il sovraindebitamento non è sempre omologabile, anzi

l’indebitamento volontario e sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali comporta il rigetto del piano del consumatore di cui alla legge n.3/12

“il piano di ristrutturazione del consumatore non può essere omologato se il consumatore è ricorso al credito, senza la necessaria prudenza, mediante una semplice accumulazione ingiustificata di prestiti. il giudice dovrà effettuare una attenta e scrupolosa valutazione sul grado di accortezza con cui il consumatore è ricorso al credito pur in assenza di qualsiasi intento fraudolento abusivo o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali”.

a decidere in tal senso è stato il tribunale di napoli con ordinanza del 8/3/16 chiamato a valutare il piano di ristrutturazione depositato dal consumatore ai sensi della legge n.3/12. quest’ultimo, infatti, si trovava in una situazione di sovraindebitamento per aver ingiustificatamente contratto prestiti mediante la cessione del quinto della sua retribuzione e mediante la sottoscrizione di diversi prestiti personali che avevano comportato il prelievo mensile di circa tre quarti della propria retribuzione. tale situazione, fa presumere come il debitore non poteva ritenere possibile riuscire ad adempiere ai debiti contratti.

l’istanza di omologazione del piano del consumatore è stata pertanto rigettata poiché il tribunale di napoli ha ritenuto che non vi fossero i presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere l’esdebitazione. ciò in quanto secondo il giudice adito, il consumatore si era notevolmente indebitato assumendo colposamente le obbligazioni di pagamento superiori alle proprie capacità patrimoniali.

consumatore avvisato mezzo salvato.

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