L’articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”) ha previsto che: “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Per effetto di questa disposizione, il valore facciale dei buoni carburante (o titoli equivalenti) ceduti gratuitamente ai dipendenti sono esclusi da tassazione (ai fini IRPEF) in capo a quest’ultimi entro il limite di 200 euro per l’anno 2022.
Nello specifico, la misura in esame:
- è di carattere speciale e transitorio (e, pertanto, limitata ai soli buoni carburante che sono ceduti gratuitamente ai dipendenti nell’anno 2022);
- è applicabile anche alle cessioni gratuite di buoni carburanti effettuate a favore di singoli dipendenti (non è quindi richiesto che la cessione venga necessariamente effettuata alla generalità ovvero a favore di categorie di dipendenti);
- in caso di superamento del limite di 200 euro: dovrebbe determinare l’imponibilità (quale “reddito di lavoro dipendente”) della sola eccedenza (ex articolo 51, comma 1, del TUIR) e non dell’intero importo;
- si aggiunge alla disposizione “ordinaria” (e al conseguente limite di euro 258,23) prevista dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (in base al quale è stabilito che: “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”). Da quanto sopra deriva che il valore dei buoni carburante (fino a 200 euro) non deve essere considerato al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Pertanto, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, nell’anno 2022 i buoni carburante assegnati a ciascun dipendente possono essere detassati in capo a quest’ultimo per un importo complessivo di 458,23 euro, corrispondente alla somma tra il plafond specifico previsto dall’articolo 2, comma 1, del DL 21/2022 (200 euro) e il plafond generico previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). In quest’ultimo caso nel LUL occorrerà rendicontare separatamente le due erogazioni di buoni benzina (ovvero il buono benzina – ex art. 2 DL 21/2022 – fino a 200 euro – e l’eventuale altro buono benzina – fino a 258,23 euro- per beni e servizi ex articolo 51, comma 3, TUIR)
- in capo al datore di lavoro, i costi sostenuti per l’acquisto dei buoni carburante rientrano tra i costi del personale deducibili (ex articolo 95 del TUIR).