Il DL 157/2021 ha introdotto specifiche disposizioni per contrastare le frodi nei bonus fiscali, rafforzando i controlli dell’Agenzia delle entrate ed estendendo l’ambito applicativo del visto di conformità e della congruità dei prezzi.
Queste novità sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 29 novembre 2021 n. 16/E e ulteriormente definite con il Provvedimento 1° dicembre 2021 n. 340450.
Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
Com’è noto, l’articolo 119 del DL 34/2020 contiene la disciplina del c.d. “super bonus”, ossia la detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica.
L’articolo 1, comma 1, del DL 157/2021 ha modificato il comma 11 del citato articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di conformità al caso in cui il “super bonus” sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (viceversa, questo obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale).
Sono abilitati al rilascio del visto di conformità, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.
Con riferimento a quanto sopra, può essere opportuno ricordare che:
- il visto di conformità riguarda unicamente i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- anche le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano (al pari di quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni ed asseverazioni previste dalla legge) tra quelle detraibili (art. 119, c. 15, DL 34/2020);
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità è applicabile alle fatture emesse e relativi pagamenti intervenuti a partire dal 12 novembre 2021 (corrispondente alla data di entrata in vigore del DL 157/2021);
Agevolazioni diverse dal Superbonus
L’obbligo del visto di conformità è stato esteso all’eventuale opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus. Si tratta dei seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis c. 1 lett. a) e b) TUIR);
- efficienza energetica (art. 14 DL 63/2013);
- adozione di misure antisismiche (art. 16 c. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, c. 219 e 220, Legge 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis c. 1 lett. h, TUIR), ivi compresi gli interventi di cui all’art. 119 c. 5 e 6 DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter DL 63/2013).
Anche in questo caso:
- il visto di conformità:
- riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- non è necessario in caso di fruizione diretta dei bonus nella dichiarazione dei redditi;
- l’attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa o nei capitolati (ove presenti);
- per i bonus diversi dal super bonus, l’attestazione può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori.
L’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
- l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è applicabile alle comunicazioni che sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (pertanto, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina).
Contrasto alle frodi
In base al nuovo articolo 122-bis del DL 34/2020 (come introdotto dall’articolo 2 del DL 157/2021), entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio. In questo caso:
- qualora dal controllo dovessero risultare confermati i rischi: la comunicazione di cessione del credito si considera come non effettuata, con conseguente informazione che viene fornita al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- se, viceversa, i rischi non dovessero essere confermati (o nel caso in cui siano trascorsi i 30 giorni relativi alla sospensione degli effetti della comunicazione): questa diviene efficace ed il credito si considera ceduto.
Il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo corrispondente a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni), se all’esito della predetta attività di controllo i rischi di frode non siano stati confermati.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, per tutti i crediti per i quali risultano confermati i profili di rischio, l’Amministrazione Finanziaria procede in ogni caso al controllo delle posizioni, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative ed eventualmente penali.
Provvedimento attuativo
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021 n. 340450 ha definito i criteri e le modalità per la sospensione, delle comunicazioni delle cessioni anche successive alla prima. Con riferimento al procedimento di sospensione, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione, rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.
In particolare:
- la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del DL 34/2020: è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del DL 34/2020: è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
Se, a seguito delle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con relativa motivazione; in questo caso, la comunicazione si considera non effettuata. Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i 30 giorni, l’opzione produce i suoi effetti. Per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione.