I principali interventi fiscali disposti dal decreto fisco-lavoro

Il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, c.d. “Decreto Fisco-lavoro”) collegato alla manovra di bilancio, è stato convertito nella Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021). 

Di seguito si fornisce un quadro delle principali novità in ambito fiscale che sono state apportate nel testo di conversione.

  1. Attività di riscossione

E’ confermato il termine del 9 dicembre 2021 (entro il 14 dicembre 2021, fruendo dei 5 giorni di tolleranza) per effettuare i versamenti delle rate 2020 e 2021 dovute per:

  • la rottamazione-ter (ex artt. 3 e 5 DL 119/2018 e 16-bis del DL 34/2019);
  • la rottamazione risorse proprie UE (articolo 5 DL 119/2018);
  • il saldo e stralcio delle cartelle (ex articolo 1, comma 190, della Legge 145/2018), senza decadere dai benefici della pace fiscale.

Inoltre, il termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 è stato confermato a 180 giorni (in luogo dei 150 previsti nel testo originario dell’articolo 2 DL 146/2021). 

  1. Impugnazione degli estratti di ruolo

In corrispondenza dell’articolo 12 del DPR 602/73 è stato introdotto il nuovo comma 4-bis, in base al quale è ora previsto che l’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), non costituendo un atto di riscossione e non contenendo alcuna pretesa esattiva, né impositiva, non costituisce un atto impugnabile. 

Inoltre, è precisato che il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • per la partecipazione a una procedura di appalto;
  • per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La disposizione è finalizzata alla riduzione dei procedimenti immotivatamente promossi contro l’estratto di ruolo. Non costituendo una norma di carattere interpretativo, la stessa dovrebbe essere applicabile soltanto per il futuro e non anche per il passato (di conseguenza, i contenziosi incardinati in cui sono stati impugnati estratti di ruolo e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma in esame dovrebbero essere ancora validi). 

  1. Proroga IRAP

E’ confermata al 31 gennaio 2022 (rispetto al 30 novembre 2021) la proroga per effettuare la sanatoria dei versamenti IRAP, senza sanzioni e interessi (si tratta della regolarizzazione dell’IRAP non versata e sospesa, ai sensi dell’articolo 24 del DL 34/2020, in caso di errata applicazione della verifica dei limiti e delle condizioni previste dalla Commissione UE sul Temporary Framework).

  1. Piani di dilazione 

Alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all’inizio delle sospensioni della riscossione dovute all’emergenza Covid-19, ossia ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 è applicabile:

  • la decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di 18, anziché 10, rate anche non consecutive;
  • la possibilità per i debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all’inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani;
  • la previsione di versare le somme contenute in ruoli sospesi dai provvedimenti emergenziali entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.

In tema di avvisi bonari, è prevista la riammissione in termini del versamento degli importi richiesti mediante avviso bonario, o a seguito della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal decreto Rilancio. Questi versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

  1. Le altre proroghe

E’ confermato il differimento dei termini per il versamento di contributi previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dello sport in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021

versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022 (la norma è rivolta a favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato).

  1. Esterometro

E’ stabilita l’abolizione dell’esterometro al 1° luglio 2022. Pertanto, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal mese di luglio 2022, la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI. A partire da questa data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

  1. IMU prima casa dei coniugi

Nell’ipotesi in cui i membri del nucleo familiare dovessero avere stabilito la residenza in immobili diversi, l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale è ora applicabile relativamente ad un solo immobile per nucleo familiare (scelto dai componenti del nucleo familiare) sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano ubicati in comuni diversi. La nuova disposizione è finalizzata a superare l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nel cui paragrafo 6, in relazione alle regole in materia di esenzione Imu per l’abitazione principale, è stato  indicato il principio secondo cui la limitazione dell’esenzione a un solo immobile non è applicabile nel caso in cui le due case siano ubicate in comuni diversi.

Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, sono entrate il vigore il 21.12.2021 e, pertanto, saranno applicabili dal 2022.

  1. Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta 

E’ riconosciuta la possibilità di riversare spontaneamente i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati. Per avvalersi della procedura sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 e procedere al versamento dell’importo indicato nell’istanza in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. La procedura si perfezionerà con l’integrale versamento di quanto dovuto.

  1. Contabilità di magazzino 

Sono stati aggiornati i valori di riferimento che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. Per effetto di queste modifiche, l’obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5,164 milioni e a € 1,1 milione.

Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’ultima modifica dei limiti in esame.

Pertanto, per verificare se, nel periodo d’imposta 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, occorrerebbe verificare se, nei periodi di riferimento 2018 e 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.

  1. Rilascio del visto di conformità 

L’articolo 5, comma 14, del DL 146/2021 estendeva ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, che non siano anche iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, la possibilità di essere abilitati al rilascio del visto di conformità. In sede di conversione, è stata eliminata la possibilità per i soli soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di essere abilitati al rilascio del visto di conformità, ripristinando la situazione precedente.

Per i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali resta inoltre ferma la possibilità di essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base del DM 12.7.2000.

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