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Premessa
Il DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 e in vigore dal 22.06.2022) ha previsto diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali. In particolare, l’articolo 35, commi 1 – 3 del DL 73/2022, ha prorogato il termine (previsto dall’art. 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115) entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) e nei registri aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, e successive modificazioni.
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La proroga della registrazione degli aiuti di Stato
Con riferimento agli aiuti in esame, per effetto di quanto previsto dal “decreto semplificazioni fiscali”, i termini in scadenza:
- dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31 dicembre 2022: sono stati prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023: sono stati prorogati al 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista pratico, l’Agenzia delle Entrate avrà quindi più tempo per caricare gli aiuti ricevuti dalle imprese.
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La proroga di presentazione dell’autocertificazione
I soggetti beneficiari degli aiuti nel regime “quadro” italiano sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione (ex art. 47 DPR 445/2000) avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, nella quale viene attestato che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” (art 3 DM 11.12.2021). Inoltre, ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, è necessario indicare la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste.
A seguito del differimento dei termini di registrazione degli aiuti, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 giugno 2022 n. 233822 ha prorogato al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) il termine previsto per la presentazione della sopra citata autodichiarazione (i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata – ex articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – potranno inviare l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata).
Questa proroga si è resa necessaria in considerazione dell’elevato numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 del Temporary framework e che, come tali, dovranno essere comunicati dai contribuenti. Il nuovo termine del 30 novembre 2022 (coincidente con quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi) consentirà all’Agenzia delle Entrate di rispondere ai numerosi quesiti che sono stati posti in questi mesi dagli operatori e dai contribuenti per procedere al controllo di tutti i contributi e le misure che sono stati ricevuti per il Covid.
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L’estensione dall’esonero dalla responsabilità patrimoniale
Per espressa previsione normativa (art. 52, c. 7, Legge 234/2012), la trasmissione delle informazioni al Registro e l’interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L’inadempimento di questi obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti.
A causa dell’emergenza epidemiologica e del conseguente incremento di aiuti individuali alle imprese, compresi quelli disposti nell’ambito del Temporary framework, l’articolo 31-octies, comma 1, del DL 137/2020 ha esonerato i responsabili della concessione o dell’erogazione degli aiuti dalla responsabilità patrimoniale conseguente alla mancata registrazione degli stessi nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. Per effetto delle modifiche operate dal comma 3 dell’art. 35 del DL 73/2022, il periodo di esonero è stato ora esteso al 31 dicembre 2023.