A cura dell’Avvocato Lorenzo della Bella
Una delle più recenti sentenza in tema di Direzione e Coordinamento è quella emessa dalla Corte di Appello di Milano n.899 del 14/4/20 che affronta il tema della responsabilità della società che coordina e dirige.
Cosa è la Direzione e Coordinamento ?
Può essere definito come l’interesse di un ente di governare e indirizzare l’attività e le scelte di un’altra società e ciò può avvenire tramite diversi strumenti: (i) un controllo sostanziale declinato nel possesso di una partecipazione di maggioranza o, comunque, di controllo; (ii) un controllo di fatto attraverso un interesse economico rilevante e, a volte, unidirezionale; (iii) un controllo commerciale attraverso una dipendenza funzionale dell’ente che passa per contratti vincolanti o approvvigionamenti a tal punto dipendenti da influire sulla libertà di governance; (iv) un controllo trasparente attraverso l’indicazione dell’esistenza di un gruppo di imprese e della capogruppo.
Solo alcuni esempi non esaustivi di direzione e coordinamento tradotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Rientriamo immediatamente sul contenuto della sentenza citata in apertura.
L’arresto della Corte di Appello meneghina pone l’accento sulla responsabilità dell’ente. Tale responsabilità, dice la Corte, non rimane esclusiva potendosi allargare a quella di soggetti che o (i) hanno preso parte fattivamente all’atto lesivo, tanto che in questo caso non è necessaria la prova del vantaggio personale oppure (ii) pur non avendo preso parte all’atto lesivo sono stati direttamente beneficiari di un vantaggio economico.
Si è così superato quell’indirizzo garantista della persona fisica (amministratore, sindaco, socio ecc.) che prevedeva la contestualità del duplice requisito per accertare la responsabilità e, di qui, la condanna al risarcimento civilistico: partecipazione attiva e vantaggio.
In realtà ne basta uno solo, deve essere provato e così da rendere più semplice la condanna di colui o colei che abbia contribuito alla causazione di un danno economico.
Ecco, il danno appunto. In capo a chi: l’azione di responsabilità è prevista dall’art.2497 c.c. e tale iniziativa può essere assunta da chiunque abbia ricevuto una diminuzione o una concreta difficoltà nel recupero dei propri denari: in generale i creditori sociali dell’azienda che, attraverso l’abuso o la scellerata direzione e coordinamento, abbia subito un tale depauperamento (crisi ? Illiquidità ? Fallimento ?) da rendere impossibile il recupero del proprio credito. Tale azione potrà essere intentata, nel caso di procedura fallimentare, dal curatore stesso.
La sentenza della Corte di Appello di Milano ha aperto un nuovo spiraglio laddove stabilisce che la norma prevede la necessità del “vantaggio” (riprendendo la 231/01) “ (..) soltanto con riferimento alla responsabilità di colui che, pur non avendo partecipato al fatto lesivo per mezzo di un apporto rilevante dal punto di vista causale, abbia comunque profittato dell’attività illecita di eterodirezione”.
A buon imprenditore poche parole.