 euro resta confermata la pena di reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro, così come previsto anche in precedenza.

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