Per i ruoli in riscossione 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.
Tale pagamento potrà anche essere dilazionato in massimo quattro rate gravate da interessi di dilazione
Entro il 22 gennaio 2017, il debitore deve fare richiesta mediante dichiarazione su moduli predisposti da Equitalia e disponibili sul sito internet della stessa, con espressa rinuncia all’eventuale contenzioso in atto.
Entro e non oltre il 22 aprile 2017 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prima e la seconda rata saranno pari ad un terzo delle somme dovute e la terza e la quarta saranno pari ad un sesto. la scadenza della terza rata non puo’ superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente;
b) mediante bollettini precompilati e;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione può essere fatta anche da coloro che stanno già rateizzando purché siano in regola colla dilazione e lo restino sino al 31 dicembre 2016; tuttavia, i versamenti a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive resteranno definitivamente acquisiti. La dilazione in essere continua fino alla definizione del nuovo piano rateale.
Non si possono definire dazi ed imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.